ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
 del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507  (Revisione  ed
 armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
 sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
 aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
 smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
 23 ottobre 1992,  n.  421,  concernente  il  riordino  della  finanza
 locale),  promossi  con  ordinanze  emesse  il  15 ottobre 1998 dalla
 Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 5 novembre 1997 (n.
 4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale  di  Taranto  e
 l'11   luglio   1998  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
 Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 890 del  registro  ordinanze
 1998  ed  ai  nn.  67,  68, 69, 70 e 79 del registro ordinanze 1999 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
 serie  speciale,  dell'anno  1998  e  n.  8,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1999.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che con sei distinte ordinanze - emesse,  rispettivamente,
 dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Crotone il 15 ottobre
 1998 (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale
 di Taranto il  5 novembre 1997 (4 ordinanze di cui al  r.o.  nn.  67,
 68,  69  e 70 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di
 Cagliari l'11 luglio 1998 (r.o. n. 79 del 1999) - e' stata  sollevata
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
 del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507  (Revisione  ed
 armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
 sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
 aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
 smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
 23 ottobre 1992,  n.  421,  concernente  il  riordino  della  finanza
 locale);
     che tutte le controversie oggetto dei giudizi a quibus sono state
 promosse  dall'ENEL  S.p.A., al fine di ottenere l'annullamento degli
 accertamenti d'ufficio (ed,  in  un  caso,  anche  dell'iscrizione  a
 ruolo)  emessi  da  taluni  comuni  (ovvero dalla rispettiva societa'
 concessionaria del servizio riscossioni tributi)  per  il  pagamento,
 nel  periodo  compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997, della tassa per
 l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche   (segnatamente,   del
 sottosuolo  e  del  soprassuolo  stradale  con  cavi,  condutture  ed
 impianti in genere);
     che,  ad  avviso  dei  rimettenti,  le  disposizioni   denunciate
 contrasterebbero  con  "l'art.  76, primo comma, della Costituzione",
 giacche' hanno omesso, nella determinazione della predetta tassa,  di
 "dividere  i  comuni  in classi" (cosi', in particolare, le ordinanze
 iscritte al r.o. nn. 890 del 1998 e 79 del 1999),  "di  tenere  conto
 del  beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
 della  variazione  in  aumento  del  50%,  rispetto  alla  tassazione
 precedentemente  in  vigore"  (in  tal  senso  tutte  le ordinanze di
 rimessione), quali criteri - di carattere  generale,  applicabili  in
 ogni  caso  e per tutti i tipi di occupazione - previsti dall'art. 4,
 comma 4 (rectius: lettera b punto 1) della legge 23 ottobre 1992,  n.
 421;
     che  nei  giudizi  di cui alle ordinanze emesse dalla Commissione
 tributaria provinciale di Crotone   (r.o. n.  890  del  1998),  dalla
 Commissione tributaria provinciale di Taranto (r.o. n. 69 del 1999) e
 dalla  Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 79 del
 1999),  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, il quale ha concluso, nei primi due giudizi, per la  manifesta
 infondatezza  delle  sollevate  questioni di costituzionalita' e, nel
 terzo  giudizio,  per  la  inammissibilita'  o   infondatezza   della
 questione stessa.
   Considerato  che  i  giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,
 vanno riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia;
     che, successivamente alle  ordinanze  medesime,  il  legislatore,
 intervenendo  nella  materia  oggetto  dei dubbi di costituzionalita'
 sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente  con  l'art.  31,
 comma  27,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le
 province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti  alla  tassa
 per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre, con  propria
 deliberazione,  "anche  con  effetto  retroattivo",  le  agevolazioni
 contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15  maggio  1997,  n.
 127,   "nonche'   determinare  criteri  e  modalita'  di  definizione
 agevolata";
     che pertanto - come gia', del resto,  disposto  da  questa  Corte
 (ordinanza  n.  120  del  1999) in occasione di analoghi incidenti di
 costituzionalita',  aventi  ad  oggetto   l'art.   47   del   decreto
 legislativo   n.  507  del  1993  occorre  ordinare,  alla  luce  del
 menzionato jus superveniens e, in particolar modo,  della  norma  che
 prevede modalita' di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,
 la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinche' valutino la
 persistente rilevanza delle proposte questioni.