ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n. 507  (Revisione  ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421,  concernente  il  riordino  della  finanza
locale),   promossi  con  ordinanze  emesse  il  6 marzo  1998  (n. 6
ordinanze)  dalla  Commissione tributaria provinciale di Oristano, il
18 dicembre  e  il  18 ottobre  1998  dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 486, 487, 488,
489,  490,  491,  602  e 605 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 e n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  sei  distinte  ordinanze  di analogo tenore,
emesse tutte in data 6 marzo 1998 (r.o. nn. 486, 487, 488, 489, 490 e
491  del  1999), la Commissione tributaria provinciale di Oristano ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 47,
commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  15 novembre  1993, n. 507
(Revisione  ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'
e   del   diritto   sulle   pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale);
        che  tutti  i  giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL
S.p.A.,  avverso  gli  avvisi  di  accertamento  emessi  dalla Gestor
S.p.A., concessionaria del servizio riscossioni tributi dei comuni di
Oristano,  Mogoro  e  Marrubiu,  con  i quali e' stata determinata la
tassa  per  l'occupazione  degli spazi ed aree pubbliche per gli anni
1995 e 1996;
        che,  secondo  il  rimettente,  le  disposizioni  denunciate,
aventi  ad  oggetto  i  criteri  di  determinazione  della  tassa per
l'occupazione  del  sottosuolo  e  del  soprassuolo, si porrebbero in
contrasto  con  "l'art. 76,  primo  comma",  della  Costituzione, non
essendo  stato  rispettato  alcuno  dei  principi e criteri direttivi
stabiliti  dalla  legge  di  delega  23 ottobre  1992,  n. 421,  che,
all'art. 4,  comma  4 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1),
prevedeva  che il legislatore delegato, per quanto riguarda gli spazi
e  le  aree  pubbliche  di  pertinenza  dei  comuni e delle province,
dovesse:
        1)  realizzare  una  piu'  adeguata  rispondenza al beneficio
economico ritraibile;
        2) ripartire i comuni in non piu' di cinque classi;
        3)  apportare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti,
variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della
tassazione vigente;
        che con due distinte ordinanze, di identico contenuto, emesse
rispettivamente  il  18 dicembre  1998  (r.o.  n. 602 del 1999) ed il
18 ottobre   1998  (r.o.  n. 605  del  1999),  anche  la  Commissione
tributaria di primo grado di Trento ha sollevato analoga questione di
legittimita'   costituzionale   delle  menzionate  disposizioni,  per
"violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione";
        che  i  giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL S.p.A.
avverso  gli  avvisi  di accertamento con i quali veniva determinata,
per  gli  anni 1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed
aree pubbliche della Provincia Autonoma di Trento;
        che,  secondo  il rimettente, il legislatore delegato avrebbe
"inspiegabilmente ed immotivatamente" ritenuto di poter disciplinare,
in  assoluta  liberta'  e  completa  autonomia,  la fattispecie delle
occupazioni  del  soprassuolo  e  del  sottosuolo,  prescindendo  dai
criteri  dettati  dalla  legge  di delega n. 421 del 1992 all'art. 4,
comma  4,  numero 1 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1) ed
omettendo  "di  dividere  i  comuni  in  classi,  di  considerare  il
beneficio  economico  ritraibile  e  di  rispettare il limite massimo
della   variazione  in  aumento  del  50%  rispetto  alla  tassazione
precedentemente in vigore";
        che,  in  tutti i giudizi, con esclusione di quello di cui al
r.o.  n. 605 del 1999, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale ha concluso perche' la Corte ordini la restituzione
degli  atti  alle  Commissioni tributarie rimettenti, alla luce dello
jus  superveniens  costituito  dall'art. 31,  comma  27,  della legge
23 dicembre  1998,  n. 448,  come gia' deciso con ordinanze nn. 120 e
290 del 1999 su analoghe questioni di costituzionalita'.
    Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni,
vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
        che,   successivamente   alle   ordinanze   in  epigrafe,  il
legislatore,   intervenendo   nella  materia  oggetto  dei  dubbi  di
costituzionalita' sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente
con  l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i
comuni  e le province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti
alla  tassa  per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche di cui al
capo  II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre,
con  propria  deliberazione,  "anche  con  effetto  retroattivo",  le
agevolazioni   contemplate   dall'art. 17,   comma  63,  della  legge
15 maggio  1997,  n. 127, "nonche' determinare criteri e modalita' di
definizione agevolata";
        che pertanto - come gia', del resto, disposto da questa Corte
(ordinanze nn. 120 e 290 del 1999) in occasione di analoghi incidenti
di   costituzionalita',  aventi  ad  oggetto  l'art. 47  del  decreto
legislativo  n. 507  del  1993  -  occorre  ordinare,  alla  luce del
menzionato  jus  superveniens  e, in particolar modo, della norma che
prevede modalita' di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,
la  restituzione degli atti ai giudici a quibus affinche' valutino la
persistente rilevanza delle proposte questioni.