ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e
4,  del  regio  decreto  30 dicembre  1923, n. 3282 (Approvazione del
testo  di  legge  sul  gratuito  patrocinio),  promosso con ordinanza
emessa  il  28 agosto  1999  dal  Tribunale di La Spezia, iscritta al
n. 591  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 43,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che  con  ordinanza in data 28 agosto 1999 - emessa nel
corso  di  un  procedimento  civile  avente  ad oggetto la domanda di
risoluzione  di  un  contratto  di  locazione  per  inadempimento del
conduttore,   ammesso   al  gratuito  patrocinio,  e  la  domanda  di
quest'ultimo  di determinazione dell'equo canone - il Tribunale di La
Spezia,   in   composizione  monocratica,  dovendo  provvedere  sulla
richiesta  di  liquidazione  del  compenso  di  un consulente tecnico
d'ufficio,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  delle
disposizioni  di cui all'articolo 11, numeri 3 e 4, del regio decreto
30 dicembre  1923,  n. 3282  (Approvazione  del  testo  di  legge sul
gratuito  patrocinio),  "nella  parte  in cui non prevedono che siano
anticipate  dal  pubblico  erario  anche le somme spettanti ai periti
nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva
annotazione  a  debito  e  ripetizione nelle forme di cui al medesimo
art. 11, numeri 3 e 4";
        che,  ad avviso del remittente, le norme censurate, imponendo
al  perito  di prestare gratuitamente la propria opera (salvo che per
le  spese  vive anticipate dall'erario e prenotate a campione e salvo
eventuale  ripetizione  del  compenso  nei  confronti della parte non
ammessa  al gratuito patrocinio, se soccombente, ovvero nei confronti
della stessa parte ammessa, qualora venga per essa a cessare lo stato
di  poverta'), porrebbero il perito stesso in una condizione di assai
dubbia  imparzialita',  poiche',  al  di la' dell'evenienza del tutto
aleatoria  ed  ipotetica di una ripresa dell'indigente dallo stato di
poverta'  per  cause diverse, la concreta possibilita' di ottenere il
compenso  per  l'opera  prestata  sarebbe  agganciata  in  modo quasi
esclusivo   alla  soccombenza  di  una  delle  parti,  con  sensibile
alterazione  della  parita'  delle parti nel processo e in violazione
diretta   del  diritto  di  difesa  ed  indiretta  del  principio  di
eguaglianza,  che  imporrebbe  "l'equidistanza  di  chi  eserciti nel
processo attivita' idonea ad influire sul giudizio";
        che,  secondo  il  giudice  a  quo  le disposizioni censurate
sarebbero  in  contrasto  con  l'art. 3  della Costituzione anche per
l'ingiustificata  diversita'  di  trattamento che i periti, ausiliari
del   giudice,  ricevono  in  caso  di  gratuito  patrocinio  (recte:
patrocinio  a  spese  dello Stato) ai sensi degli artt. 13 e 14 della
legge   11 agosto   1973,   n. 533   (Disciplina  delle  controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e
di  assistenza  obbligatoria)  rispetto  a  quello  loro riservato in
ipotesi di gratuito patrocinio ai sensi del regio decreto n. 3282 del
1923  (in  quanto  nel  rito  speciale  del  lavoro  il  compenso del
consulente tecnico d'ufficio e' anticipato dallo Stato);
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,
in subordine, infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  La  Spezia,  in composizione
monocratica,   dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale delle disposizioni di
cui  all'art.  11,  numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3282,  "nella  parte in cui non prevedono che siano anticipate dal
pubblico  erario  anche  le  somme  spettanti  ai periti nominati dal
giudice  a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione
a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo art. 11, numeri
3 e 4";
        che, secondo il remittente, la circostanza che la prestazione
del  perito,  a  parte il caso del tutto aleatorio ed ipotetico della
ripresa dell'indigente dallo stato di poverta', abbia possibilita' di
essere  remunerata  soltanto  se  rimanga  soccombente  la  parte non
ammessa  al gratuito patrocinio, comporterebbe violazione del diritto
di  difesa  e  insieme del principio di parita' delle parti, in forza
del  quale  deve essere assicurata l'equidistanza di chi eserciti nel
processo un'attivita' destinata ad influire sul giudizio;
        che  la  questione  e'  irrilevante,  dal  momento  che, come
riferisce  lo  stesso giudice a quo l'incarico peritale ha gia' avuto
svolgimento ed egli e' chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del
compenso,  sicche',  quand'anche la questione dovesse essere accolta,
giammai  la decisione di questa Corte potrebbe rimuovere il vulnus al
diritto  di difesa e alla parita' delle parti che il remittente opina
possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate;
        che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale
dell'art.  11,  numeri  3 e 4, del regio decreto n. 3282 del 1923, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche sotto altro profilo,
deducendo  la  disparita'  di  trattamento  tra  i consulenti tecnici
nominati  nei  giudizi in cui trova applicazione la disciplina di cui
al   citato  regio  decreto  e  quelli  nominati  nelle  controversie
individuali  di  lavoro  e  in  quelle  in  materia  di  previdenza e
assistenza  obbligatoria,  in relazione alle quali l'art. 14, secondo
comma,   della   legge   11 agosto   1973,   n. 533,  stabilisce  che
l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello Stato produce l'effetto
dell'anticipazione,  a carico dello erario, dei compensi spettanti ai
consulenti tecnici d'ufficio;
        che  anche  sotto  questo  profilo  la  questione deve essere
dichiarata  manifestamente  inammissibile,  per  ragioni  analoghe  a
quelle  esposte  nell'ordinanza  n. 200 del 2000: una pronuncia della
Corte    costituzionale   non   potrebbe   assimilare   gli   effetti
dell'ammissione   al  gratuito  patrocinio  disposta  dalla  speciale
commissione  prevista  dall'articolo  5 del regio decreto n. 3282 del
1923 sul presupposto dello stato di poverta' a quelli dell'ammissione
al  patrocinio  a  spese dello Stato, che si fonda su presupposti non
coincidenti,  rientra  nella competenza del giudice che procede ed ha
una portata piu' ampia;
        che la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella
del  patrocinio  a  spese  dello Stato, pur collocandosi entrambe nel
solco  tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno
luogo   a   sistemi  fra  loro  diversi  non  solo  per  presupposti,
procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per
la  concezione  che rispettivamente le ispira: la prima e' improntata
alla  solidarieta'  tra  persone,  e  grava di oneri, presumibilmente
sporadici,   soggetti   iscritti  in  speciali  albi  e  che  proprio
dall'iscrizione  traggono  di  norma anche opportunita' professionali
remunerate;  la  seconda  rimanda  a  un'idea  della solidarieta' che
postula l'intervento e il sostegno finanziario dello Stato;
        che  l'unificazione  degli  istituti  volti a dare attuazione
all'art.  24,  terzo  comma,  della  Costituzione  non  puo' avvenire
mediante  sentenze  della  Corte  intese  a  far  trasmigrare singole
disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma
alla quale solo il legislatore puo' attendere;
        che,   pertanto,   in   relazione   ad   entrambi  i  profili
prospettati,  la questione di legittimita' costituzionale deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.