LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza n. 384/99/ord. nel giudizio
  in  materia  di  pensione  civile,  iscritto  al  numero 1019/R del
  registro  di  segreteria,  proposto  dai signori Igea Chinnici ved.
  Buccheri e Lucia Arnao, elettivamente domiciliati a Palermo, presso
  lo  studio  dell'avv.  prof.  Giuseppe  Fazio  che li rappresenta e
  difende,  contro  la  presidenza della regione siciliana, direzione
  generale dei servizi di quiescenza.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  giorno  8  luglio  1999,  il
  relatore,  consigliere Francesco Rapisarda, e l'avv. prof. Giuseppe
  Fazio;
    Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

                              F a t t o

    Con  ricorso depositato il 1o aprile 1994 i signori Igea Chinnici
  ved. Buccheri e Lucia Arnao, rappresentati e difesi dall'avv. prof.
  Giuseppe   Fazio,  hanno  chiesto  alla  presidenza  della  regione
  siciliana   il   riconoscimento  del  diritto  alla  indennita'  di
  contingenza,  oltre  la  rivalutazione  monetaria  e  gli interessi
  legali,  non  pagata  dall'amministrazione regionale sulla pensione
  loro  attribuita, in quanto titolari di altra pensione privilegiata
  ordinaria  a  carico  dello Stato, sulla quale, invece, percepivano
  l'indennita' integrativa speciale.
    Il  difensore  lamenta la violazione delle norme che disciplinano
  il  trattamento  pensionistico  dei  ricorrenti,  tra  le  quali si
  collocava  la  disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99
  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente
  illegittima  con  la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del
  1989.
    Travolta  dalla medesima sentenza della Corte costituzionale deve
  ritenersi   la   disposizione  contenuta  nell'art. 4  della  legge
  regionale  24  luglio  1978,  n. 17,  che  ha esteso ai titolari di
  trattamento pensionistico regionale la medesima disciplina prevista
  per i dipendenti statali.
    Sulla  stessa linea si colloca la sentenza n. 204 del 1992, nella
  quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' delle
  norme  che,  nell'ipotesi  di  un doppio trattamento pensionistico,
  implichino   una   sostanziale   decurtazione  dello  stesso  senza
  stabilire  il limite dell'emolumento dell'attivita' esplicata oltre
  il quale tale decurtazione diviene operante.
    Con  memoria  depositata  il  5  luglio 1999, si e' costituita la
  regione  siciliana  affermando  che  il  divieto  di  cumulo di due
  indennita'  integrative  speciali  deve  ritenersi  ancora  vigente
  nell'ordinamento  giuridico,  come  affermato  nelle sentenze della
  SS.RR. n. 100 del 13 luglio 1994 e n. 39/40 del 16 luglio-11 agosto
  1997.
    Ha  rilevato, ancora, che i trattamenti regionali in godimento da
  parte  dei ricorrenti superano il minimo INPS previsto per il Fondo
  pensione dei lavoratori dipendenti.
    Aggiunge  l'amministrazione  che  si  deve tenere conto di quanto
  stabilito  dalla tab. O, lettera B della legge regionale n. 41/1985
  tutt'ora  vigente  che cosi' recita "Al titolare di piu' pensioni o
  assegni  vitalizi  l'indennita'  di  contingenza  o  comunque  ogni
  maggiorazione  dipendente  dall'adeguamento  al  costo  della  vita
  compete  ad  un  solo titolo e non e' cumulabile con altre forme di
  adeguamento al costo della vita connessa a trattamenti di attivita'
  di   servizio   o   di   quiescenza   eregati   da   altri  enti  o
  amministrazioni,  salvo  il  diritto  di optione per il trattamento
  piu' favorevole".
    All'udienza  dibattimentale  il prof. Giuseppe Fazio ha insistito
  per   l'accoglimento   del   ricorso,   richiamando   il   disposto
  dell'art. 139  del  d.P.R.  n.  1092  del 1973 ed osservando che la
  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  piu'  volte  espressa  per  la
  incostituzionalita'   delle   norme  dettate  in  materia  sia  dal
  legislatore statale che da quello regionale.

                            D i r i t t o

    Rileva  il  collegio che gli interessati ricorrono nella qualita'
  di  pensionati regionali e di titolari di trattamento pensionistico
  privilegiato  statale,  chiedendo  il  riconoscimento del diritto a
  percepire  anche  sulla  pensione  erogata  dalla regione siciliana
  l'indennita'  di contingenza, corrisposta, invece, quale indennita'
  integrativa speciale sulla pensione statale.
    Osserva,  anzitutto,  il  collegio  che  nella  fattispecie trova
  applicazione  non  la disposizione dell'art. 99, d.P.R. n. 1092 del
  1973,  impropriamente  richiamata  nel  ricorso,  ma  la  normativa
  emanata   nell'ambito  della  competenza  esclusiva  della  regione
  siciliana  ed  in  particolare  il disposto della tab. O, lett. B),
  terzo  comma,  legge  regionale  29 ottobre 1985, n. 41, richiamato
  nell'art. 34 della medesima legge.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  66/2000).
00C0156