ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano, il 19 giugno 1997 dal tribunale di Lagonegro, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona, il 27 gennaio 1997 dal pretore di Camerino e il 24 giugno 1997 dal pretore di Caltanissetta, rispettivamente iscritte ai nn. 606, 681, 743, 773 e 833 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42, 44, 46 e 49 - prima serie speciale - dell'anno 1997; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, nel corso di un giudizio - instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di Montepulciano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 (r.o. n. 606 del 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); che, secondo il rimettente, la censurata disciplina - sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240 del 1994 - viola gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede: a) il rimborso delle somme dovute ai pensionati in sei annualita' ed in titoli di Stato; b) l'esclusione della corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria; c) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite; che, nel corso di altro analogo giudizio in grado d'appello, il tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 (r.o. n. 681 del 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996; che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in correlazione all'esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione di un'anomala forma di datio in solutum senza il consenso del creditore -: a) crea un'irragionevole disparita' di trattamento; b) impedisce l'attuazione delle citate pronunce d'incostituzionalita'; c) preclude l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale; e) deroga ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa; che, nel corso di altro identico giudizio in grado di appello, il tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o. n. 743 del 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della citata legge n. 662 del 1996; che, secondo il rimettente, la normativa denunciata viola: a) l'art. 136 della Costituzione, sostanzialmente riproducendo una disciplina gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, e con cio' violando il giudicato costituzionale; b) gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, escludendo che sulle somme dovute agli interessati siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) l'art. 24 della Costituzione, prevedendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite; d) l'art. 3 della Costituzione, disciplinando una forma anomala di estinzione dell'obbligazione mediante una datio in solutum senza consenso del creditore; che il pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 (r.o. n. 773 del 1997), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996. In particolare, il rimettente censura: a) il comma 181, nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute agli interessati sia effettuato, in sei annualita', mediante assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; c) sempre il comma 182, nella parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso spetta solo ai soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita', per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; d) il comma 183, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione; che il pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 24 giugno 1997 (r.o. n. 833 del 1997), ha a sua volta sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996: a) relativamente al comma 183, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione tra le parti delle spese di lite; b) relativamente al comma 181, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la' dove dispone la dilazione dei pagamenti in sei annualita'; c) relativamente comma 182, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni, e si e' costituito l'I.N.P.S., concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni; Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che la normativa impugnata dalle autorita' rimettenti e' stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalita', in vari punti modificata; che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali; che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2); che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia; che, cosi' disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999); che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi;