ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4,
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   concernenti   l'imposta  di  registro),  promosso  con
ordinanza  emessa  il  18 dicembre  1998 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Modena  sul  ricorso  proposto  da Reggiani Domenico
contro  l'Ufficio  del  registro  di  Modena,  iscritta al n. 230 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio per l'annullamento di una
cartella  esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione,
dall'Ufficio  del  registro  di  Modena,  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 52,  comma  4,  del  d.P.R.
26 aprile   1986,   n. 131   (Approvazione   del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro);
        che  detta  norma, ad avviso del giudice a quo determinerebbe
una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra i contribuenti che
dispongono  della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne
dispongono,  con conseguente vulnus all'art. 3 della Costituzione per
violazione del principio di uguaglianza e di pari dignita' di tutti i
cittadini;
        che,   pertanto,  sarebbe  auspicabile,  secondo  il  giudice
rimettente,  che  la  determinazione  del  valore  degli immobili nel
rispetto  del  principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma
4,   del  citato  testo  unico,  fosse  consentita,  come  risultanza
dell'applicazione  di  criteri  rigorosamente  oggettivi,  a  tutti i
contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere;
        che  nel  giudizio  promosso  con  la  predetta  ordinanza ha
spiegato  intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione.
    Considerato  che  la questione sollevata e' gia' stata dichiarata
manifestamente  infondata  dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989,
n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987;
        che  pertanto,  non  essendo  stati  addotti motivi nuovi che
possano  indurre  la  Corte  a modificare il proprio orientamento, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.