ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico contro l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di una cartella esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione, dall'Ufficio del registro di Modena, la Commissione tributaria provinciale di Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); che detta norma, ad avviso del giudice a quo determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i contribuenti che dispongono della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongono, con conseguente vulnus all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e di pari dignita' di tutti i cittadini; che, pertanto, sarebbe auspicabile, secondo il giudice rimettente, che la determinazione del valore degli immobili nel rispetto del principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma 4, del citato testo unico, fosse consentita, come risultanza dell'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, a tutti i contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere; che nel giudizio promosso con la predetta ordinanza ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato che la questione sollevata e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987; che pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.