ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di Galatina, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che, con ordinanza in data 16 aprile 1999 (R.O. n. 399 del 1999), il giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, che disciplina la liquidazione del danno per occupazioni illegittime di suoli per pubblica utilita', per violazione degli artt. 3, 42 e 28 della Costituzione; che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata accertata, con la natura edificatoria dei terreni occupati, la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma denunciata, e non emergendo, pertanto, elementi sufficienti per operare la necessaria verifica di rilevanza dell'incidente di costituzionalita' sollevato; nel merito, per la manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 148 del 1999; Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione sia quanto alla rilevanza, nel giudizio a quo, della questione sollevata - peraltro gia' dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 148 del 1999 -, sia quanto alla sua non manifesta infondatezza; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.