LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 2118/97 depositato il 29 maggio 1997 avverso la sentenza n. 358/06/96 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da: Imposte dirette di Firenze II Ufficio, controparti, elettronica preziosi Due-Bi S.r.l. residente a Firenze in via B. Daddi int. 40, difeso da Malfatto avv. Bartolomeo residente ad Assisi (PG) in via Raffaello, 15 S.M. Angeli. Atti impugnati: avviso di accertamento n. 93/94, IRPEG + ILOR, 91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG + ILOR, 90, sull'appello R. G. Appelli 2732/97 depositato il 27 giugno 1997, avverso la sentenza n. 358/06/96 emessa dala Commissione tributaria provinciale di Firenze da: Elettronica Preziosi Due-Bi S.r.l., residente a Firenze in via B. Daddi int. 40; difeso da: difeso da Malfatto avv. Bartolomeo residente ad Assisi (PG) in via Raffaello, 15 S.M. Angeli. Controparti: Imposte dirette di Firenze II Ufficio. Atti impugnati: avviso di accertamento n. 93/94, IRPEG + ILOR, 91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG + ILOR, 90. La societa' Elettronica preziosi due bi S.r.l. si opponeva, con due distinti ricorsi, agli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio Imposte Dirette di Firenze per gli anni 1990 e 1991. Tali avvisi muovevano da un processo verbale di accertamento della guardia di finanza che aveva contestato la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti, la deduzione di costi non documentati o indeducibili, ricavi non fatturati, ed altro. La societa' ricorrente lamentava preliminarmente di non avere avuto la possibilita' di sanare la propria posizione con il versamento del sesto della pena irrogata, sottolineando la ingiustificata disparita' di trattamento prevista dall'art. 55 del d.P.R. 600 del 1973 laddove viene accodata soltanto ai soggetti le cui violazioni siano state accertate a seguito di accessi, verifiche ed ispezioni la possibilita' di definizione, non prevedendola per coloro le cui infrazioni siano state rilevate con accertamento, e richiamando la sentenza 364 del 1987 della Corte costituzionale. La commissione di primo grado accoglieva in parte i ricorsi dichiarando non applicabili le sanzioni irrogate in quanto non era stata consentita la possibilita' di definizione di cui il terzo comma, parte seconda, dell'art. 55, come applicabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 1987, ed avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio contestando il fatto che la impugnata decisione avesse posto a fondamento della propria pronuncia la impossibilita' per il contribuente di potere sanare la propria posizione con il versamento del sesto del massimo delle stesse sanzioni. Sul punto l'appellante sosteneva che cio' avrebbe rilevanza se il contesto del comma terzo si fosse riferito all'avviso di accertamento, mentre il comma in questione si riferisce al caso in cui vengono comminate sanzioni laddove non sussistono atti di rettifica; conseguentemente l'ufficio riteneva applicabile al caso de quo il comma secondo dello stesso articolo. Conseguentemente veniva richiesta la riforma della impugnata decisione. Sulla opposizione di controparte veniva fissata udienza per la discussione, nella quale la commissione riteneva di dovere sollevare di ufficio, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione per i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 55, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento". Il successivo terzo comma prevede che per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena". Con sentenza 4 novembre 1987 n. 364 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui limitava la possibilita' di oblazione, mediante versamento diretto all'esattoria di una somma pari al sesto del massimo della pena, alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi del precedente art. 33. L'ufficio finanziario sostiene che la procedura di oblazione sarebbe consentita per i soli casi disciplinati dal comma terzo, ovvero per quelli nei quali non si e' dato luogo ad atti di rettifica, ovvero ad accertamenti, venendo cosi' ad interpretare la citata sentenza della Corte come estensiva della possibilita' del ricorso a tale procedura nei soli casi nei quali le violazioni fossero state accertate fuori o in ufficio (ripetendo la dizione contenuta nella citata sentenza), ma non a quelli nei quali le violazioni siano state accertate con accertamenti in rettifica o d'ufficio. La fattispecie disciplinata dal comma secondo (violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, e per le quali la irrogazione delle sanzioni stesse e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento) sarebbe in tale ricostruzione fuori della possibilita' di usufruire della procedura di oblazione di cui al comma terzo, seconda parte, dello stesso d.P.R. Ritiene sul punto la Commissione che una ricostruzione storica della normativa che prevede la possibilita' di oblazione per le pene pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi stabiliti dal d.P.R. n. 600 del 1973 e dalle norme stabilite dalle singole imposte consenta di delineare il residuare di una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento. In occasione dell'adeguamento della disciplina dell'i.v.a. alla normativa comunitaria, operato con il d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, nel testo dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 venne eliminata la ingiustificata disparita' di trattamento (ai fini delle percorribilita' della procedura di oblazione) in dipendenza dell'occasione con le quali le violazioni erano accertate, con la conseguente sostituzione della indicazione dei casi con quella che prendeva come riferimento il fatto finale nel quale la violazione era cristallizzata, ovvero il verbale di constatazione. La decisione n. 364 della Corte costituzionale stabiliva la illegittimita' della seconda parte del terzo comma dell'art. 55 nella parte in cui limitava a specifiche modalita' di accertamento la possibilita' di effettuare l'oblazione, demandando ai "giudici comuni stabilire se il termine di trenta giorni per effettuare l'oblazione possa decorrere non solo dalla data del verbale di constatazione ma anche, quando e' il caso, dalla notifica dell'avviso di accertamento". Poiche' il comma terzo dell'art. 55 si rivolge alle sole violazioni che non danno luogo ad accertamenti mentre il comma secondo a quelle che hanno dato luogo ad accertamenti l'invito contenuto nella sentenza della Corte (valutare ove il termine possa decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento) rimarrebbe privo di conseguenza sul piano pratico se la procedura di oblazione, e tutte le considerazioni svolte, si ritenessero confinate nell'ambito del solo terzo comma, ovvero ai casi nei quali non vi e' accertamento. Peraltro non e' compito del giudice di merito estendere l'effetto di una disciplina che appare dettata per un solo modus procedenti ad ipotesi diverse, se non sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilita' di oblazione come regolamentata dal successivo comma terzo, a sua volta applicato alla luce della sentenza 364 della Corte costituzionale; e cio' in quanto tale necessita' interpretativa appare suggerita dalla citata sentenza della Corte, e giustificata dalla necessita' di consentire al contribuente la attivazione di una procedura semplificata non appena venuto a conoscenza della propria violazione, indipendentemente dalle modalita' con le quali tale violazione viene esternata dall'ufficio finanziario.