ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  promossi con ordinanze
 emesse il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano,  il  19  giugno
 1997 dal tribunale di Lagonegro, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di
 Ancona,  il  27  gennaio  1997 dal pretore di Camerino e il 24 giugno
 1997 dal pretore di Caltanissetta, rispettivamente  iscritte  ai  nn.
 606,  681,  743,  773  e 833 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42, 44, 46 e  49  -
 prima serie speciale - dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  9  giugno  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio - instaurato per ottenere la
 ricostruzione  del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
 495  del  1993  della  Corte  costituzionale   -,   il   pretore   di
 Montepulciano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 (r.o. n. 606 del
 1997),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
     che,  secondo  il   rimettente,   la   censurata   disciplina   -
 sopravvenuta  nelle  more  del  giudizio  e  contenente  una serie di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate dagli aventi diritto in applicazione della  citata  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240
 del 1994 - viola gli artt.   3, 24 e  38  della  Costituzione,  nella
 parte in cui prevede: a) il rimborso delle somme dovute ai pensionati
 in  sei  annualita'  ed  in  titoli  di  Stato; b) l'esclusione della
 corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria;  c)
 l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le
 parti delle spese di lite;
     che,  nel  corso di altro analogo giudizio in grado d'appello, il
 tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997  (r.o.
 n.   681   del   1997),   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183,  della  legge
 n. 662 del 1996;
     che,  a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in
 contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136  della  Costituzione,  in
 quanto  -  disponendo l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in
 correlazione  all'esclusione   degli   interessi   legali   e   della
 rivalutazione  monetaria  sul dovuto ed alla previsione di un'anomala
 forma di datio in solutum senza il consenso del creditore -: a)  crea
 un'irragionevole disparita' di trattamento; b) impedisce l'attuazione
 delle  citate pronunce d'incostituzionalita'; c) preclude l'esercizio
 del  diritto   alla   tutela   giurisdizionale;   d)   impedisce   il
 conseguimento   di   un   livello   sufficiente   della   prestazione
 previdenziale;  e)  deroga  ingiustificatamente   al   regime   delle
 successioni mortis causa;
     che, nel corso di altro identico giudizio in grado di appello, il
 tribunale  di  Ancona, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o.
 n.  743  del  1997),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, commi 181, 182 e 183 della citata legge
 n. 662 del 1996;
     che, secondo il rimettente, la  normativa  denunciata  viola:  a)
 l'art.  136  della  Costituzione,  sostanzialmente  riproducendo  una
 disciplina gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, e con cio'
 violando il giudicato costituzionale; b) gli artt. 3, 24 e  38  della
 Costituzione,  escludendo  che  sulle  somme  dovute agli interessati
 siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c)  l'art.  24
 della  Costituzione,  prevedendo  l'estinzione  d'ufficio dei giudizi
 pendenti, con compensazione tra le parti  delle  spese  di  lite;  d)
 l'art.  3  della  Costituzione,  disciplinando  una  forma anomala di
 estinzione dell'obbligazione mediante  una  datio  in  solutum  senza
 consenso del creditore;
     che  il  pretore  di Camerino, con ordinanza emessa il 27 gennaio
 1997 (r.o. n. 773 del 1997), ha sollevato questioni  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n.  662
 del  1996.  In  particolare,  il rimettente censura: a) il comma 181,
 nella parte in cui stabilisce che il  pagamento  delle  somme  dovute
 agli   interessati   sia  effettuato,  in  sei  annualita',  mediante
 assegnazione di titoli di Stato, per contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione;  b)  il  comma  182,  nella  parte  in  cui  esclude la
 concorrenza  di  interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione; c) sempre  il  comma  182,
 nella  parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso spetta solo
 ai soggetti interessati ed ai  loro  superstiti  aventi  titolo  alla
 pensione  di  reversibilita', per violazione degli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;  d)  il  comma  183,  nella  parte   in   cui   prevede
 l'estinzione   dei   giudizi   con   compensazione   delle   spese  e
 l'inefficacia dei provvedimenti  giudiziari  non  ancora  passati  in
 giudicato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;
     che  il  pretore  di  Caltanissetta,  con  ordinanza emessa il 24
 giugno 1997 (r.o.  n.  833  del  1997),  ha  a  sua  volta  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n.
 662 del 1996:  a) relativamente al comma 183, per contrasto  con  gli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'estinzione dei giudizi pendenti e la  compensazione  tra  le  parti
 delle  spese  di  lite; b) relativamente al comma 181, per violazione
 degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la' dove dispone la  dilazione
 dei  pagamenti  in  sei  annualita';  c) relativamente comma 182, per
 violazione degli artt.  3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
 esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto;
     che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza
 delle sollevate questioni, e si e' costituito l'I.N.P.S., concludendo
 per la non fondatezza delle sollevate questioni;
   Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i  giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  la  normativa impugnata dalle autorita' rimettenti e' stata,
 successivamente  alla  proposizione  degli   odierni   incidenti   di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
   che,  in  particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  complessivo
 denunciato  meccanismo  di  rimborso  dei  relativi  crediti mediante
 emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento  in
 contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che,  inoltre,  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, ha previsto
 l'erogazione di una somma pari  al  5%  a  titolo  d'interessi  sugli
 arretrati  maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli  arretrati,
 degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia
 avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
     che,  infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata, e  dunque  i  giudici  rimettenti  devono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi;