ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei deputati del 2
febbraio 1999, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on. Giuseppe  Scozzari  nei  confronti del dott. Fabio Salamone,
promosso  dal tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte
il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 137 del registro ammissibilita'
conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Monza procede nei confronti del
deputato  Giuseppe  Scozzari  per  avere, nel corso di una intervista
rilasciata  al  settimanale  "Il Borghese", offeso la reputazione del
dott.  Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualita' di
pubblico  ministero  presso la Procura della Repubblica del tribunale
di  Brescia,  era  stato "l'ispiratore e l'esecutore di una montatura
giudiziaria"  che  aveva  costretto  il  dott. Antonio Di Pietro alle
dimissioni  dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la
Procura  di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo
di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;
        che  la  Camera  dei  deputati, accogliendo la proposta della
Giunta  per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione adottata
in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali
e' in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che il tribunale di Monza, contestando l'uso non corretto del
potere   esercitato   dalla   Camera  dei  deputati  in  ordine  alla
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma,  della Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre
1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
        che,  ad  avviso  dello  stesso giudice, le dichiarazioni del
parlamentare,  essendo  state  rilasciate  a  margine  di un convegno
organizzato  per  promuovere  la  nascita  di  un  movimento politico
trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di
una  "personale  attivita'  di  propaganda  svolta  in attuazione del
mandato  politico  che  intercorre tra elettori ed eletti", sarebbero
prive  -  come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta
di  insindacabilita' - del necessario collegamento specifico con atti
e documenti parlamentari;
        che,   conseguentemente,   le   dichiarazioni   del  deputato
Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l'esercizio della
sua   attivita'  di  parlamentare,  dovrebbero  restare  soggette  al
sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la
prerogativa  di  cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da
strumento  di  tutela  della  autonomia  delle  Camere  in privilegio
personale;
        che,  pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di
insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati.
    Considerato   che   in   questa   fase   del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa  Corte  e'  chiamata  a  deliberare, senza contraddittorio, in
ordine  all'ammissibilita'  del  conflitto  sotto  il  profilo  della
esistenza  della  "materia  di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla  sua  competenza",  in  riferimento  ai  requisiti  soggettivi e
oggettivi  richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione,   anche  in  punto  di
ammissibilita';
        che  il  tribunale  di  Monza  e'  legittimato a sollevare il
conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la
volonta'   del  potere  cui  appartiene  nell'ambito  delle  funzioni
giurisdizionali  da  esso  esercitate,  in  conformita' al principio,
costantemente  affermato  da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi  giurisdizionali,  svolgendo  le loro funzioni in posizione di
piena  indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a
essere  parti nei conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze
n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);
        che,  del  pari,  la  Camera  dei  deputati e' legittimata ad
essere  parte  del  presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare   definitivamente   la   volonta'   del  potere  che  essa
rappresenta   in   ordine   all'applicabilita'   ai  suoi  componenti
dell'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione (ordinanze n. 16 del
2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente  garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto
illegittimo,  per  inesistenza  dei relativi presupposti, del potere,
spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilita',
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse   dai  propri  membri  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
(ordinanze  n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37
del 1998);
        che  dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le
norme   costituzionali  che  regolano  la  materia",  come  richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.