ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 686 del codice di procedura penale e dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1999 dalla Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di n. P. ed altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, Sezione per i minorenni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 686 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale "non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilita' ex lege, quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, ab inizio la costituzione di un valido rapporto processuale"; che a tal proposito il giudice a quo ha premesso, in fatto, di essere stato investito a seguito di appello proposto avverso sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni aveva pronunciato nei confronti di alcuni imputati infraquattordicenni sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, trattandosi di persone non imputabili; che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata comprometterebbe gli indicati parametri in quanto, prescindendo la pronuncia da iscrivere nel casellario giudiziale da qualsiasi accertamento sul fatto e sulla responsabilita', si determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra il minore infraquattordicenne, che in ogni caso sopporterebbe l'iscrizione della pronuncia anche se, in ipotesi, sia del tutto estraneo all'addebito, e l'imputato maggiore di tale eta', il quale, al contrario, non vedrebbe preclusa la possibilita' di dimostrare l'infondatezza dell'accusa; che nel giudizio non ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri ne' si sono costituite le parti private. Considerato che nella specie il giudice a quo e' chiamato a decidere su appello proposto avverso sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, non luogo a procedere per difetto di imputabilita' nei confronti di alcuni imputati infraquattordicenni; che pertanto - anche a voler prescindere dalla omessa motivazione circa le ragioni per le quali la Corte rimettente ritiene nel caso in esame esperibile il gravame dell'appello e non soltanto il ricorso per cassazione - la questione sollevata e' palesemente priva del requisito della rilevanza, considerato che il giudice della impugnazione di merito non puo' in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la intervenuta irrevocabilita' della sentenza da iscrivere; che i profili censurati dalla Corte rimettente potranno dunque venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis, fase questa, nella quale e' approntato, ad opera dell'art. 690 cod. proc. pen., uno specifico rimedio in tema di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati; che, di conseguenza, la questione proposta e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.