ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 4,
del  codice  di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma 4,
dello  stesso  codice,  promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali,  con due ordinanze emesse il 3 luglio 1999 dal giudice per le
indagini  preliminari del tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 735 e
736 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.

                          Ritenuto in fatto


    1.  - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in
data 3 luglio 1999 nel corso di due distinti processi, il giudice per
le  indagini  preliminari  del  tribunale di Brescia ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24, secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 4, in
relazione  all'art. 161,  comma  4,  del  codice di procedura penale,
nella  parte  in  cui  prevede  la  revoca  del  decreto  penale e la
restituzione degli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui la
notificazione  risulta  impossibile per irreperibilita' dell'imputato
(art. 159,  comma  1,  cod.  proc.  pen.) e non anche nella "identica
situazione  di cui all'art. 161, comma 4", cioe' nell'ipotesi in cui,
essendo  impossibile  la  notificazione  al  domicilio dichiarato, la
notificazione stessa viene effettuata mediante consegna al difensore.
    Osserva  in  fatto  il  rimettente che in entrambi i processi era
stato emesso decreto penale di condanna nei confronti degli imputati,
privi di difensore di fiducia; che non era stato possibile notificare
tali  provvedimenti al domicilio dagli stessi dichiarato alla polizia
giudiziaria;   che   pertanto   aveva   provveduto,  in  applicazione
dell'art. 460,  comma  4,  cod. proc. pen., a revocare i decreti, con
conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.
    La  Corte  di  cassazione,  investita  a  seguito del ricorso del
pubblico  ministero, aveva pero' annullato senza rinvio, per ritenuta
abnormita',  tale provvedimento, affermando che la disciplina dettata
dall'art. 460,  comma  4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 161,
comma  4,  cod.  proc. pen, consente la revoca del decreto penale nel
solo  caso  di  irreperibilita'  del  condannato  e  non  anche nella
situazione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
    Si  verrebbe  cosi'  a  determinare,  secondo il rimettente, "una
evidente  disparita'  di trattamento tra colui che e' irreperibile (e
che  si  vedrebbe  revocare il decreto penale e garantito un processo
con  facolta'  per  il  difensore  di  ufficio  (art. 159  c.p.p.) di
impugnare)  e  colui che, come nella specie, solo per aver dichiarato
(o  eletto)  domicilio  presso  il  quale  la  notificazione  diventa
impossibile  avra'  un  procedimento  che,  oltre a non essere da lui
conosciuto,  va  notificato  ad  un  difensore privo di tale facolta'
(argomentando  ex  art. 461  comma  1  cod.  proc.  pen. ove si parla
expressis  di  "...difensore  eventualmente nominato..." che non puo'
che essere quello fiduciario)". Tale diversita' di disciplina sarebbe
priva  di  ragionevolezza in quanto entrambe le procedure di cui agli
artt. 161, comma 4, e 159 cod. proc. pen. si basano su regole di mera
conoscenza presunta dell'atto notificato.
    Risulterebbe  altresi' compromesso il diritto di difesa in quanto
"il  semplice  fatto  di  aver  dichiarato  [...]  domicilio non puo'
comportare   l'eliminazione  in  toto  del  diritto  di  impugnazione
(rectius  =  opporsi)".  A seguito del principio di diritto affermato
dalla  Corte  di  cassazione,  il  giudice  a  quo ritiene infatti di
doversi  limitare  a  nominare "un difensore domiciliatario, privo di
poteri difensivi effettivi", essendo il difensore di ufficio "un mero
domiciliatario  ex  lege  per la notifica degli atti, senza poteri di
difesa tecnica".

    2.  - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  concluso  per  la  manifesta  inammissibilita' della
questione e, in subordine, per la infondatezza della stessa.
    A  parere  dell'Avvocatura,  l'ordinanza  di  rimessione  sarebbe
infatti  priva  di  motivazione in ordine alla rilevanza essendosi il
giudice  a  quo  limitato  ad  affermare  l'inidoneita' del domicilio
dichiarato  senza  dar  mostra di aver verificato, come sarebbe stato
necessario,  la  sussistenza  di tutte le condizioni che renderebbero
applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata ed in
mancanza  delle quali dovrebbe trovare applicazione l'art. 171, comma
1,  lettera  e) cod. proc. pen; disposizione quest'ultima che prevede
la   nullita'  della  notificazione  eseguita  mediante  consegna  al
difensore nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione od
elezione  di domicilio, non venga avvisato sia dell'obbligo, previsto
dal comma 1 dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare ogni
eventuale  mutamento  del  domicilio  dichiarato,  sia delle relative
conseguenze in caso di omissione.
    Nel   merito  l'Avvocatura  rileva  poi  che  ragionevolmente  e'
disciplinata in modo differente la situazione di chi (irreperibile ex
art. 159   cod.   proc.   pen.)  non  ha  mai  avuto  conoscenza  del
procedimento e di chi, invece, tale conoscenza abbia avuto e, benche'
avvisato  di  comunicare  ogni mutamento del domicilio dichiarato, si
sia  successivamente reso irreperibile senza ottemperare all'onere di
comunicare la variazione.
    Secondo  l'Avvocatura  non  sussisterebbe  neppure  la violazione
dell'art. 24   della   Costituzione   in   quanto   la   mancanza  di
comunicazione  del cambiamento di domicilio da parte del soggetto che
lo abbia in precedenza dichiarato, e che sia stato avvertito ai sensi
di   legge,   costituisce   acquiescenza   all'eventuale   esito  del
procedimento.

                       Considerato in diritto


    1.  -  Il  giudice  per  le indagini preliminari del tribunale di
Brescia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma
4,  del  codice di procedura penale, in relazione all'art. 161, comma
4,  dello  stesso  codice, nella parte in cui, a differenza di quanto
stabilito  nell'ipotesi  di  imputato  irreperibile,  non  prevede la
revoca  del  decreto penale anche nel caso in cui, essendo inidoneo o
insufficiente  il  domicilio dichiarato, la notificazione del decreto
deve  essere  eseguita,  a  norma  dell'art. 161, comma 4, cod. proc.
pen., mediante consegna al difensore.
    Ad  avviso  del  rimettente, tale disciplina si pone in contrasto
con  gli  artt. 3  e  24 della Costituzione, in quanto due situazioni
sostanzialmente  identiche, entrambe contrassegnate dalla mancanza di
effettiva   conoscenza   del  decreto  penale  di  condanna,  vengono
irragionevolmente   disciplinate  in  maniera  diversa.  In  caso  di
irreperibilita',  l'art. 460,  comma  4,  cod. proc. pen., prevede la
revoca  del  decreto,  cosi' assicurando all'imputato le garanzie del
processo.   Nell'ipotesi  in  cui  risulti  impossibile  eseguire  la
notificazione  al domicilio dichiarato, il decreto deve invece essere
notificato, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante
consegna  al  difensore, con la conseguenza che, essendo il difensore
nominato  d'ufficio  privo  - secondo l'opinione del rimettente - del
potere  di  proporre opposizione, il decreto penale potrebbe divenire
esecutivo   senza   che  l'imputato  ne  abbia  mai  avuto  effettiva
conoscenza.
    Poiche'  la  questione  e'  stata  sollevata  con  due  ordinanze
identiche,   va   disposta   la  riunione  dei  relativi  giudizi  di
costituzionalita'.

    2.  -  Il  procedimento  per  decreto  si  configura  come rito a
contraddittorio  eventuale  e differito, connotato dall'anticipazione
della  pronuncia  di  condanna  rispetto all'esperimento dei mezzi di
difesa,  la  cui  esplicazione  e'  rinviata  alla  fase che segue la
notificazione  del decreto stesso: ove venga proposta opposizione, il
decreto  di  condanna  e'  infatti  posto  nel  nulla  dalla  mancata
acquiescenza  dell'imputato  e opera come mero mezzo di contestazione
dell'accusa  (v.  sentenze n. 344 del 1991 e n. 27 del 1966, nonche',
da  ultimo,  ordinanze  nn. 326  e 325 del 1999, n. 432 del 1998). Le
caratteristiche  di  celerita'  e  semplificazione  del  rito rendono
ragione  sia della possibilita' che il destinatario del decreto venga
a   conoscenza   del  procedimento  penale  solo  nel  momento  della
notificazione   del   decreto  di  condanna,  sia  dell'efficacia  di
giudicato   riconosciuta   al  decreto  penale  in  caso  di  mancata
opposizione.
    Le    rilevanti    conseguenze    collegate   all'opposizione   o
all'acquiescenza  -  rispettivamente, la revoca del decreto penale di
condanna  ovvero  la  sua esecutivita' - spiegano il rilievo centrale
che  assume  la  notificazione  di  tale  provvedimento  e le cautele
adottate  dal  legislatore  per  renderne  effettiva  la conoscenza e
mettere cosi' l'imputato in grado di operare la scelta di accettare o
di impedire il passaggio in giudicato della condanna.
    Infatti,   a  differenza  di  quanto  previsto  in  via  generale
dall'art. 159,  comma  1,  cod.  proc.  pen. (notificazione dell'atto
all'imputato    irreperibile   mediante   consegna   al   difensore),
l'art. 460,  comma  4,  cod. proc. pen. preclude la notificazione del
decreto  penale  di  condanna all'imputato irreperibile, imponendo al
giudice  di  revocare il decreto e di restituire gli atti al pubblico
ministero, che dovra' procedere nelle forme ordinarie.
    La  norma  censurata  non impedisce, invece, che, nell'ipotesi in
cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale di
condanna  per  inidoneita'  o  insufficienza  della  dichiarazione di
domicilio,   la  notificazione  sia  eseguita  mediante  consegna  al
difensore  secondo  la  disciplina  generale  prevista dall'art. 161,
comma 4, cod. proc. pen.
    In  sostanza - a prescindere dalle non condivisibili affermazioni
circa  la mancanza di legittimazione del difensore nominato d'ufficio
a  proporre  opposizione  -  il  rimettente denuncia la irragionevole
disparita'  di disciplina riservata a due situazioni accomunate dalla
concreta   probabilita'   che   il   decreto  penale  possa  divenire
irrevocabile  senza  che  il  destinatario  ne  abbia avuto effettiva
conoscenza.

    3.  -  Nei  termini  cosi' precisati, la questione e' fondata, in
effetti,  se  la  ratio  che  sorregge la specifica disciplina di cui
all'art. 460,  comma  4,  cod.  proc.  pen., e' quella di ancorare il
regime  della  notificazione  alla  conoscenza  effettiva del decreto
penale, in modo che il destinatario dell'atto sia posto in condizione
di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza;
se,  in  attuazione  di  questa ratio, il legislatore ha ritenuto che
l'opzione  tra  acquiescenza  e  opposizione, a causa delle rilevanti
conseguenze che ne derivano, non puo' essere demandata esclusivamente
al difensore, e ha quindi stabilito l'incompatibilita' tra il decreto
penale  di  condanna  e  la  irreperibilita' dell'imputato, non vi e'
ragione  per  cui  la  revoca  del  decreto  penale  non debba essere
prevista  anche  nel caso in cui, essendo inidonea o insufficiente la
dichiarazione di domicilio, la notificazione dovrebbe essere eseguita
mediante  consegna  al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod.
proc.  pen. Anche  in  tale  ipotesi,  infatti,  l'impossibilita'  di
eseguire  la  notificazione  al  domicilio  dichiarato  dall'imputato
comporta   l'alta   probabilita'  che  questi  non  abbia  conoscenza
effettiva del decreto e che l'eventuale proposizione dell'opposizione
sia  rimessa  esclusivamente  alla  valutazione e alla iniziativa del
difensore.
    La  disparita'  di  disciplina riservata a queste due situazioni,
che dovrebbero ricevere un trattamento analogo sotto il profilo delle
garanzie  di effettiva conoscibilita' del decreto penale di condanna,
si   risolve  in  una  menomazione  del  diritto  di  difesa  di  cui
all'art. 24  Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., in quanto la
formalita'   della   notificazione  mediante  consegna  al  difensore
prevista  dall'art. 161,  comma  4,  cod.  proc.  pen. non garantisce
adeguatamente  che  il  destinatario del decreto penale sia informato
dell'esistenza   del  decreto  e  abbia  quindi  la  possibilita'  di
effettuare personalmente la scelta se proporre o meno opposizione.
    Va    pertanto    dichiarata    l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 460,  comma  4,  cod.  proc.  pen.,  nella parte in cui non
prevede  la  revoca  del decreto penale di condanna e la restituzione
degli  atti  al  pubblico  ministero  anche  nel  caso in cui non sia
possibile   la   notificazione   nel  domicilio  dichiarato  a  norma
dell'art. 161 cod. proc. pen.