LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 384/99/ord. nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al numero 1019/R del registro di segreteria, proposto dai signori Igea Chinnici ved. Buccheri e Lucia Arnao, elettivamente domiciliati a Palermo, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Fazio che li rappresenta e difende, contro la presidenza della regione siciliana, direzione generale dei servizi di quiescenza. Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 1999, il relatore, consigliere Francesco Rapisarda, e l'avv. prof. Giuseppe Fazio; Esaminati gli atti ed i documenti della causa. F a t t o Con ricorso depositato il 1o aprile 1994 i signori Igea Chinnici ved. Buccheri e Lucia Arnao, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, hanno chiesto alla presidenza della regione siciliana il riconoscimento del diritto alla indennita' di contingenza, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, non pagata dall'amministrazione regionale sulla pensione loro attribuita, in quanto titolari di altra pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato, sulla quale, invece, percepivano l'indennita' integrativa speciale. Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico dei ricorrenti, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989. Travolta dalla medesima sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, che ha esteso ai titolari di trattamento pensionistico regionale la medesima disciplina prevista per i dipendenti statali. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 204 del 1992, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' delle norme che, nell'ipotesi di un doppio trattamento pensionistico, implichino una sostanziale decurtazione dello stesso senza stabilire il limite dell'emolumento dell'attivita' esplicata oltre il quale tale decurtazione diviene operante. Con memoria depositata il 5 luglio 1999, si e' costituita la regione siciliana affermando che il divieto di cumulo di due indennita' integrative speciali deve ritenersi ancora vigente nell'ordinamento giuridico, come affermato nelle sentenze della SS.RR. n. 100 del 13 luglio 1994 e n. 39/40 del 16 luglio-11 agosto 1997. Ha rilevato, ancora, che i trattamenti regionali in godimento da parte dei ricorrenti superano il minimo INPS previsto per il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti. Aggiunge l'amministrazione che si deve tenere conto di quanto stabilito dalla tab. O, lettera B della legge regionale n. 41/1985 tutt'ora vigente che cosi' recita "Al titolare di piu' pensioni o assegni vitalizi l'indennita' di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non e' cumulabile con altre forme di adeguamento al costo della vita connessa a trattamenti di attivita' di servizio o di quiescenza eregati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di optione per il trattamento piu' favorevole". All'udienza dibattimentale il prof. Giuseppe Fazio ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando il disposto dell'art. 139 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ed osservando che la Corte costituzionale si e' gia' piu' volte espressa per la incostituzionalita' delle norme dettate in materia sia dal legislatore statale che da quello regionale. D i r i t t o Rileva il collegio che gli interessati ricorrono nella qualita' di pensionati regionali e di titolari di trattamento pensionistico privilegiato statale, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire anche sulla pensione erogata dalla regione siciliana l'indennita' di contingenza, corrisposta, invece, quale indennita' integrativa speciale sulla pensione statale. Osserva, anzitutto, il collegio che nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99, d.P.R. n. 1092 del 1973, impropriamente richiamata nel ricorso, ma la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della regione siciliana ed in particolare il disposto della tab. O, lett. B), terzo comma, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 66/2000). 00C0156