IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2212/1998, proposto da Carlo Barbieri, Ernesto Pelizza, Elena Sacchi, Giulietta Siciliano, Laura Riccardi, Consiglia Farina, Eugenio Merli, Stefania Casadei, Elisabetta Giorgi, Paola Madama, Ileana Laforenza, Annalisa Pontiroli, Catterina Robutti, Giuseppe Rizzi, Daniela Cavaletto, Cristina Nacchi, Enrica Rossi, Valentina Casalino, Mirosa Zorini, Carla Pazzoli, Maria Grazia Sonsogno, Rosanna Zanoni, Nino Maniscalco, Alessandro Cargnoni, Stefano Gerosa, Patrizia Cavigliani, Paola Strada, Carla Bellussi e Maria Grazia Carboni rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b; Contro l'Azienda sanitaria locale della provincia di Pavia in persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Casarini, Mauro Mazza e Ferdinando Ciniselli ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale, in Milano via Conservatorio, 13; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento: della deliberazione n. 196 del 17 marzo 1998, avente ad oggetto "elezione del consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera" e del relativo avviso; di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti; e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1, lett. d), legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata; Viste le memorie difensive delle parti; Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons. D. Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti, Ciniselli e Mazza per l'Azienda resistente; Visti gli atti tutti della causa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti terapisti della riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in conformita' alla tabella N del d.P.R. n. 761/1979, chiedono l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire le elezioni per la costituzione del consiglio dei sanitari, ha escluso dall'elettorato attivo e passivo la categoria professionale cui i ricorrenti medesimi appartengono. I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento e travisamento dei presupposti; gli stessi denunciano altresi' l'illegittimita' costituzionale della normativa statale e regionale che ha inteso escludere il personale tecnico della riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del diritto di voto nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti. L'azienda intimata si e' costituita in giudizio per sostenere la piena legittimita' dei provvedimenti adottati. I ricorrenti hanno insistito, con memoria 5 febbraio 1999, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e' stato trattenuto dal Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e' stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del consiglio dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei terapisti della riabilitazione, categoria professionale cui gli stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti dell'organo suindicato. 2. - Il Collegio deve affrontare innanzitutto le questioni sollevate in rito. L'azienda sanitaria sostiene l'inammissibilita' del ricorso sul rilievo che esso non e' stato notificato ai soggetti che sono risultati eletti a conclusione della procedura elettorale e che sono stati indicati nel verbale di proclamazione reso pubblico con la deliberazione n. 326 del 17 aprile 1998. L'eccezione non ha fondamento. Ed infatti, con il ricorso non si reclama l'annullamento dei risultati elettorali, ma degli atti con i quali sono state indette le elezioni ed e' stata sancita l'esclusione dei ricorrenti dall'elettorato attivo e passivo; ne deriva che la procedura e' stata aggredita dai ricorrenti in una fase anteriore alla proclamazione degli eletti. E' pur vero che dall'eventuale accoglimento del ricorso derivano effetti caducanti nei confronti dell'intera procedura elettorale, ma cio' non toglie che in relazione alla domanda formulata nel ricorso non sono configurabili controinteressati ne' in senso formale, ne' in senso sostanziale; cio' in quanto il bando delle elezioni non consente di individuare i soggetti interessati alla sua conservazione, laddove per converso gli atti di esclusione spiegano effetti soltanto nei confronti dei ricorrenti e non generano, quindi, posizioni protette in favore delle altre categorie di personale ammesse all'elettorato. Il Collegio deve quindi procedere all'esame, nel merito, del ricorso. 3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi al fine, tra l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore generale nominato dalla regione e assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari (art. 1, comma 1, lett. d). In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, il cui art. 3, comma 12, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma affida comunque all'autonomia regionale il compito di "definire il numero dei componenti, nonche' di disciplinare le modalita' di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio". 3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari. Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo rispettivamente nelle aziende sanitarie con presidi ospedalieri a gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie senza presidi ospedalieri. Per quanto qui interessa, l'art. 3, comma 1, stabilisce che l'organo e' composto da: 7 medici; 2 medici veterinari; 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E (chimici), F (fisici), G (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.