ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2964 e 2942
del   codice   civile,  in  relazione  all'articolo  21  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413), promosso con
ordinanza  emessa  il  28  maggio  1999  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Foggia  sui  ricorsi  riuniti  proposti da Trombetta
Antonia  Rosa  contro  Ufficio  IVA di Foggia, iscritta al n. 534 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione
tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio instaurato
da Antonia Rosa Trombetta contro l'Ufficio provinciale IVA di Foggia,
avente  ad  oggetto l'annullamento di una cartella esattoriale emessa
in  relazione  ad  un avviso di accertamento per IVA e di un processo
verbale di contestazione e del relativo avviso di accertamento sempre
per  IVA,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento  all'art.  24  della  Costituzione, degli articoli 2964 e
2942  del  codice  civile,  in  relazione  all'art.  21  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
        che   il  giudice  a  quo  riferisce  che  sulla  base  della
documentazione  medica  prodotta  dalla ricorrente emergerebbe che la
stessa  all'epoca  in  cui  ricevette  l'avviso di accertamento e per
tutta  la  durata del termine prescritto per l'impugnazione a pena di
decadenza  si sarebbe trovata nella oggettiva impossibilita' fisica e
psichica   di   gestire   i  propri  interessi,  e  quindi  di  adire
tempestivamente  la  commissione  tributaria al fine di far valere le
proprie   ragioni,   cosi'   come  esposte  nel  ricorso  oggetto  di
controversia;
        che,  sulla  base  di  tali  premesse,  il giudice rimettente
osserva  che  l'art. 2964 cod. civ. non prevede l'applicabilita' alla
decadenza   delle  norme  dettate  in  punto  di  interruzione  e  di
sospensione   della  prescrizione,  per  poi  soggiungere  che  nella
disciplina della sospensione della prescrizione, di cui agli articoli
2941  e  seguenti  cod. civ., non e' prevista espressamente l'ipotesi
dell'impedimento  oggettivo  in  cui  si  sarebbe venuta a trovare la
ricorrente;
        che   pertanto,  secondo  il  rimettente,  si  configurerebbe
l'illegittimita'  costituzionale  "per  contrasto con l'art. 24 della
Costituzione"  degli  artt. 2964  e  2942  cod. civ.; quanto al primo
nella  parte in cui non prevede l'applicabilita' alla decadenza della
disciplina  della  sospensione della prescrizione e quanto al secondo
nella  parte  in cui non comprende fra le ipotesi di sospensione "per
la   condizione   del  titolare,  quella  dell'impedimento  oggettivo
prottrattosi  per  tutta  la  durata  del  termine  prescritto per il
compimento dell'atto processuale";
        che  la  questione di costituzionalita' sarebbe rilevante, in
quanto  dalla  sua soluzione dipenderebbe la possibilita' di reputare
tempestivamente  proposto il ricorso introduttivo della controversia,
in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  pur  avendo  indicato come
parametro     costituzionale     della    proposta    questione    di
costituzionalita'  l'art. 24  della Costituzione, ha omesso qualsiasi
indicazione  delle  ragioni  per  le  quali tale norma costituzionale
sarebbe violata dalla disciplina delle norme denunciate;
        che,  in  conseguenza,  secondo consolidata giurisprudenza di
questa   Corte,   la  questione  dev'essere  ritenuta  manifestamente
inammissibile, dal momento che compete al giudice rimettente indicare
e  motivare  nell'ordinanza  di rimessione le ragioni per le quali il
parametro  costituzionale invocato sarebbe violato (cfr. da ultimo le
ordinanze nn. 166 e 173 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.