ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

    Nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9 del
codice  di  procedura  civile  e  dell'art. 21  del  regio decreto 13
febbraio  1933,  n. 215  (Nuove  norme  per  la  bonifica  integrale)
promossi  con  ordinanze  emesse il 25 novembre 1998 (n. 6 ordinanze)
dal  giudice di pace di Otranto, il 23 dicembre 1998 (n. 2 ordinanze)
dal  giudice di pace di Lecce, il 12 gennaio 1999 dal giudice di pace
di  Cesena  e  il  15  febbraio  1999  dal  giudice di pace di Lecce,
rispettivamente iscritte ai nn. da 141 a 146, 205, 206, 224 e 240 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 11, 15, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  O.R. e A.T.G., di E.R. ed
altra, del consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e del consorzio di
bonifica  Savio  e  Rubicone,  nonche'  gli  atti  di  intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  gli avvocati Giuseppe Guarino per O.R. e A.T.G. e per E.R.
ed  altra, Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica Ugento e Li
Foggi,  Gian  Paolo  Nascetti  e  Alessandro Pace per il consorzio di
bonifica Savio e Rubicone e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di pace di Otranto, con sei ordinanze
emesse  il  25  novembre  1998,  il giudice di pace di Lecce, con tre
ordinanze  emesse  rispettivamente  il  23  dicembre  1998  ed  il 15
febbraio  1999, ed il giudice di pace di Cesena, con ordinanza emessa
il  12  gennaio  1999,  in  altrettanti  giudizi  aventi  ad  oggetto
l'accertamento  dell'illegittimita'  della  pretesa  di  pagamento di
somme  richieste  a  titolo di contributo di bonifica e la domanda di
ripetizione   di   importi  corrisposti  al  medesimo  titolo,  hanno
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9,
secondo  comma,  del  codice  di procedura civile, nella parte in cui
estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di
imposte  e  tasse,  ovvero  -  secondo il giudice di pace di Cesena -
attribuisce   ad  esso  le  controversie  in  materia  di  contributi
consortili,  nonche' - i primi due rimettenti - anche dell'art. 7 del
codice  di  procedura  civile, nella parte in cui non prevede, ovvero
esclude,   la   competenza   del  giudice  di  pace  in  ordine  alle
controversie  in  materia  di  contributi di bonifica, ed infine - il
terzo - anche dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
(Nuove  norme  per  la bonifica integrale), nella parte in cui rinvia
alle   norme   che  regolano  l'esazione  delle  imposte  dirette  la
disciplina  della  riscossione dei contributi consortili di bonifica,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 (parametro non richiamato dal
giudice di pace di Cesena), 97 (parametro non indicato dal giudice di
pace di Lecce) e 113 della Costituzione;
        che  i  rimettenti  censurano  le  norme  sotto profili e con
argomentazioni   in   larga   parte  coincidenti,  sostenendo  che  i
contributi  di  bonifica  non avrebbero natura tributaria, in quanto,
nonostante  costituiscano  una  forma di concorso al finanziamento di
un'attivita'  svolta dai consorzi nell'interesse della collettivita',
hanno  come  presupposto  il  collegamento  tra  la  spesa  sostenuta
dall'ente  impositore  per l'esecuzione e la manutenzione delle opere
di  bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il
fondo onerato;
        che,  in  particolare, secondo il giudice di pace di Otranto,
la  sentenza  23  settembre  1998,  n. 9493 delle Sezioni Unite della
Corte  di cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione
in  esame,  e  facendola  rientrare nella competenza del tribunale in
materia  di imposte e tasse, benche' siano insussistenti gli elementi
che    caratterizzano    le    entrate    tributarie,   realizzerebbe
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  i proprietari di
fondi  inclusi  nei comprensori di bonifica e coloro i quali azionano
in giudizio pretese di identico valore;
        che  risulterebbe  altresi'  violata  la garanzia del giudice
naturale  e  realizzato  uno "sviamento" della tutela giurisdizionale
nei    confronti    della   pubblica   amministrazione   in   quanto,
indipendentemente  dal valore della controversia, sarebbe precluso ai
consorziati   l'esercizio   della   facolta'  di  stare  in  giudizio
personalmente  (art. 82  cod.  proc. civ.), di farsi rappresentare da
qualsiasi  persona  munita  di  mandato,  anche  priva  di cognizioni
tecnicogiuridiche   (art. 317   cod.  proc.  civ.),  e  di  avvalersi
dell'esenzione  da  imposte,  spese,  tasse  e diritti (art. 46 della
legge  21 novembre 1991, n. 374), determinandosi peraltro un aggravio
di   lavoro   per  i  tribunali  ed  una  disparita'  di  trattamento
impositivo,  dato  che  l'obbligo  di contribuzione non riguarderebbe
tutti  i  fondi inclusi nel comprensorio di bonifica ne' tutti quelli
che traggono beneficio dall'attivita' del consorzio;
        che,  inoltre,  diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni
Unite  della  Corte  di  cassazione, ad avviso del giudice di pace di
Lecce, i contributi di bonifica costituirebbero oneri reali esigibili
con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, ma non
avrebbero  natura tributaria e, secondo il giudice di pace di Cesena,
essi configurerebbero diritti pubblicistici di natura personale;
        che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
quattro  giudizi,  con  atti  di  contenuto  sostanzialmente analogo,
eccependo,  in via pregiudiziale, l'inammissibilita' della questione,
in quanto diretta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine
alla  natura dei contributi di bonifica, e sostenendo nel merito che,
al  pari  delle  imposte,  essi costituiscono prestazioni imposte per
legge,  e  che  la  distribuzione  della competenza tra i giudici non
incide  sulla  tutela  giurisdizionale  nei  confronti della pubblica
amministrazione,  ne'  sulla garanzia del giudice naturale, mentre la
maggiore  onerosita'  delle  forme  prescritte  per  il  procedimento
dinanzi  al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti, e la
celerita'   dei   giudizi  non  trova  copertura  nell'art. 97  della
Costituzione;
        che,  nei  giudizi sollevati dal giudice di pace di Otranto e
dal  giudice  di  pace  di  Lecce,  si  e' costituito il consorzio di
bonifica Ugento e Li Foggi, convenuto nei processi a quibus eccependo
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale,   sul   rilievo   che   i   contributi   di  bonifica
costituirebbero  un  tributo  speciale,  imposto  dalla  legge per il
finanziamento  di  una funzione pubblica necessaria e determinato con
criteri  diversi  dalle  leggi  di mercato, e che la sottrazione alla
competenza  del  giudice  di  pace,  oltre  a  riguardare  un  numero
indefinito di controversie, sarebbe giustificata dall'opportunita' di
evitare  che  controversie attinenti alla provvista finanziaria degli
enti pubblici siano affidate a giudici privi di adeguata preparazione
e professionalita';
        che, nel giudizio derivato dall'ordinanza del giudice di pace
di  Cesena,  si  e'  costituito  il  consorzio  di  bonifica  Savio e
Rubicone, convenuto nel giudizio principale, il quale ha eccepito, in
via  pregiudiziale,  l'inammissibilita'  della questione, sostenendo,
nel merito, che il carattere della commutativita' connota anche altre
prestazioni  imposte  in  base  alla  legge,  e che il criterio della
materia    costituisce    espressione   dell'ampia   discrezionalita'
riconosciuta al legislatore in tema di distribuzione della competenza
tra  i  giudici,  mentre  la  maggiore  onerosita'  della  difesa  in
giudizio, eventualmente conseguente alla sua applicazione, attiene ad
una valutazione del singolo, in quanto la Costituzione non garantisce
la gratuita' del servizio giudiziario;
        che, in due dei giudizi promossi dal giudice di pace di Lecce
ed  in  quello  sollevato  dal  giudice  di  pace  di Cesena, si sono
altresi'  costituiti  gli  attori  nei processi principali, svolgendo
argomentazioni   analoghe,   con   le   quali   hanno  insistito  per
l'accoglimento   delle   questioni  di  legittimita'  costituzionale,
eccependo  l'inesistenza delle ragioni che giustificano la competenza
eccezionale  del tribunale in materia di imposte e tasse, in quanto i
contributi   in   esame  non  avrebbero  natura  tributaria,  sicche'
l'interesse  tutelato  sarebbe  esclusivamente  quello  specifico del
proprietario,  il  cui  concorso  al  finanziamento dell'attivita' di
bonifica e' commisurato al beneficio.

    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Otranto  dubita,  in
riferimento  agli  artt. 3,  24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione,
della  legittimita' costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella
parte  in  cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice
di  pace  in  ordine  alle  controversie  in materia di contributi di
bonifica,  e  dell'art. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui estende
alle  medesime controversie la competenza del tribunale in materia di
imposte  e  tasse,  mentre  il  giudice  di pace di Lecce denuncia le
medesime  disposizioni di legge per violazione degli artt. 3, 24, 25,
53  e 113 della Costituzione, ed il giudice di pace di Cesena dubita,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 25, 97 e 113 della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9 cit., nella medesima
parte  censurata dagli altri giudici rimettenti, nonche' dell'art. 21
del  regio  decreto  13  febbraio  1933,  n. 215,  nella parte in cui
dichiara  applicabili alla riscossione dei contributi in questione le
norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;
        che  le questioni proposte dai giudici rimettenti hanno tutte
ad oggetto la competenza del tribunale in ordine alle controversie in
materia  di  contributi  di  bonifica e si fondano sul comune assunto
secondo  cui  tali  controversie  non avrebbero ad oggetto un'entrata
tributaria, in quanto i contributi in questione, pur avendo carattere
obbligatorio  ed  essendo  esigibili  nelle  forme  previste  per  la
riscossione    delle    imposte    dirette,   rappresenterebbero   il
corrispettivo  dovuto  dal  proprietario  del  fondo  onerato  per il
vantaggio  diretto  e specifico derivante dall'esecuzione delle opere
di bonifica;
        che  la  sostanziale  identita' delle censure riportate nelle
ordinanze  di  rinvio  e  dei  principi  costituzionali invocati e la
parziale   identita'  delle  norme  impugnate  rendono  opportuna  la
riunione dei giudizi;
        che  la questione di legittimita' costituzionale riguarda gli
artt. 7  e 9 cod. proc. civ., nella parte in cui, nel disciplinare la
competenza   nel  processo  civile,  devolvono  alla  cognizione  del
tribunale genericamente le "cause in materia di imposte e tasse";
        che  la  questione,  nei  termini  in  cui viene prospettata,
appare inammissibile in quanto le norme impugnate vanno applicate, in
mancanza di una specifica individuazione dei tributi ricompresi nella
predetta   previsione   legislativa,   soltanto   a   seguito   della
qualificazione  dell'oggetto  della  controversia,  che  va  peraltro
definito  in  base alle diverse norme che disciplinano specificamente
l'entrata pubblica in contestazione;
        che,  alla luce di quanto afferma nell'ordinanza di rinvio il
giudice  di  pace  di  Cesena,  secondo  il quale l'art. 21 del regio
decreto  n. 215  del  1933  "non si occupa della qualificazione della
natura   del   rapporto,   bensi'   del  grado  di  imperativita'  ed
esecutivita'  del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio
di  bonifica", appare altresi' inammissibile l'individuazione di tale
disposizione   come   oggetto   della   questione   di   legittimita'
costituzionale;
        che,  peraltro,  i  giudici  rimettenti  hanno  concretamente
dimostrato di non dubitare affatto della natura extratributaria delle
controversie   in   materia   di  contributi  di  bonifica,  dal  cui
riconoscimento    deriverebbe    automaticamente   l'inapplicabilita'
dell'art. 9,  secondo  comma,  cod. proc. civ., ed hanno precisato di
essere  stati  indotti  a  sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   dal   contrario   indirizzo   che,  in  ordine  alla
qualificazione  di  tali  contributi, hanno adottato le sezioni unite
della  Corte di cassazione, con la citata sentenza 23 settembre 1998,
n. 9493;
        che  tale  precisazione, unitamente al tenore letterale delle
ordinanze   di   rinvio,   nelle   quali   si  censura  il  principio
giurisprudenziale  enunciato  nella  predetta  sentenza,  piu' che le
disposizioni  di  legge  indicate  dai  giudici rimettenti, rivela la
reale  finalita'  delle  questioni  sottoposte all'esame della Corte,
volte  non  tanto alla risoluzione di un dubbio di costituzionalita',
che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di
poter  risolvere  in  via  interpretativa,  quanto  a  proteggere  le
emanande  pronunce  dall'alea  di  un'impugnazione  e di un eventuale
annullamento;
        che  una  siffatta finalita' risulta estranea alla logica del
giudizio  incidentale  di  legittimita' costituzionale, e pertanto le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (cfr.
ordinanze n. 54 del 1999 e n. 70 del 1998, sentenza n. 110 del 1995).