ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 1,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195
del   citato  decreto  legislativo  n. 285  del  1992,  promosso  con
ordinanza  emessa  il  24  ottobre  1998  dal  pretore di Palermo nel
procedimento  civile  vertente  tra  Tricarico  Maria  Cristina  e il
Prefetto  di Palermo, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
ordinanza-ingiunzione   prefettizia  con  la  quale  si  intimava  il
pagamento  di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa
per  violazione  del  codice della strada, il pretore di Palermo, con
ordinanza  emessa  il  24 ottobre 1998, ha sollevato due questioni di
costituzionalita';
        che,   in   linea   principale,  non  sarebbe  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204
del  Nuovo  codice  della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285)  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione per violazione
del principio di uguaglianza, dal momento che disciplinerebbe in modo
difforme una situazione identica all'ipotesi in cui il cittadino puo'
ottenere   che   l'amministrazione   riveda   il   suo   operato   in
contraddittorio  (ex  art. 18,  secondo comma, della legge n. 689 del
1981)  senza  il rischio di un innalzamento del minimo edittale della
sanzione  fino  al  doppio;  sarebbe inoltre violato il principio del
buon   andamento   della   pubblica  amministrazione  (art. 97  della
Costituzione),   che   impone   di   valorizzare   il  principio  del
contraddittorio  come  regola democratica dell'azione amministrativa;
e,  infine,  sarebbe  violato  il  diritto  di  difesa (art. 24 della
Costituzione)  perche' questo non puo' essere limitato da sbarramenti
sanzionatori;
        che,  in  linea subordinata, ove gli artt. 204, 205 e 195 del
codice  della  strada si interpretino in combinato disposto tra loro,
nel  senso  che  il  giudice  puo' ridurre la sanzione anche sotto il
limite  di  cui all'art. 204 cod. strada, verrebbero violati l'art. 3
della  Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza,
atteso  che  sarebbe  contraddittorio,  nel  sistema,  introdurre una
disposizione  in funzione deflattiva e poi consentire che la sanzione
possa essere eliminata con un procedimento piu' gravoso per la stessa
amministrazione  nel  suo  complesso;  l'art. 97,  primo comma, della
Costituzione, in quanto il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione     verrebbe     leso     dall'aggravio     derivante
dall'instaurazione di procedimenti giurisdizionali volti a realizzare
l'adeguamento  della  sanzione  alle circostanze del caso; l'art. 113
della  Costituzione, in quanto la norma cosi' intesa comporterebbe la
facolta'  per  il  giudice  ordinario  di modificare un provvedimento
amministrativo  anche  se  conforme  alla  legge e che ha irrogato il
minimo  sanzionatorio;  l'art. 24  della Costituzione, atteso che per
ottenere la riduzione della sanzione il cittadino dovrebbe sopportare
i  costi  del giudizio con il rischio di non essere ristorato a causa
della  impossibilita'  per il giudice di condannare l'amministrazione
al   pagamento  anche  parziale  delle  spese  per  un  provvedimento
legittimo; in alternativa, infine, con il profilo da ultimo indicato,
sarebbe  ancora  violato  l'art. 97, primo comma, della Costituzione,
per  il  rischio  di  una  condanna  dell'amministrazione  alle spese
giudiziali nonostante la legittimita' del proprio operato;
        che,  in ordine alla rilevanza della questione principale, il
remittente  osserva  che  dal  suo  rigetto conseguirebbe la conferma
dell'ordinanza-ingiunzione   per   il   pagamento   di  una  sanzione
maggiorata  fino  al doppio del minimo e per la questione subordinata
che,  rigettata  la  prima,  si  dovrebbe modificare il provvedimento
impugnato  con  riduzione  della  sanzione  adeguandola ai criteri ex
art. 195 cod. strada;
        che  nel  presente giudizio di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  concludendo  per
l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che,  quanto  alle  questioni principali, le dedotte
censure  sono  state  piu'  volte  rimesse a questa Corte e decise da
ultimo  con  l'ordinanza  n. 306  del  1998  (in  precedenza,  con le
ordinanze  n. 324  del  1997, n. 268 del 1996, la sentenza n. 366 del
1994,  le  ordinanze  n. 67 e n. 350 del 1994), in cui si e' rilevato
che:  a)  la  misura  della  sanzione  puo'  ben  essere modulata dal
legislatore   in   modo   da   perseguire  finalita'  deflattive  del
contenzioso  amministrativo;  b)  e',  comunque, sempre esperibile il
ricorso  giurisdizionale,  in  cui  il giudice, anche quando respinge
l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione
della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a
quella "ridotta" di cui all'art. 202 del codice della strada;
        che  parimenti infondato e' l'asserito vulnus al principio di
buon andamento della Pubblica amministrazione, atteso che esigenze di
celerita'   e   di   snellimento  del  procedimento  di  accertamento
dell'infrazione  giustificano una iniziale unilateralita' dell'azione
amministrativa,  non  disgiunta  da  una  seconda  fase  di  verifica
prefettizia del pregresso operato della pubblica amministrazione;
        che  le  proposizioni che precedono fanno venir meno anche le
argomentazioni poste a base delle censure del rimettente al combinato
disposto  di  cui  agli att. 204, comma 1, 205 e 195 del codice della
strada  in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiche' le
varie  fasi  esaminate  forniscono  al  cittadino  maggiori  garanzie
difensive   attribuendogli   la  doppia  facolta',  amministrativa  e
giurisdizionale;
        che,  in  ordine alla asserita violazione dell'art. 113 della
Costituzione,  e'  sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa
Corte  (ordinanze  n. 324  del  1997  e  n. 268  del  1996) ribadendo
l'autonomo  potere  del  giudice ordinario di rideterminare l'entita'
della  sanzione,  in  sede di opposizione alla ordinanza-ingiunzione,
prescindendo dalle valutazioni compiute dall'amministrazione e quindi
anche in presenza di un provvedimento legittimo;
        che,   quanto   all'asserita  violazione  dell'art. 24  della
Costituzione   da  parte  delle  disposizioni  di  cui  sopra,  giova
osservare  che, secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa
del  codice  della strada compiuta da questa Corte (sentenza n. 437 e
ordinanza  n. 315  del  1995,  sentenze n. 255 e n. 311 del 1994), il
previo  esperimento  del  ricorso  amministrativo  e' facoltativo, in
quanto  l'interessato  puo'  rivolgersi  al giudice indipendentemente
dallo stesso;
        che,   pertanto,   le   questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente  infondate  sotto  tutti  i  profili  prospettati  dal
giudice rimettente.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.