ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del
 decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione  dell'ente
 pubblico  "La  Biennale  di  Venezia"  in  persona  giuridica privata
 denominata "Societa' di cultura La  Biennale  di  Venezia",  a  norma
 dell'art.  11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59),
 promosso con ricorso della Regione Veneto,  notificato  il  13  marzo
 1998, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 20
 del   registro   ricorsi  1998,  e  nel  giudizio  per  conflitto  di
 attribuzione sorto a seguito del decreto  del  Ministro  per  i  beni
 culturali  e  ambientali  8  aprile 1998 con cui e' stata disposta la
 nomina del dott.  Paolo  Baratta  a  presidente  della  "Societa'  di
 cultura  La  Biennale di Venezia", promosso con ricorso della Regione
 Veneto, notificato il 26 giugno 1998, depositato in cancelleria il  6
 luglio 1998 ed iscritto al n.  19 del registro conflitti 1998.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  novembre  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi  l'avvocato  Luigi  Manzi  per la Regione Veneto e l'avvocato
 dello Stato Giancarlo Mando' per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.1.  -  Denunciando  la  violazione  degli  artt.  115 e 123 della
 Costituzione e degli artt. 1 e 2 del proprio Statuto  (approvato  con
 la  legge  22  maggio  1971,  n.  340), la Regione Veneto ha promosso
 questione di legittimita'  costituzionale  in  via  principale  degli
 artt. 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, con il
 quale  l'ente  pubblico "La Biennale di Venezia" e' stato trasformato
 in persona giuridica privata,  denominata  "Societa'  di  cultura  La
 Biennale  di  Venezia".  Il  decreto legislativo e' stato emanato dal
 Governo  in  esecuzione della delega concessa con gli artt. 11, comma
 1, lettera b) e 14 della legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al
 Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
 enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
 semplificazione  amministrativa).  La  legge di delegazione prevedeva
 che, nel contesto del riordino degli enti pubblici nazionali operanti
 in settori diversi dall'assistenza e previdenza (art.  11,  comma  1,
 lettera  b)),  si  disponesse la "trasformazione in associazioni o in
 persone giuridiche di diritto privato degli  enti  che  non  svolgono
 funzioni  o  servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri
 enti per il cui funzionamento non e' necessaria  la  personalita'  di
 diritto pubblico" (art. 14, comma 1, lettera b)).
   Ad  avviso  della  Regione ricorrente, il decreto legislativo n. 19
 del  1998,  che   ha   attuato   tale   trasformazione,   conterrebbe
 disposizioni   che   contrastano   con  il  principio  dell'autonomia
 regionale, garantita dagli artt. 115 e 123 della Costituzione e dagli
 artt. 1 e 2 dello Statuto regionale.
   In  particolare  l'art.  4  di  tale  decreto  legislativo  prevede
 l'approvazione   da  parte  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
 ambientali dello statuto, che deve essere adottato dal  consiglio  di
 amministrazione  o,  in  mancanza,  da  un commissario nominato dallo
 stesso Ministro; l'art. 8 dispone che il presidente  dell'ente  venga
 nominato  con  decreto  dello  stesso Ministro, sentite le competenti
 commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
 Repubblica;  l'art.  9  prevede  che  un  componente del consiglio di
 amministrazione sia designato dal Consiglio regionale del Veneto.
   Da queste  disposizioni  deriverebbe  l'assoluta  preminenza  dello
 Stato  mentre  risulterebbe  del  tutto  marginale la posizione della
 Regione, che rimarrebbe estranea alla  elaborazione  ed  approvazione
 dello  statuto  ed  alla nomina del presidente; anche la composizione
 del consiglio di amministrazione sarebbe sbilanciata in  danno  delle
 comunita'   venete  (Regione,  provincia  e  comune),  che  designano
 ciascuna un solo rappresentante. In tal modo  la  nuova  Societa'  di
 cultura  verrebbe  a  perdere  la  natura  e le connotazioni storica,
 istituzionale  e  funzionale     che  caratterizzano   la   Biennale,
 profondamente  legata  al  peculiare  carattere  di  Venezia,  che la
 Regione intende  rappresentare.
   1.2. - Nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perche'
 carente nella indicazione dei profili per i quali le norme denunciate
 violerebbero la Costituzione.
   Il decreto legislativo contestato dalla ricorrente  terrebbe  conto
 delle  aspirazioni  degli  enti  interessati  (Regione,  Provincia  e
 Comune) ma non avrebbe potuto fare a meno di considerare la  funzione
 internazionale  della Biennale, che gia' era ente pubblico nazionale.
 In questa prospettiva era ed e' essenziale la presenza dello Stato.
   2.1. - Successivamente, con ricorso notificato il 26  giugno  1998,
 la   Regione  Veneto  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  chiedendo
 l'annullamento  del decreto emanato dal Ministro per i beni culturali
 e ambientali l'8 aprile 1998 (conosciuto dalla Regione il  14  maggio
 successivo),  con  il  quale  e'  stato  nominato il presidente della
 Societa' di cultura La Biennale di Venezia.
   La  Regione  ricorda  di  avere  promosso questione di legittimita'
 costituzionale del decreto legislativo 29 gennaio  1998,  n.  19,  in
 base  alle  cui disposizioni e' stato adottato l'atto denunciato come
 invasivo di competenze regionali. La illegittimita' della nomina  del
 presidente    della   Biennale   deriverebbe   dalla   illegittimita'
 costituzionale delle norme che  la  prevedono  e  disciplinano.  Alla
 dichiarazione   di   incostituzionalita'   dell'art.  8  del  decreto
 legislativo n. 19 del 1998 dovrebbe, dunque,  seguire  l'annullamento
 della nomina che di quella norma costituisce attuazione.
   2.2.  - Anche in questo giudizio si e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
 inammissibile o comunque non  fondato.
   L'Avvocatura  richiama  le  deduzioni  svolte   nel   giudizio   di
 legittimita'  costituzionale del decreto legislativo n. 19 del 1998 e
 rileva che l'art. 8 attribuisce allo Stato il potere di  nominare  il
 presidente  della  Biennale. Tale norma rimane valida ed operante fin
 tanto che non ne sia  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,
 sicche' il potere di nomina non spetta alla Regione, che non potrebbe
 in  alcun  modo  rivendicarlo  affermando  la  menomazione di proprie
 attribuzioni.
   3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Veneto  ha  depositato
 una memoria di identico contenuto nei due giudizi.
   La  Regione sottolinea, in particolare, che la trasformazione della
 Biennale di  Venezia  da  soggetto  giuridico  pubblico  in  soggetto
 giuridico  privato  avrebbe  dovuto lasciare immutata la connotazione
 sostanziale dell'ente. Invece  sarebbe  stata  attuata  una  radicale
 trasformazione  della  vecchia Biennale, disancorandola dalla realta'
 veneta.   Mediante   un   intervento   qualificato   come   di   mera
 trasformazione  di  un ente pubblico in persona giuridica privata, si
 sarebbe  in  realta'  eliminata  la  connessione  tra  quel  soggetto
 giuridico e la realta' locale, attraverso una profonda modifica della
 composizione degli organi e del funzionamento dell'ente.
                        Considerato in diritto
   1.  -   La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
 Regione Veneto investe il decreto legislativo  29  gennaio  1998,  n.
 19,  con  il  quale, in forza della delega concessa al Governo per il
 riordinamento di enti pubblici nazionali e la loro trasformazione  in
 associazioni  o  in  persone giuridiche di diritto privato (art.  11,
 comma 1, lettera b) e art. 14 della legge 15 marzo 1997, n.  59),  e'
 stata  disposta  la trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di
 Venezia"  in  persona  giuridica  privata  "Societa'  di  cultura  La
 Biennale di Venezia".
   La  Regione  ricorrente ritiene che il potere attribuito al Governo
 di approvare lo statuto elaborato dall'ente (art. 4) e  di  nominarne
 il presidente (art. 8), come pure la nuova composizione del consiglio
 di   amministrazione  (art.  9),  previsti  dal  decreto  legislativo
 denunciato,  violino  il  principio   costituzionale   di   autonomia
 regionale  e le norme statutarie che lo rispecchiano (artt. 115 e 123
 della Costituzione; artt. 1 e 2 dello Statuto della Regione Veneto).
   2. -  Il  conflitto  di  attribuzione,  egualmente  promosso  dalla
 Regione  Veneto  per  l'annullamento del provvedimento governativo di
 nomina del presidente  della  Societa'  di  cultura  La  Biennale  di
 Venezia,   denunciato  come  invasivo  di  competenze  costituzionali
 riservate alla Regione, trova, nella prospettazione della ricorrente,
 il  suo  presupposto  nell'illegittimita'  costituzionale del decreto
 legislativo n. 19 del 1998, sulla cui base il provvedimento di nomina
 e' stato adottato.
   3. - I due giudizi sono evidentemente  connessi  e  possono  essere
 riuniti per essere decisi con unica sentenza.
   4.   -   L'eccezione   di   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale, proposta  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 non puo' essere accolta.
   La   Regione   ricorrente  denuncia  le  norme  che  dispongono  la
 trasformazione della Biennale di Venezia da ente pubblico in  persona
 giuridica  privata, sostenendo che esse, tenuto conto delle peculiari
 caratteristiche di tale ente, violino il principio costituzionale  di
 autonomia regionale.  La valutazione della denunciata lesione di tale
 principio rimane affidata all'esame di merito della questione.
   5.  - Nel merito la questione di legittimita' costituzionale non e'
 fondata.
   Il decreto legislativo n. 19  del  1998,  con  il  quale  e'  stata
 disposta   la  trasformazione  dell'ente  pubblico  "La  Biennale  di
 Venezia"  in  persona  giuridica  privata,  non   viola   l'autonomia
 regionale.
   Gia'  prima  della  trasformazione, disposta con l'atto legislativo
 denunciato, l'ente era disciplinato da un atto normativo statale, che
 ne aveva dettato il nuovo ordinamento (legge 26 luglio 1973, n. 438),
 configurandolo come un ente autonomo, con sede in  Venezia,  che,  in
 continuita'  con  le  originarie  finalita'  della Biennale, aveva la
 funzione  di  promuovere  attivita'  permanenti  e   di   organizzare
 manifestazioni  internazionali  inerenti  la documentazione nel campo
 delle arti (art.   1 della legge  n.  438  del  1973).  Si  trattava,
 dunque,  di un ente che, pur radicato storicamente e culturalmente in
 Venezia  e  caratterizzato  da  una  significativa   presenza   degli
 interessi  locali,  non  aveva  carattere locale o regionale, ma era,
 invece,  soggetto  alla  disciplina  ed  ai  controlli  disposti  dal
 legislatore  statale,  il  quale anche successivamente e' intervenuto
 sulla organizzazione dell'ente, sulla composizione e sulle competenze
 dei suoi organi (legge 13 giugno 1977, n. 324).
   Il decreto legislativo n. 19 del 1998  non  ha  innovato  circa  la
 collocazione   dell'ente  nell'ambito  disciplinato  dal  legislatore
 statale,  ne'  lo  ha  privato  del  particolare  rapporto  che,  per
 l'origine  della  Biennale, esisteva con il comune, la provincia e la
 Regione.  Questi  enti  territoriali   gia'   in   precedenza   erano
 rappresentati nel consiglio direttivo della Biennale che, composto da
 numerosi membri, vedeva una plurima designazione da parte di ciascuno
 di  tali  enti  (dei  19  membri  del  consiglio uno era delegato del
 sindaco, tre erano designati dal consiglio comunale di  Venezia,  tre
 dal consiglio provinciale di Venezia e cinque dal consiglio regionale
 del Veneto).
   La partecipazione di componenti delegati dalla Regione Veneto, come
 pure  dal comune e dalla provincia di Venezia, nei nuovi organi della
 Biennale e' stata mantenuta  anche  a  seguito  della  trasformazione
 dell'ente,  benche'  la  dimensione numerica di questa rappresentanza
 nel  consiglio  di  amministrazione  sia  ora  piu'   ristretta   (un
 componente  designato  da  ciascuno  di  tali  enti) in ragione della
 ridotta   composizione  dell'organo  rispetto  al  vecchio  consiglio
 direttivo  (5   membri   anziche'   19);   tale   partecipazione   e'
 maggioritaria  nella prima applicazione della legge e sin quando, con
 le procedure previste dallo statuto, non venga elevato il numero  dei
 componenti    il    consiglio   di   amministrazione   in   relazione
 all'incremento dei soggetti privati che partecipano alla Societa'  di
 cultura e degli altri enti conferenti.
   Regione,  provincia  e  comune  di  Venezia  partecipano alla nuova
 Societa' di cultura (art.  5)  rappresentando  in  essa,  assieme  al
 Ministero  per  i  beni culturali e ambientali, la presenza pubblica:
 ciascuno di essi ha, nel consiglio, un suo rappresentante.
   Inoltre si tiene doverosamente conto degli interessi  locali  nella
 elaborazione  dello statuto dell'ente, la cui struttura essenziale e'
 peraltro delineata dal decreto legislativo. Lo statuto difatti  viene
 adottato  dal  consiglio di amministrazione, con il decisivo concorso
 dei membri designati dal comune, dalla provincia e dalla Regione.
   Non  possono  essere,  infine,  considerate  lesive  dell'autonomia
 regionale le norme che attribuiscono al Ministro per i beni culturali
 e  ambientali  il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente e
 di nominarne poi il presidente,  sentite  le  competenti  commissioni
 parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 Basti considerare, in proposito, che si tratta di un ente al quale si
 riconosce  "preminente  interesse  nazionale"  (art.  2  del  decreto
 legislativo n. 19 del 1998) e che per le finalita' perseguite  e  per
 l'attivita'  svolta travalica la dimensione degli interessi regionali
 o locali.
   6. - Anche il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla
 Regione Veneto, non puo' essere accolto.
   Superati i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sollevati  con
 riguardo  alla  norma  che  prevede  la  nomina  del presidente della
 Societa' di cultura La Biennale di Venezia da parte del Ministro  per
 i  beni  culturali e ambientali (art. 8 del decreto legislativo n. 19
 del 1998), non puo' avere alcun fondamento la denuncia di  invasione,
 mediante appunto l'atto di nomina, di competenze regionali.