ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 686 del codice
di  procedura  penale  e  dell'art. 26  del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448  (Approvazione delle disposizioni del processo penale a carico
di  imputati  minorenni),  promosso con ordinanza emessa il 19 aprile
1999  dalla  Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni nel
procedimento  penale  a  carico di n. P. ed altri, iscritta al n. 430
del  registro  ordinanze  1999  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di  Salerno, Sezione per i
minorenni,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 686
del  codice  di  procedura penale, nella parte in cui non prevede che
l'iscrizione al casellario giudiziale "non abbia luogo allorquando la
sentenza  di cui all'art 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla
sussistenza  di  una causa di non imputabilita' ex lege, quale quella
relativa  al  minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile,
ab inizio la costituzione di un valido rapporto processuale";
        che  a  tal proposito il giudice a quo ha premesso, in fatto,
di  essere  stato  investito  a  seguito  di appello proposto avverso
sentenza  con  la quale il giudice per le indagini preliminari presso
il  Tribunale  per  i  minorenni  aveva  pronunciato nei confronti di
alcuni   imputati   infraquattordicenni   sentenza  di  non  luogo  a
procedere,   a   norma  dell'art. 26  del  d.P.R.  n. 448  del  1988,
trattandosi di persone non imputabili;
        che  a  parere del giudice rimettente la disciplina impugnata
comprometterebbe  gli  indicati  parametri in quanto, prescindendo la
pronuncia   da  iscrivere  nel  casellario  giudiziale  da  qualsiasi
accertamento sul fatto e sulla responsabilita', si determinerebbe una
ingiustificata    disparita'    di    trattamento   tra   il   minore
infraquattordicenne,  che  in  ogni  caso  sopporterebbe l'iscrizione
della  pronuncia  anche  se,  in  ipotesi,  sia  del  tutto  estraneo
all'addebito,  e  l'imputato  maggiore  di  tale  eta',  il quale, al
contrario,  non  vedrebbe  preclusa  la  possibilita'  di  dimostrare
l'infondatezza dell'accusa;
        che  nel  giudizio  non  ha  spiegato  atto  di intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri ne' si sono costituite le parti
private.
    Considerato  che  nella  specie  il  giudice  a quo e' chiamato a
decidere su appello proposto avverso sentenza con la quale il giudice
per  le  indagini preliminari ha dichiarato, a norma dell'art. 26 del
d.P.R.  n. 448  del  1988,  non  luogo  a  procedere  per  difetto di
imputabilita' nei confronti di alcuni imputati infraquattordicenni;
        che  pertanto  -  anche  a  voler  prescindere  dalla  omessa
motivazione circa le ragioni per le quali la Corte rimettente ritiene
nel  caso  in esame esperibile il gravame dell'appello e non soltanto
il  ricorso  per  cassazione  - la questione sollevata e' palesemente
priva del requisito della rilevanza, considerato che il giudice della
impugnazione  di  merito  non puo' in nessun caso ritenersi investito
della  applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle
iscrizioni  nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la
intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere;
        che  i  profili  censurati  dalla  Corte  rimettente potranno
dunque  venire  in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto
in  executivis,  fase  questa,  nella  quale  e' approntato, ad opera
dell'art. 690  cod.  proc.  pen.,  uno  specifico  rimedio in tema di
questioni concernenti le iscrizioni e i certificati;
        che,  di conseguenza, la questione proposta e' manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.