IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2212/1998,
 proposto  da Carlo Barbieri, Ernesto Pelizza, Elena Sacchi, Giulietta
 Siciliano, Laura Riccardi, Consiglia Farina, Eugenio Merli,  Stefania
 Casadei,  Elisabetta Giorgi, Paola Madama, Ileana Laforenza, Annalisa
 Pontiroli, Catterina  Robutti,  Giuseppe  Rizzi,  Daniela  Cavaletto,
 Cristina  Nacchi,  Enrica  Rossi,  Valentina Casalino, Mirosa Zorini,
 Carla  Pazzoli,  Maria  Grazia   Sonsogno,   Rosanna   Zanoni,   Nino
 Maniscalco, Alessandro Cargnoni, Stefano Gerosa, Patrizia Cavigliani,
 Paola  Strada,  Carla Bellussi e Maria Grazia Carboni rappresentati e
 difesi  dall'avv.    Lorenzo  Lamberti  ed  elettivamente domiciliati
 presso lo studio del medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda sanitaria  locale  della  provincia  di  Pavia  in
 persona  del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio
 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro  Casarini,  Mauro  Mazza  e
 Ferdinando   Ciniselli   ed   elettivamente   domiciliata  presso  la
 segreteria del tribunale  amministrativo  regionale,  in  Milano  via
 Conservatorio, 13; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio,
 per l'annullamento:
     della  deliberazione  n. 196 del 17 marzo 1998, avente ad oggetto
 "elezione del consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera" e  del
 relativo avviso;
     di   tutti   gli   atti   ai  predetti  connessi,  presupposti  o
 conseguenti; e per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   3, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale
 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art.  1,  comma  1,
 lett. d),
  legge  23  ottobre  1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs.
 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv. Lamberti per  i ricorrenti, Ciniselli  e  Mazza
 per l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2.  -  Il  Collegio  deve  affrontare  innanzitutto  le   questioni
 sollevate in rito.
   L'azienda  sanitaria  sostiene  l'inammissibilita'  del ricorso sul
 rilievo che esso  non  e'  stato  notificato  ai  soggetti  che  sono
 risultati  eletti a conclusione della procedura elettorale e che sono
 stati indicati nel verbale di  proclamazione  reso  pubblico  con  la
 deliberazione n. 326 del 17 aprile 1998.
   L'eccezione  non  ha  fondamento. Ed infatti, con il ricorso non si
 reclama l'annullamento dei risultati elettorali, ma degli atti con  i
 quali sono state indette le elezioni ed e' stata sancita l'esclusione
 dei  ricorrenti  dall'elettorato  attivo  e passivo; ne deriva che la
 procedura e' stata aggredita dai ricorrenti  in  una  fase  anteriore
 alla proclamazione degli eletti.
   E'  pur  vero  che dall'eventuale accoglimento del ricorso derivano
 effetti caducanti nei confronti dell'intera procedura elettorale,  ma
 cio'  non  toglie che in relazione alla domanda formulata nel ricorso
 non sono configurabili controinteressati ne' in senso formale, ne' in
 senso sostanziale;  cio'  in  quanto  il  bando  delle  elezioni  non
 consente   di   individuare   i   soggetti   interessati   alla   sua
 conservazione, laddove per converso gli atti di  esclusione  spiegano
 effetti soltanto nei confronti dei ricorrenti e non generano, quindi,
 posizioni  protette  in  favore  delle  altre  categorie di personale
 ammesse all'elettorato.
   Il Collegio  deve  quindi  procedere  all'esame,  nel  merito,  del
 ricorso.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le   attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici in
 maggioranza,   e   da   altri   sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  3,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 7 medici; 2 medici veterinari;  2  operatori
 sanitari   laureati   non   medici  in  rappresentanza  delle  figure
 professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E
 (chimici), F (fisici), G  (psicologi)  del  ruolo  sanitario  di  cui
 all'allegato  1  al  d.P.R. n. 761/1979; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2
 operatori   professionali    in    rappresentanza    del    personale
 tecnico-sanitario  di  cui  alla  tabella  L  del  ripetuto d.P.R. n.
 761/1979.