ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 18,  commi
undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio
26   giugno   1987,   n. 33   (Disciplina  per  l'assegnazione  e  la
determinazione  dei  canoni  di  locazione  degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica),  promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre
1999  dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A.
D.  S.  e  il  comune  di  Terracina,  iscritta  al n. 9 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con
ordinanza   del   19   ottobre   1999,   questione   di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 18,   commi   undicesimo,   dodicesimo   e
tredicesimo,  della  legge  della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33
(Disciplina  per  l'assegnazione  e  la  determinazione dei canoni di
locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  in
riferimento all'art. 108 della Costituzione;
        che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 18  della  legge  della  Regione Lazio n. 33 del 1987 nella
parte  in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco
di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica  l'interessato  puo'  proporre  ricorso  al pretore entro il
termine   perentorio   di   trenta  giorni  dalla  notificazione  del
provvedimento  stesso  attribuendo altresi' al pretore la facolta' di
sospendere  l'esecuzione  del  provvedimento  con decreto in calce al
ricorso;
        che,  ad  avviso del rimettente, la disposizione impugnata si
porrebbe  in  contrasto  con l'art. 108 della Costituzione, in quanto
quest'ultima  norma  riserva  la disciplina della giurisdizione e del
processo alla competenza del legislatore statale;
        che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo
principale  e  non  e'  intervenuto  il Presidente della Giunta della
Regione Lazio.
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non
considerata  dal  giudice a quo benche' sia stata pronunciata in data
anteriore   all'ordinanza   di   rimessione,   ha   gia'   dichiarato
costituzionalmente    illegittimo    l'art. 18,   commi   undicesimo,
dodicesimo  e  tredicesimo  della legge della Regione Lazio 26 giugno
1987,  n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108
e  117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non puo'
statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle
facolta' dell'Autorita' giudiziaria, ne' puo' disciplinare la materia
della giurisdizione e del processo;
        che  la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma
che  e'  stata  gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima, e'
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.