ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto  legge 2
novembre   1998,   n. 378,   recante   "Restituzione  del  contributo
straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti",
e degli artt. 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  "Misure  di  finanza  pubblica  per  la stabilizzazione e lo
sviluppo", promossi con ricorsi della Regione Siciliana notificati il
3  dicembre 1998 e il 27 gennaio 1999, depositati in cancelleria il 4
dicembre  1998 e il 2 febbraio 1999 ed iscritti al n. 46 del registro
ricorsi 1998 ed al n. 6 del registro ricorsi 1999.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il Giudice relatore
Valerio Onida;
    Uditi  gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Liana Cordone per
la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato  il  3  dicembre  e depositato il 4
dicembre  1998  (r.  ric.  n. 46  del  1998), la Regione Siciliana ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
all'art.  36  dello  statuto  speciale  e  all'art.  2 delle norme di
attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' all'art.
81,  quarto  comma,  della Costituzione, del decreto legge 2 novembre
1998,  n. 378 (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa
ed altre disposizioni tributarie urgenti).
    Il  decreto  legge impugnato, all'art. 1, dispone la restituzione
ai  contribuenti  di  un  importo pari al 60 per cento del cosiddetto
contributo  straordinario  per  l'Europa  effettivamente trattenuto o
versato:  contributo istituito dall'art. 3, comma 194, della legge 23
dicembre  1996, n. 662, il cui gettito era stato riservato all'erario
ai   sensi   del  successivo  comma  216  dello  stesso  art.  3.  La
restituzione,  sempre  a  norma dell'art. 1 del decreto (commi da 2 a
6),  e'  realizzata  in linea di principio mediante compensazione con
altri  debiti tributari degli stessi contribuenti relativi ad imposte
dovute  per  il 1998; solo per i contribuenti che non possono portare
il  relativo  ammontare  in  diminuzione di altri debiti tributari e'
previsto  il  rimborso,  da  effettuare  su  istanza presentata entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
    La  ricorrente,  premesso  che  il  decreto impugnato apparirebbe
destinato  a  non  essere  convertito  in  legge, essendo prevista la
riproduzione   delle  medesime  norme  nel  successivo  provvedimento
legislativo   collegato  alla  finanziaria,  ricorda  che,  ai  sensi
dell'art.  36 dello statuto siciliano e dell'art. 2, primo comma, del
d.P.R.  n. 1074  del  1965,  spettano  alla  Regione tutte le entrate
tributarie  erariali  (a parte talune eccezioni) riscosse nell'ambito
del  territorio  regionale;  e  lamenta che la compensazione prevista
dall'art. 1 del decreto, venendo ad incidere sull'importo dei tributi
versati  o trattenuti a carico dei contribuenti in relazione all'anno
1998,  spettanti  alla  Regione  (IVA,  o  imposta  sul reddito delle
persone fisiche, o altre imposte) - laddove il gettito del contributo
a  suo  tempo  versato o trattenuto era stato riservato allo Stato -,
sottragga   indebitamente   alla   Regione   stessa  risorse  di  sua
pertinenza,  e ponga di fatto a carico del bilancio regionale l'onere
del rimborso a favore dei contribuenti siciliani.
    Secondo  la  ricorrente,  trattandosi  di  un  tributo riscosso a
vantaggio  dello  Stato, il rimborso dovrebbe anch'esso far capo allo
Stato;  e,  d'altra parte, mancherebbe la caratteristica fondamentale
della     compensazione,     cioe'     l'identita'    del    soggetto
contemporaneamente  creditore  e  debitore dello stesso contribuente,
poiche' quest'ultimo sarebbe debitore della Regione e creditore dello
Stato.
    La   speciale   autonomia  riconosciuta  alla  Regione  Siciliana
escluderebbe che lo Stato possa far venir meno di fatto i presupposti
finanziari  cui  sono ancorate le valutazioni programmatorie di spesa
della Regione, eminentemente discrezionali.
    Sussisterebbe  altresi',  ad  avviso della ricorrente, violazione
dell'obbligo  di  copertura  finanziaria,  di cui all'art. 81, quarto
comma,  della  Costituzione, poiche' il decreto impugnato si limita a
prevedere,  all'art.  4,  la copertura finanziaria solo per la minore
entrata  riferita  al  bilancio  statale,  e non quella relativa alla
minore  entrata  riferita  al  bilancio  della  Regione stessa, cosi'
condizionandosi  la  disponibilita'  da parte di questa delle risorse
indispensabili  per  il  concreto  esercizio  delle  proprie potesta'
legislative ed amministrative.
    2. - Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo  di  dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto rivolto
contro  un  decreto  legge che la stessa ricorrente dice "destinato a
non essere convertito in legge", o comunque di dichiararlo infondato.
Le  norme invocate come parametro non limiterebbero infatti il potere
dello  Stato  di  determinare quali entrate tributarie debbano essere
riscosse,  onde,  se  al contribuente viene riconosciuto un beneficio
che  riduce  l'importo dell'imposta dovuta, si avrebbe di conseguenza
una legittima riduzione della somma di spettanza della Regione.
    3. - Con successivo ricorso notificato il 27 gennaio e depositato
il  2  febbraio 1999 (r. ric. n. 6 del 1999), la Regione Siciliana ha
proposto  analoga  impugnazione,  sempre  in  riferimento all'art. 36
dello  statuto speciale e all'art. 2 delle norme di attuazione di cui
al  d.P.R. n. 1074 del 1965, nonche' all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione,  nei  confronti  degli articoli 1 e 28, comma 16, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo).
    L'art.   1   della  legge  impugnata  riproduce  testualmente  la
disposizione  dell'art.  1  del  precedente  decreto legge n. 378 del
1998, di cui si e' riferito sopra, sub 1, salvo una aggiunta al comma
6,  secondo  la  quale  al rimborso a favore dei contribuenti che non
possano  avvalersi  della  compensazione  si  provvede  entro novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il successivo art.
17  della  legge  dispone  l'abrogazione  del decreto legge n. 378, e
prevede  che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che
sono  fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo.
    A  sua  volta l'art. 28, comma 16, della legge prevede che "nella
determinazione  delle  spettanze  delle  regioni a statuto speciale e
delle  province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 1999 si tiene
conto  del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1,
in  relazione  agli  statuti  di autonomia e alle rispettive norme di
attuazione".
    La  Regione ricorrente riproduce nei confronti delle disposizioni
impugnate  le  censure  gia' sollevate nei riguardi del decreto legge
n. 378 del 1998, ritenendo che la norma contenuta nel citato art. 28,
comma  16,  della  legge  non garantisca la restituzione alla Regione
stessa  delle  somme  ad  essa  spettanti  e  corrispondenti al minor
gettito riscosso per i tributi di sua competenza in forza del sistema
di compensazione previsto.
    Premesso  che,  in mancanza di tale ultima disposizione, la Corte
avrebbe  ben  potuto  trasferire il proprio esame dal decreto legge a
suo  tempo  impugnato  alla  legge  n. 448  del 1998, che contiene la
stessa  norma,  la  ricorrente  ribadisce  anzitutto  le censure gia'
esposte riguardo al decreto legge.
    Osserva poi che la formulazione lessicale dell'art. 28, comma 16,
della  legge  non sembrerebbe definire compiutamente la questione del
rimborso  alla Regione delle somme corrispondenti alle minori entrate
dalla  stessa  percepite, in quanto non garantirebbe il trasferimento
integrale  ed  immediato  a  favore  della  Regione  degli importi in
questione,  e consentirebbe di ritenere la sussistenza di un indebito
potere  discrezionale  dello  Stato, sia ai fini della determinazione
dell'ammontare,  sia  ai  fini dell'individuazione del momento in cui
l'accreditamento di somme alla Regione debba avvenire.
    Infatti  il  sistema  dei  rapporti  finanziari fra lo Stato e la
Regione Siciliana, che consente a quest'ultima la riscossione diretta
nel   proprio   territorio   dei   tributi  ad  essa  spettanti,  non
contemplerebbe  alcuna  "determinazione delle spettanze" regionali da
parte  statale,  onde  verrebbe  a  mancare  la  sede  in  cui  possa
procedersi in tal senso per compensare la perdita di gettito sofferta
dalla Regione.
    Non  potrebbe  intendersi che con tale generica indicazione ci si
sia  riferiti  al  provvedimento  legislativo previsto dal successivo
comma  17,  finalizzato  alla  definizione  dei  rapporti  finanziari
pregressi  fra  lo Stato e la Regione Siciliana fino al 1996; ne' che
si  possano  utilizzare  a  tal  fine  le  procedure  e gli strumenti
previsti   dal   comma   14  dello  stesso  art.  28,  relativo  alla
ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie  per la sanita'; ne'
infine   che  si  possa  utilizzare  il  contributo  di  solidarieta'
nazionale  previsto  dall'art. 38 dello statuto siciliano, poiche' la
relativa  assegnazione  e'  soggetta ad una revisione quinquennale, e
poiche'  inoltre  nessuna  garanzia  costituzionale  sussisterebbe in
ordine alle relative modalita' di erogazione.
    In  ogni caso, sarebbe lesiva la previsione secondo cui del minor
gettito  in esame "si tiene conto", espressione questa indeterminata,
e che potrebbe comportare una potesta' discrezionale e non un obbligo
di corresponsione dell'intera somma corrispondente al minor gettito.
    Inoltre, la lesione dell'autonomia finanziaria risulterebbe anche
se  la  restituzione  fosse  integrale, ma non venisse disposta nello
stesso esercizio finanziario in cui il minor gettito si determina, in
quanto  le  scelte  di  spesa  della  Regione,  essendo ancorate alla
necessita'  di  una  copertura finanziaria, resterebbero condizionate
anche  con riferimento al momento temporale in cui le entrate vengono
riscosse.
    Infine,  secondo la ricorrente, sia la non integrale restituzione
delle somme, sia il ritardo nella loro corresponsione comporterebbero
altresi'   la   violazione   dell'art.   81,   quarto   comma,  della
Costituzione,    che   imporrebbe   l'espressa   previsione   di   un
trasferimento  a  favore della Regione, e a carico dello Stato, di un
importo  pari  a  quello  della  restituzione in via compensativa del
contributo per l'Europa.
    4. - Anche  in  tale  giudizio si e' costituito il Presidente del
Consiglio:  premesso  che  non  sarebbe  illegittima  una  norma  che
mettendo  in  opera un sistema di compensazione produca una riduzione
di  gettito  effettivo per tutto il territorio dello Stato, la difesa
erariale  afferma  che  la disposizione dell'art. 28, comma 16, della
legge   impugnata  salvaguarderebbe  puntualmente  l'interesse  della
Regione.
    Quanto  alla  integralita'  del  recupero  delle  minori entrate,
osserva  che  la norma comporta che si determini esattamente il minor
gettito;  quanto  alla  tempestivita'  della  reintegrazione,  non vi
sarebbero  ragioni  per  sospettare  che essa non avvenga con cadenze
ragionevoli;  in  ogni  caso,  le norme statutarie non garantirebbero
alla  Regione una reintegrazione immediata. Onde la censura dell'art.
28, comma 16, sarebbe infondata.
    5. - Nell'imminenza  dell'udienza  la difesa erariale ha prodotto
una  memoria.  In  essa,  dopo aver ricordato che la legge n. 448 del
1998  vincola  anche  le  Regioni  al  cosiddetto patto di stabilita'
interno,   con   gli   obiettivi  della  riduzione  del  disavanzo  e
dell'ammontare  del debito, da perseguire attraverso appositi accordi
tra  il  Governo  e  la Regione, si sostiene che il ricorso contro il
decreto  legge  n. 378  del  1998  sarebbe  divenuto  inammissibile a
seguito della avvenuta abrogazione e sostituzione della disciplina in
esso contenuta con quella della legge n. 448.
    Quanto  a quest'ultima, si nega che la disposizione dell'art. 28,
comma  16,  implichi  valutazioni  discrezionali  dello Stato, mentre
sarebbe  inequivoca la volonta' legislativa di imporre di calcolare a
credito  della Regione quanto da essa percepito in meno in dipendenza
dei  meccanismi compensativi previsti: come confermerebbe il richiamo
agli   statuti  speciali  e  alle  norme  di  attuazione.  Resterebbe
necessaria solo un'attivita' di accertamento del quantum.
    Ne'  varrebbe ipotizzare ritardi in sede di attuazione, al di la'
delle  cadenze  ragionevolmente necessarie per il conteggio del minor
gettito,  che  sarebbe  d'altronde ancorato alla determinazione delle
spettanze  regionali  per  il 1999,  individuandosi quindi un preciso
limite temporale.
    Infine,  non avrebbe pregio il rilievo relativo alla assenza, per
la  Sicilia,  di  un atto formale di devoluzione delle disponibilita'
finanziarie:  la  norma  sarebbe destinata ad operare non per le sole
ipotesi  di  trasferimento  di  entrate  tributarie  dallo Stato alla
Regione,  ma  anche  laddove,  nei confronti della Regione Siciliana,
sono  configurabili  altri  atti  comportanti  "determinazione  delle
spettanze"  della  stessa, come i decreti con cui vengono individuate
le  nuove entrate tributarie riservate allo Stato, e correlativamente
le entrate spettanti alla Regione.

                       Considerato in diritto

    1. - I due giudizi, data la stretta connessione oggettiva fra gli
stessi, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
    2. - Le  questioni  proposte investono, in primo luogo, il d.l. 2
novembre  1998, n. 378 (Restituzione del contributo straordinario per
l'Europa   ed   altre   disposizioni   tributarie  urgenti),  e  piu'
precisamente   (ancorche'   le   conclusioni   del  ricorso  facciano
genericamente  riferimento al decreto legge) gli articoli 1 e 4 dello
stesso,   che,   rispettivamente,   prevedono   la   restituzione  ai
contribuenti del 60 per cento del cosiddetto contributo straordinario
per l'Europa versato o trattenuto - contributo la cui istituzione era
stata  disposta dall'art. 3, comma 194, della legge n. 662 del 1996 -
disciplinandone  le modalita' mediante compensazione con altri debiti
tributari  relativi  al  1998  o  mediante  rimborso  (art.  1), e la
clausola  di  copertura finanziaria delle minori entrate a favore del
bilancio  dello  Stato discendenti da detta restituzione (art. 4); in
secondo luogo, gli articoli 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo):  l'art.  1  riproduce,  con  una  aggiunta  marginale,  il
contenuto  dell'art. 1 del d.l. n. 378 del 1998 (decreto legge di cui
l'art.  17  della  stessa  legge  n. 448  dispone  l'abrogazione, pur
facendone  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti); l'art. 28, comma 16,
prevede  che  "nella  determinazione  delle spettanze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per il
1999  si  tiene  conto  del minor gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo  1,  in  relazione  agli  statuti  di  autonomia e alle
rispettive norme di attuazione".
    Le  norme  del  decreto  legge  sono  ritenute  dalla  Regione in
contrasto  con le norme statutarie e di attuazione in base alle quali
e'  attribuito  alla  Regione  l'intero  gettito dei tributi erariali
riscossi   nel   suo  territorio,  ad  eccezione  di  alcuni  tributi
determinati;   infatti,   attuandosi  la  restituzione  parziale  del
contributo  mediante  compensazione  con  altre  imposte  dovute  dai
contribuenti  per  il  1998, il cui gettito spetterebbe alla Regione,
quest'ultima  verrebbe  a perdere tale gettito, mentre i proventi del
contributo  in precedenza riscosso erano stati versati allo Stato, al
quale dovrebbe dunque fare carico l'onere della restituzione. Sarebbe
inoltre  violato  l'art.  81,  quarto  comma,  della Costituzione, in
quanto  si  sarebbe  provveduto alla copertura finanziaria delle sole
minori  entrate  riscosse dallo Stato, e non di quelle riscosse dalla
Regione.
    Le  norme  della  legge  n. 448  del  1998  sono censurate per le
medesime  ragioni, la' dove esse (art. 1) riproducono sostanzialmente
quelle del decreto legge abrogato; quanto alla ulteriore disposizione
dettata da tale legge (art. 28, comma 16), secondo cui si tiene conto
del  minor  gettito  risultante  a  favore  delle  Regioni  a statuto
speciale  in  sede di determinazione delle spettanze di queste per il
1999, sostiene la ricorrente che essa non garantirebbe l'attribuzione
alla  Regione  di  somme  pari  a  quelle  perdute  per effetto della
compensazione,  lasciando  alla  discrezionalita'  degli organi dello
Stato  la  determinazione  dell'entita' dell'ammontare riconosciuto e
del  momento  in  cui  le  somme  verranno  accreditate  alla Regione
medesima.  Permarrebbe,  dunque, la violazione dello statuto e quella
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
    3. - Deve  in  primo  luogo dichiararsi la inammissibilita' della
questione sollevata col ricorso (r. ric. n. 46 del 1998) proposto nei
confronti degli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 378 del 1998, non
convertito  in  legge.  E' vero infatti che gli effetti gia' prodotti
dal  decreto  legge  sono  stati fatti salvi dall'art. 17 della legge
n. 448  del  1998, ma tale clausola di sanatoria non e' stata oggetto
di  impugnazione  da  parte della Regione, la quale si e' limitata ad
impugnare, col secondo ricorso (r. ric. n. 6 del 1999), gli artt. 1 e
28,  comma  16,  della  stessa  legge  n. 448, il primo dei quali, in
particolare,  riproduce  sostanzialmente  l'art.  1 del decreto legge
n. 378.  Pertanto,  non  operando,  in  questo caso, il trasferimento
della  questione (cfr. sentenze nn. 429 e 430 del 1997), essa risulta
oggi inammissibile.
    4. - La  questione  proposta nei confronti degli articoli 1 e 28,
comma  16,  della  legge  n. 448  del 1998 non e' fondata, non avendo
questa ultima disposizione la portata lesiva ad essa attribuita dalla
ricorrente.
    E' indubbio, infatti, che la restituzione parziale del contributo
per  l'Europa, tributo straordinario istituito dalla legge statale il
cui  gettito  e'  stato  interamente  devoluto all'erario statale, ai
sensi dell'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996, non poteva
e  non  puo'  che far carico allo Stato; ne' sarebbe giustificato far
gravare  l'onere  di  tale  restituzione,  sia  pure  in parte, sulla
Regione,  che non ha goduto del gettito del contributo restituito. La
riduzione   di   gettito  a  favore  della  Regione,  risultante  dal
meccanismo  di  compensazione  disposto  dalla  legge  impugnata, non
consegue infatti ad una modifica della disciplina dei tributi, il cui
gettito  localmente  riscosso  spetta  alla  Regione, modifica sempre
possibile   da   parte   del  legislatore  statale,  salvo  valutarne
l'incidenza   sulla   sufficienza   del   finanziamento   complessivo
assicurato    alla    Regione:    bensi'    consegue   esclusivamente
all'operazione di restituzione parziale del tributo straordinario, di
spettanza  statale, che non puo' incidere sui rapporti finanziari fra
lo Stato e la Regione.
    Ma  appunto  questa  e'  la  premessa da cui ha preso le mosse il
legislatore per dettare la disposizione contenuta nell'art. 28, comma
16,  della  legge  n. 448  del  1998,  in  forza  della  quale  nella
determinazione  delle  spettanze delle Regioni a statuto speciale per
l'anno  1999  si  tiene  conto  del  minor  gettito  derivante  dalla
compensazione   operata  dai  contribuenti  ai  fini  della  parziale
restituzione del contributo per l'Europa.
    Tale disposizione, ancorche' generica per quanto riguarda la sede
in  cui  si  debba  procedere  alla  determinazione  dell'entrata  da
attribuire  alla  Regione,  non  puo'  certo  intendersi  nel  senso,
paventato   dalla   ricorrente,   per   cui   sarebbe   rimesso  alla
discrezionalita'  dell'esecutivo  statale determinare l'entita' delle
somme  dovute  alla  Regione  e  il tempo del loro riconoscimento. Al
contrario,  essa  va  intesa  nel  senso  che  l'esatto e complessivo
ammontare  delle  minori  entrate  affluite  alla Regione per effetto
delle   compensazioni   operate   dai   contribuenti  ai  fini  della
restituzione  del contributo per l'Europa deve trovare corrispondenza
nella attribuzione alla Regione, nel 1999, di un ammontare identico.
    Sussiste  dunque  la  garanzia  di  ordine  quantitativo  che  la
ricorrente teme di non rinvenire nella norma denunciata.
    Ma   nemmeno   ricorre   la  lesione  dell'autonomia  finanziaria
regionale sotto il profilo del tempo in cui avviene la "restituzione"
delle   minori  somme  riscosse  dalla  Regione.  Infatti,  la  norma
censurata  non  lascia  alcuna  discrezionalita' al Governo nazionale
nemmeno  in  ordine  al  momento  della attribuzione che deve farsi a
favore  delle  Regioni  delle  somme  in  questione,  precisando,  al
contrario,  che  essa deve aver luogo in sede di determinazione delle
spettanze regionali per il 1999, vale a dire in sede di riparto delle
somme  riscosse  nell'anno 1999. Ora, secondo le previsioni dei commi
2,  4  e  5  dell'art.  1  impugnato,  per i contribuenti titolari di
partita IVA la restituzione del contributo per l'Europa e' effettuata
mediante  compensazione  con i versamenti da eseguire a decorrere dal
mese  di  gennaio  1999;  per  i  lavoratori  dipendenti e pensionati
diversi  da  quelli  che  intrattengono  il rapporto con il sostituto
d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario, l'importo e'
ammesso  in  diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei  redditi  relative  al 1998 (presentate dunque nel 1999), ovvero,
per  il  tramite del sostituto d'imposta, entro il secondo periodo di
paga  utile  successivo  alla  presentazione  della richiesta (quindi
sempre   non   prima  del  1999);  per  gli  altri  contribuenti  non
appartenenti  alle  categorie  di  cui ai commi 2, 3 e 4 l'importo e'
ammesso,  ancora  una  volta, in diminuzione delle imposte risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi del 1998, presentate nel 1999.
    E'  vero  che,  ai  sensi  del  comma  3  di  detto art. 1, per i
contribuenti  lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il
rapporto  col  sostituto  d'imposta  che ha trattenuto il contributo,
l'importo  spettante  e'  riconosciuto dal sostituto "a partire dalle
operazioni  di  conguaglio  di  fine  anno  1998 deducendolo, fino ad
integrale  compensazione,  dalle  ritenute  dovute".  Ma poiche' tali
operazioni  di  conguaglio,  avvenendo  a fine anno, si riflettono in
versamenti  di  imposte  effettuati  per lo piu' all'inizio dell'anno
successivo,  anche  in  queste  ipotesi  non  si  puo'  dire  che sia
ravvisabile  uno  iato  di significato apprezzabile fra il momento in
cui  si  e'  verificata la minore entrata e quello del riconoscimento
della relativa spettanza alla Regione.
    Ne',  infine,  si puo' dire che manchi, per la Regione Siciliana,
una   sede   nella   quale   possano  effettuarsi  le  operazioni  di
determinazione  delle  somme spettanti alla Regione medesima a titolo
di  ristoro  delle  minori  somme  riscosse. Basti dire che, in forza
delle ormai numerose clausole legislative che riservano allo Stato le
nuove  entrate,  derivanti  da  vari  provvedimenti  legislativi, pur
relative a tributi il cui gettito localmente riscosso e' di spettanza
regionale,  devono  ogni  anno  aver  luogo operazioni di riparto fra
Regione  e  Stato  del  gettito  di  tributi  riscossi nel territorio
regionale:  in  tale  sede ben puo' tenersi conto anche delle entrate
spettanti  alla  Regione  a  fronte del minor gettito derivante dalle
operazioni  di  compensazione  in questione. E vale ricordare, a tale
proposito,  che  alla  determinazione  delle rispettive spettanze, in
attuazione  delle  predette  clausole  legislative,  deve procedersi,
quando  e'  il caso, con la partecipazione della Regione (v. sentenza
n. 98 del 2000).