ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65,
della  legge  23  dicembre  1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica)  -  recte: dell'art. 5-bis comma 7-bis, del
decreto-legge   11   luglio  1992,  n. 333  (Misure  urgenti  per  il
risanamento  della  finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella  legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, promosso con ordinanza emessa
il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce
nel  procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di
Galatina,   iscritta   al  n. 379  del  registro  ordinanze  1999,  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto  che,  con ordinanza in data 16 aprile 1999 (R.O. n. 399
del  1999),  il  giudice  istruttore  presso il Tribunale di Lecce ha
sollevato   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  comma  65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per   il   risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  8  agosto  1992,  n. 359,  introdotto
dall'art. 3,  comma  65,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, che
disciplina  la  liquidazione del danno per occupazioni illegittime di
suoli  per  pubblica  utilita', per violazione degli artt. 3, 42 e 28
della Costituzione;
        che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
inammissibilita'  della  questione,  non risultando dall'ordinanza di
rimessione  che  sia  stata accertata, con la natura edificatoria dei
terreni  occupati,  la  sussistenza  dei  presupposti di applicazione
della   norma   denunciata,   e  non  emergendo,  pertanto,  elementi
sufficienti   per   operare   la  necessaria  verifica  di  rilevanza
dell'incidente  di  costituzionalita'  sollevato;  nel merito, per la
manifesta  infondatezza  della questione, gia' dichiarata non fondata
con sentenza n. 148 del 1999;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di  motivazione  sia quanto alla rilevanza, nel giudizio a quo, della
questione  sollevata - peraltro gia' dichiarata non fondata da questa
Corte  con  sentenza  n. 148  del  1999  -,  sia  quanto alla sua non
manifesta infondatezza;
        che    pertanto   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.