ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,
 del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del
 d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
 dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
 dall'art.  7  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249,   riguardante
 l'introduzione   dell'obbligo   di   emissione   del   documento   di
 accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con  ordinanza  emessa
 il  3  dicembre  1997  dalla  commissione  tributaria  provinciale di
 Piacenza sul ricorso proposto da Caregnini Luigi contro l'ufficio IVA
 di Piacenza, iscritta  al  n.  548  del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 34 - prima
 serie speciale - dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9  giugno 1999 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con
 ordinanza emessa il 3 dicembre 1997,  ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  53  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6  ottobre  1978,
 n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 633,  concernente  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
 aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge
 10  maggio  1976, n.  249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di
 emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);
     che, ad avviso del giudice rimettente, la norma  denunciata,  nel
 prevedere,  per  l'ipotesi  in  cui  siano  indicati  nella  bolla di
 accompagnamento  beni  diversi  da  quelli  trasportati,   una   pena
 pecuniaria pari nel minimo a L. 4.000.000, violerebbe:
      a) il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza di cui
 all'art. 3 della Costituzione in quanto non consentirebbe di graduare
 in  modo  adeguato  la sanzione equiparando, ai fini dell'irrogazione
 del minimo della pena, fatti e situazioni di diversa gravita';
      b) il principio di capacita' contributiva fissato dall'art.   53
 della  Costituzione  e'  riferibile,  oltre che ai tributi, alle pene
 pecuniarie;
     che nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via  preliminare,
 la  declaratoria  di  inammissibilita'  della  questione,  in  quanto
 l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo  di  emissione
 del  documento  di  accompagnamento dei beni viaggianti, disposta dal
 d.P.R. 14 agosto  1996,  n.  472  (Regolamento  di  attuazione  delle
 disposizioni  contenute  nell'art.  3,  comma  147, lettera d), della
 legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  relativamente  alla  soppressione
 dell'obbligo  della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti),
 comporterebbe,  ai  sensi  del  d.lgs.  18  dicembre  1997,  n.   472
 (Disposizioni  generali  in materia di sanzioni amministrative per le
 violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
 legge 23 dicembre 1996, n.    662),  la  non  punibilita'  dei  fatti
 oggetto  del  giudizio  a  quo e renderebbe, pertanto, irrilevante la
 questione di costituzionalita' sollevata;
     che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura,  la  questione
 sarebbe,  comunque,  infondata  in quanto la misura minima della pena
 pecuniaria sarebbe giustificata  dal  forte  grado  di  pericolosita'
 fiscale  della  condotta  sanzionata  e  non  risulterebbe, pertanto,
 lesiva  ne'  del  principio  di  eguaglianza   ne'   di   quello   di
 ragionevolezza;
     che  sarebbe,  altresi',  infondata l'evocazione del parametro di
 cui all'art. 53 della Costituzione, dovendo la materia  sanzionatoria
 ritenersi  estranea alla sfera di applicazione di tale norma "diretta
 sostanzialmente a disciplinare alcuni dei presupposti della  potesta'
 di imposizione";
   Considerato  che  il  d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha abrogato le
 disposizioni, contenute nel  d.P.R.  6  ottobre  1978,  n.  627,  che
 prevedevano  l'obbligo  di emissione dei documenti di accompagnamento
 dei beni viaggianti;
     che,  successivamente  alla  proposizione  della   questione   di
 legittimita'   costituzionale,   e'   stato   approvato   il  decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, all'art. 3, comma  2,
 ha  disposto  che "nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un
 fatto che, secondo una legge posteriore, non  costituisce  violazione
 punibile";
     che  detta  disposizione,  ai  sensi dell'art. 25, comma 2, dello
 stesso decreto legislativo, e' applicabile ai procedimenti  in  corso
 alla data del 1 aprile 1998;
     che   pertanto,   alla   luce  di  tali  disposizioni,  si  rende
 indispensabile il riesame, a cura del giudice a quo  della  rilevanza
 della questione.