IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 12165/98, 12166/98, 12169/98, 12485/98, 12487/98, 12488/98 e 12489/98, proposti, rispettivamente, da Lazzaroni Marco (ric. n. 12165/98), Comotti Rinaldo (ric. n. 12166/98) e Casilli Licia (ric. n. 12169/98), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ramadori e Mauro Ballarini, elettivamente domiciliati nello studio del primo difensore, in Roma, via Marcello Prestinari n. 13; contro l'Universita' degli studi di Brescia e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, del decreto 11 giugno 1998 dello stesso Ministro nella parte in cui limita, rispettivamente, a 22 ed a 136 il numero massimo di ammissibili a frequentare i corsi di laurea di odontoiatria e di medicina e chirurgia presso l'Universita' di Brescia per l'anno 1998/1999 delle deliberazioni dell'Universita' di Brescia che fissano, rispettivamente, in 22 ed in 136 il numero di posti massimi disponibili per l'ammissione ai detti corsi; della deliberazione del senato accademico 29 giugno 1998; del bando del rettore dell'Universita' di Brescia 20 luglio 1998 in parte qua; dell'esito del concorso per l'ammissione ai detti corsi di laurea; nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Nonche', rispettivamente, da Ferrara Fortunato F., Catalano Domenico, Barreca Dario, Monterosso Antonio, Vita Viviana, Parisi Giuseppa, Marando Luisa e Pizzata Tiziana (ric. n. 12485/98); da Pezzimenti Maria V.; Borgo Rosario, Mandarini Marcello, Morabito Annunziato e Di Giuseppe Veronica (ric. n. 12487/98); da Micale Rosanna, Bolignano Davide, Genovese Francesco A., D'Amico Maria Claudia, Romeo Angela, Longordo Caterina, Bonanno Alessandro, Quattromano Esterina, Mafrica Federica, Ristagno Rita, Zappia Cristina, Zappia Giacomo, Biondo Anna Elisa, Quartarone Marco, Migliara Marco, Cavallaro Laura, Lucisano Andrea, Soliera Massimo, Califano Andrea Domenico, Busacca Roberta, Papadakis Vasileios, La Rosa Maria Barbara, Ielo Davide, Foti Michelangelo, Bosurgi Andrea, Panama Giuseppe, Panama Luciano, Pirrotta Antonio, La Spina Tiziana, Nasso Elena, Puglisi Guerra Vincenzo, Lagana' Giada Lidia, Pellicano Demetrio (ric. n. 12488/98); da Barillaro Andrea, Piffari Maurizio, Crialesi Esposito Enzo, Puntorieri Alessandro, Musci' Ivan, Rizzo Rosa, Velo Alessia, Coello Bruno, Scalisi Vincenzo, Romeo Orazio, Crea Concetta Patrizia, Mafrici Italo, Surace Antonio Renato, Scarfo' Maria, Cuzzocrea Claudia, Mantovani Enzo, Giuliano Massimiliano e Curatola Federico (ric. n. 12489/98); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pellicano', elettivamente domiciliati in Roma, via Filippo Corridoni n. 23, nello studio dell'avv. Enzo Antonucci; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica; l'Universita' degli studi di Messina, in persona del rettore pro-tempore legale rappresentante; il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e consiglio di facolta' di medicina e chirurgia - corso di laurea in odontoiatria - Universita' degli studi di Messina in persona del preside pro-tempore legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annulIamento: a) delle graduatorie generali di merito, pubblicate in data 15-16 settembre 1998 relative alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Messina per l'anno accademico 1998/1999 nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti tra i vincitori ammessi all'iscrizione al primo anno di detti corsi; b) del decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998 che fissa, relativamente all'anno accademico 1998/1999, il numero degli studenti da ammettere ai detti corsi; e i relativi bandi di concorso pubblicati dall'Universita' di Messina; c) del decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997; d) di ogni altro provvedimento, delibera e/o atto amministrativo, presupposto contestuale e comunque connesso agli atti impugnati, assunti dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ovvero dagli organi accademici cui e' diretto il presente ricorso e non conosciuto dai ricorrenti. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 28 ottobre 1998, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto; Fatto e diritto 1. - Con i ricorsi all'esame della Sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1998/1999, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'amministrazione, - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 citato, a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. 2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. 3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, T.A.R. Lazio, III sez., 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; TA.R. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; T.A.R. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; T.A.R. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado" nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di' laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzione 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanza nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 1990, come modificata dal l'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (Consiglio universitario nazionale), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulalo dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. 4. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata; la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma citato, per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.