ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma 1,
del  codice  di  procedura  penale, promosso con Ordinanza emessa l'1
febbraio   2000   dal  giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il
Tribunale  di  Torre  Annunziata,  iscritta  al  n. 183  del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'1 febbraio 2000, pervenuta a
questa  Corte  il  31 marzo 2000, il giudice dell'udienza preliminare
presso  il  Tribunale  di  Torre Annunziata ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3, secondo
comma,  27,  secondo comma (recte: terzo comma), e 31, secondo comma,
della  Costituzione,  dell'art. 444, comma 1, del codice di procedura
penale  (Applicazione  della  pena su richiesta), "nella parte in cui
non  prevede  che  il  `tetto'  della  pena  detentiva  da  applicare
all'imputato  di  eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli
anni  ventuno  sia  di anni due e mesi sei di reclusione (anziche' di
anni due)";
        che il giudice a quo osserva che l'art. 163 del codice penale
-  con  quella  che  egli qualifica come una tipica manifestazione di
"lodevole   sensibilita'   legislativa  verso  i  giovani"  -  gradua
l'entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa
condizionalmente,  fissandola  in  due  anni  per le persone oltre il
ventunesimo  anno  di  eta',  in due anni e sei mesi per i giovani di
eta'  compresa  fra  i diciotto e i ventuno anni, e in tre anni per i
minori degli anni diciotto;
        che, ad avviso del remittente, il legislatore, prevedendo che
l'applicazione  della pena su richiesta possa essere subordinata alla
concessione  della  sospensione condizionale (art. 444, comma 3, cod.
proc.   pen.),   ma   poi   prevedendo   anche   per   i  maggiorenni
infraventunenni  lo  stesso limite di pena applicabile su richiesta -
due  anni  di  reclusione - stabilito per gli adulti ultraventunenni,
non avrebbe tenuto alcun conto, con scelta irragionevole, del diverso
"tetto"  di  pena suscettibile di essere sospesa per i giovani adulti
infraventunenni:  tale scelta, oltre ad essere irragionevole, sarebbe
di  dubbia costituzionalita' in riferimento ai principi stabiliti dai
citati articoli della Costituzione;
        che eguali profili di incostituzionalita' non sussisterebbero
invece,  secondo  il  remittente,  rispetto  all'art. 175  del codice
penale  (Non  menzione  della condanna nel certificato del casellario
giudiziale),   perche'  detta  norma  non  contempla  distinzioni  di
trattamento in ragione dell'eta' degli imputati;
        che  il  giudice  a  quo  ritiene  la questione rilevante nel
processo   perche'   l'imputato   ha   subordinato  la  richiesta  di
applicazione  della  pena di anni due e giorni sei di reclusione alla
concessione della sospensione condizionale;
        che  non vi e' stata costituzione di parti ne' intervento del
Presidente del Consiglio.
    Considerato  che  gli  istituti  del  cosiddetto patteggiamento e
della  sospensione  condizionale  della  pena,  ancorche' in concreto
suscettibili  di  applicazione  congiunta,  sono diversi per origine,
ratio  presupposti di applicazione e disciplina, consistendo il primo
nella  possibilita'  che la determinazione della pena in concreto sia
oggetto  di  un  accordo  fra  le  parti, sottoposto al controllo del
giudice,  il  secondo  nel potere conferito al giudice di sospendere,
anche  d'ufficio,  l'esecuzione della pena allorquando presume che il
colpevole  si asterra' dal commettere ulteriori reati (cfr. ordinanza
n. 400 del 1997);
        che  anche  i  limiti  qualitativi  e quantitativi della pena
concretamente   irrogabile   in  base  a  richiesta  delle  parti,  e
rispettivamente    di   quella   suscettibile   di   essere   sospesa
condizionalmente, sono stabiliti dal legislatore con criteri diversi,
tenendosi   conto   nel  primo  caso  dell'entita'  della  sola  pena
detentiva, irrogata da sola o congiuntamente a quella pecuniaria, nel
secondo   caso   della   pena   detentiva   e  di  quella  pecuniaria
eventualmente irrogata, da sola o congiuntamente alla pena detentiva,
e   ragguagliata  a  quest'ultima  a  norma  dell'articolo  135  cod.
pen. (cfr. ordinanza n. 222 del 1996);
        che la diversita' tra i due istituti non consente di ritenere
manifestamente   irragionevole   la  differente  scelta  operata  dal
legislatore  quanto  all'entita'  massima  della pena rispettivamente
applicabile   e  suscettibile  di  essere  sospesa,  anche  nel  caso
dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni;
        che  non  vi  e'  alcun principio costituzionale - desumibile
dalle  norme  indicate  come  parametro  della  presente questione di
legittimita' costituzionale - da cui possa ricavarsi la necessita' di
una  coincidenza  dei  presupposti  di  applicazione dei due istituti
quanto ad entita' massima delle pene irrogabili;
        che  non e' conferente il richiamo ai principi costituzionali
di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine
di   invocare   una   speciale   disciplina   dei   presupposti   del
patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo
la  speciale  disciplina  dettata nei confronti di costoro in tema di
sospensione  condizionale  della  pena  non  gia'  ad  una necessita'
costituzionale,  bensi'  ad una discrezionale scelta del legislatore,
non  estensibile  necessariamente,  per  le  ragioni  ora  dette,  al
patteggiamento:  tenuto  anche  conto che tale ultimo istituto non e'
applicabile   ai   minori,   per  scelta  legislativa  giudicata  non
irragionevole  da questa Corte (sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del
2000);
        che  pertanto  la  questione  risulta,  sotto  ogni  profilo,
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.