IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Premesso che, con sentenza del 24 marzo 1999 del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, D.S. E., nato il 18 novembre 1976 a Lamezia Terme ed ivi residente in C.da Barbuto, veniva condannato alla sanzione della semidetenzione per mesi sei e alla multa di L. 200.000 in sostituzione della pena di mesi sei di reclusione e L. 200.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; che in sede di applicazione della predetta pena, la difesa del D.S., con istanza depositata in data 30 settembre 1999, ne chiedeva a questo giudice la sospensione dell'esecuzione in analogia a quanto previsto dall'art. 656 c.p.p., nuova formulazione, in tema di esecuzione di pene detentive brevi, sul presupposto della sostanziale equivalenza tra la pena detentiva e quella della semidetenzione; che, iniziato il procedimento di sorveglianza, all'odierna udienza, comparendo l'interessato, il P.M.M. e la difesa concludevano come in atti. O s s e r v a L'art. 656 c.p.p., cosi' come rinovellato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, (c.d. Legge Simeone), in attuazione del principio dell'automaticita' della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, dispone che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a tre o in alcuni casi a quattro anni, il p.m. ne sospende l'esecuzione e che l'interessato, entro trenta giorni dalla consegna del relativo avviso, puo' presentare istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 della legge n. 354/1975. Analoga possibilita' di sospensione della pena detentiva viene attribuita dal nuovo testo dell'art.47, quarto comma, della legge n. 375/1975 al Magistrato di Sorveglianza nel caso in cui l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale venga proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. In tale ipotesi il Magistrato di Sorveglianza puo' (e non deve) sospendere l'esecuzione della pena in corso quando siano offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. Non vi e' dubbio che tale ultima fattispecie di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva presenta una natura diversa da quella precedente, non avendo lo stesso carattere di automaticita' e presupponendo una pena detentiva gia' in corso di espiazione, nonche' una valutazione sommaria di merito da parte del Magistrato di Sorveglianza circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale. Alla luce di tali premesse e scendendo nel merito della richiesta avanzata dalla difesa del D.S. di sospensione della pena sostitutiva della semidetenzione sul presupposto della sostanziale equivalenza tra la stessa e la pena detentiva, occorre rilevare come la Corte di cassazione, interpretando estensivamente le disposizioni di cui agli artt. 47 legge 354/1975 e 57 legge 689/1981, abbia in maniera costante ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale il condannato alla pena sostitutiva della semidetenzione. Infatti, la Suprema Corte in diverse pronunce ha affermato che "l'affidamento in prova al Servizio Sociale, siccome compreso tra le misure alternative alla detenzione, trova applicazione anche con riguardo alla pena sostitutiva della semidetenzione, atteso che quest'ultima, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e', per ogni effetto giuridico, equiparata alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva" (Cass. pen., sez. I, n. 2195 del 15 giugno 1992; ma vedi anche Cass. pen., sez. I, n. 1740 del 28 maggio 1996 e Cass. pen., sez. I, n. 524 del 6 marzo 1997). In applicazione di detto principio si puo' agevolmente desumere che, se al condannato a semidetenzione e' applicabile il beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, allo stesso puo' ritenersi applicabile, sia pure nel silenzio della legge e sempre che l'entita' della pena lo consenta, anche l'istituto della sospensione della relativa esecuzione, posto che l'equiparazione ad ogni effetto giuridico ai sensi dell'art. 57 legge n. 689/1981 tra la semidetenzione e la corrispondente pena detentiva sostitutiva deve ritenersi operante anche su quest'ultimo piano. Infatti, in virtu' dello stesso art. 57, terzo comma, legge 689/1981, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione e inoltre la sospensione puo' qualificarsi come un effetto giuridico della condanna. Tale ultima affermazione puo' a maggior ragione sostenersi alla luce del nuovo testo dell'art. 656 c.p.p., ove si consideri che la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve e' effetto automatico della condanna definitiva in assenza di determinate condizioni ostative. Ulteriore argomentazione a sostegno della sospendibilita' automatica ex art. 656 c.p.p. dell'esecuzione della pena della semidetenzione per i condannati minorenni risiede nel testo dell'art. 67 della legge n. 689/19981 che la Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 22 aprile 1997, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna. Per effetto di tale pronuncia e' stata eliminata per i condannati minorenni la preclusione prevista dalla citata norma e consistente nella esclusione del beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale per i condannati in espiazione di pena detentiva derivante da conversione, quando la conversione stessa sia l'effetto della violazione di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla liberta' controllata. L'esclusione della citata preclusione potrebbe determinare conseguenze aberranti nel caso in cui, non ritenendo sospendibile automaticamente l'esecuzione della pena della semidetenzione, il minore di eta' condannato a tale pena potrebbe per ipotesi violarne le prescrizioni, subire la conversione della stessa ai sensi dell'art. 66 legge 689/1981 nella corrispondente pena detentiva sostituita ed ottenere poi la sospensione automatica per l'effetto dell'art. 656 c.p.p., meccanismo questo che puo' definirsi perverso nella misura in cui, in definitiva, premia il condannato che viola le prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva. Ma vi e' di piu': a sostegno della tesi di cui sopra, considerando che in concreto la pena della semidetenzione comporta l'internamento per una parte della giornata in una struttura carceraria, puo' richiamarsi il principio ispiratore e la finalita' stessa della Legge Simeone, che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il ricorso alla carcerazione solo ai casi in cui e' inevitabile, anche per ovviare all'attuale sovraffollamento delle strutture cacerarie. Puo' richiamarsi, inoltre, il principio affermato piu' volte dalla Corte costituzionale che, anche nell'ultima pronuncia n. 436 del 22 novembre 1999, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58 quarter della legge 354/1975 nella parte in cui si applica anche ai minori, ha ribadito che nei confronti di questi ultimi entrano in gioco i principi costituzionali di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, che sanciscono il fine rieducativo della pena e la loro protezione. In definitiva, la stessa Giurisprudenza della Corte costituzionale (gia' nelle sentenze nn. 125/1992 e 109/1997) ha sempre censurato le norme dell'Ordinamento Penitenziario che introducono rigidi automatismi i quali compromettono le esigenze di individualizzazione e di flessibilita' tipiche del trattamento rieducativo relativo ai minori, cercando di introdurre una disciplina differenziata "fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa le idoneita' e la opportunita' delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalita'". In quest'ottica sarebbe certamente contrario ai citati principi non considerare sospendibile automaticamente l'esecuzione della pena della simidetenzione applicata ai condannati minori di eta'. Ebbene, seguendo questo ragionamento e tenuto conto del fatto che ex art. 661 c.p.p. organo dell'esecuzione nel procedimento di applicazione delle sanzioni sostitutive e' il Magistrato di Sorveglianza e non il Pubblico Ministero, deve giudicarsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 c.p.p., per violazione degli artt. 3,27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenne al momento della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospendere automaticamente l'esecuzione di tale sanzione, concedendo al condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.