ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4,
della  legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla
dirigenza  e  sull'ordinamento  degli uffici del Consiglio), promosso
con  ordinanza  emessa  il 6 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Calabria,  sezione staccata di Reggio Calabria, sul
ricorso  proposto  da  Esposito  Adriana  Stella  contro  la  Regione
Calabria  ed  altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti  gli  atti di costituzione di Esposito Adriana Stella e del
Consiglio della Regione Calabria;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'11 aprile  2000  il  giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Udito  l'avvocato  Silvio  Dattola per il Consiglio della Regione
Calabria.
    Ritenuto  che  una  partecipante  alla  selezione  riservata  per
l'assunzione  da  parte  del  Consiglio  regionale  della Calabria ha
impugnato   davanti   al  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Calabria  -  sezione  staccata  di Reggio Calabria - la deliberazione
dell'Ufficio  di  Presidenza dello stesso Consiglio, con la quale era
stata  dichiarata  non idonea, per mancanza del requisito del periodo
lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 (1050
ore  anziche' 3744 ore), investendo con i motivi la sua esclusione ed
i  criteri di valutazione del servizio prestato, nonche' la procedura
seguita per l'esclusione;
        che  il  Tribunale  amministrativo regionale della Calabria -
sezione  staccata  di  Reggio  Calabria  -,  con  ordinanza emessa il
6 maggio  1998,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 51, 3 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 27,  comma  4, della legge della Regione Calabria 13 maggio
1996,  n. 8,  nella  parte in cui stabilisce che successivamente alla
rideterminazione  della pianta organica, conseguente alla rilevazione
dei   carichi  di  lavoro,  l'Ufficio  di  Presidenza  provvedera'  a
ricoprire  i  posti  vacanti, nel rispetto della normativa vigente in
materia  di  assunzioni, con riserva a favore del personale che abbia
comunque  compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla
data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale;
        che nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la parte
privata,  che ha condiviso le ragioni addotte dal giudice a quo nella
ordinanza di rimessione, nonche' il Consiglio della Regione Calabria,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
        che il 28 marzo 2000 il Consiglio regionale della Calabria ha
presentato  una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni gia'
rassegnate;
        che  in  sede  di  discussione  orale la difesa del Consiglio
regionale  si  e'  richiamata  ad  una  sopravvenuta  legge regionale
3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma
4,  della  legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente
giudizio,  prospettando, tra l'altro, la cessazione della materia del
contendere.
    Considerato   che,   in   epoca   successiva  alla  ordinanza  di
rimessione,  e'  stata  approvata  e  pubblicata  la  legge regionale
3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma
4,  della  legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente
giudizio;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento  del quadro normativo, cui fa riferimento
l'anzidetta  ordinanza  di  rimessione,  le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;
        che,   con   l'occasione,  il  giudice  a  quo  potra'  anche
verificare  la  completezza  del  contraddittorio  in  relazione agli
effetti   sull'intera   selezione   concorsuale  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dal medesimo giudice,
risultando da tempo intervenuta la conclusione della procedura con la
graduatoria della selezione e l'individuazione dei soggetti portatori
di posizione qualificata.