LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 2118/97
  depositato  il  29  maggio  1997  avverso  la sentenza n. 358/06/96
  emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da:
    Imposte  dirette  di Firenze II Ufficio, controparti, elettronica
  preziosi Due-Bi S.r.l. residente a Firenze in via B. Daddi int. 40,
  difeso  da Malfatto avv. Bartolomeo residente ad Assisi (PG) in via
  Raffaello,  15  S.M. Angeli. Atti impugnati: avviso di accertamento
  n. 93/94,  IRPEG + ILOR, 91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG
  +  ILOR,  90,  sull'appello  R. G. Appelli 2732/97 depositato il 27
  giugno   1997,   avverso   la  sentenza  n. 358/06/96  emessa  dala
  Commissione tributaria provinciale di Firenze da:
    Elettronica Preziosi Due-Bi S.r.l., residente a Firenze in via B.
  Daddi  int. 40;  difeso  da:  difeso  da  Malfatto  avv. Bartolomeo
  residente ad Assisi (PG) in via Raffaello, 15 S.M. Angeli.
    Controparti:
    Imposte dirette di Firenze II Ufficio.
    Atti  impugnati:  avviso  di accertamento n. 93/94, IRPEG + ILOR,
  91; avviso di accertamento n. 94/94, IRPEG + ILOR, 90.
    La  societa'  Elettronica preziosi due bi S.r.l. si opponeva, con
  due   distinti   ricorsi,   agli   avvisi  di  accertamento  emessi
  dall'ufficio  Imposte  Dirette di Firenze per gli anni 1990 e 1991.
  Tali  avvisi muovevano da un processo verbale di accertamento della
  guardia  di  finanza  che  aveva contestato la contabilizzazione di
  costi  per  operazioni  inesistenti,  la  deduzione  di  costi  non
  documentati  o  indeducibili,  ricavi  non  fatturati, ed altro. La
  societa' ricorrente lamentava preliminarmente di non avere avuto la
  possibilita'  di  sanare la propria posizione con il versamento del
  sesto   della   pena   irrogata,  sottolineando  la  ingiustificata
  disparita'  di trattamento prevista dall'art. 55 del d.P.R. 600 del
  1973  laddove viene accodata soltanto ai soggetti le cui violazioni
  siano  state accertate a seguito di accessi, verifiche ed ispezioni
  la  possibilita' di definizione, non prevedendola per coloro le cui
  infrazioni  siano state rilevate con accertamento, e richiamando la
  sentenza 364 del 1987 della Corte costituzionale.
    La  commissione  di  primo  grado  accoglieva  in parte i ricorsi
  dichiarando  non applicabili le sanzioni irrogate in quanto non era
  stata  consentita  la  possibilita'  di definizione di cui il terzo
  comma,  parte  seconda,  dell'art. 55,  come  applicabile alla luce
  della sentenza della Corte costituzionale del 1987, ed avverso tale
  decisione  proponeva  appello l'Ufficio contestando il fatto che la
  impugnata   decisione  avesse  posto  a  fondamento  della  propria
  pronuncia la impossibilita' per il contribuente di potere sanare la
  propria  posizione  con  il  versamento del sesto del massimo delle
  stesse  sanzioni. Sul punto l'appellante sosteneva che cio' avrebbe
  rilevanza  se  il  contesto  del  comma  terzo  si  fosse  riferito
  all'avviso  di  accertamento,  mentre  il  comma  in  questione  si
  riferisce  al  caso  in  cui vengono comminate sanzioni laddove non
  sussistono  atti  di rettifica; conseguentemente l'ufficio riteneva
  applicabile  al caso de quo il comma secondo dello stesso articolo.
  Conseguentemente   veniva  richiesta  la  riforma  della  impugnata
  decisione.  Sulla opposizione di controparte veniva fissata udienza
  per  la  discussione, nella quale la commissione riteneva di dovere
  sollevare  di  ufficio,  ritenutala  rilevante e non manifestamente
  infondata,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 55
  del  d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in relazione agli artt. 3 e 53
  della Costituzione per i seguenti motivi.
    Ai  sensi  dell'art. 55,  comma  secondo, del d.P.R. 29 settembre
  1973  n. 600  "per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in
  rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al
  contribuente  con  lo stesso avviso di accertamento". Il successivo
  terzo  comma  prevede  che per le violazioni che non danno luogo ad
  accertamenti  l'ufficio  delle imposte puo' provvedere in qualsiasi
  momento  con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del
  quinto  anno  successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.
  Se  la  violazione  e'  stata  constatata  in occasione di accessi,
  ispezioni  e  verifiche  eseguiti  ai  sensi  dell'art. 33, la pena
  pecuniaria  non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta
  giorni   dalla  data  del  relativo  verbale,  sia  stato  eseguito
  versamento  diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del
  massimo della pena".
    Con  sentenza  4  novembre 1987 n. 364 la Corte costituzionale ha
  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 55, terzo
  comma,  del  d.P.R.  n. 600 del 1973 nella parte in cui limitava la
  possibilita'    di    oblazione,    mediante   versamento   diretto
  all'esattoria  di  una  somma pari al sesto del massimo della pena,
  alle  sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni
  e verifiche eseguiti ai sensi del precedente art. 33.
    L'ufficio  finanziario  sostiene  che  la  procedura di oblazione
  sarebbe  consentita  per  i soli casi disciplinati dal comma terzo,
  ovvero  per  quelli  nei  quali  non  si  e'  dato luogo ad atti di
  rettifica, ovvero ad accertamenti, venendo cosi' ad interpretare la
  citata  sentenza  della Corte come estensiva della possibilita' del
  ricorso  a  tale  procedura  nei  soli casi nei quali le violazioni
  fossero  state  accertate  fuori o in ufficio (ripetendo la dizione
  contenuta  nella  citata  sentenza),  ma  non a quelli nei quali le
  violazioni  siano  state  accertate con accertamenti in rettifica o
  d'ufficio.
    La  fattispecie  disciplinata  dal  comma secondo (violazioni che
  danno  luogo  ad  accertamenti  in  rettifica o d'ufficio, e per le
  quali  la  irrogazione  delle  sanzioni  stesse  e'  comunicata  al
  contribuente  con lo stesso avviso di accertamento) sarebbe in tale
  ricostruzione fuori della possibilita' di usufruire della procedura
  di  oblazione  di  cui  al comma terzo, seconda parte, dello stesso
  d.P.R.
    Ritiene  sul  punto  la Commissione che una ricostruzione storica
  della  normativa  che  prevede  la possibilita' di oblazione per le
  pene pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi stabiliti
  dal  d.P.R.  n. 600  del 1973 e dalle norme stabilite dalle singole
  imposte  consenta  di  delineare  il residuare di una situazione di
  ingiustificata disparita' di trattamento.
    In  occasione  dell'adeguamento della disciplina dell'i.v.a. alla
  normativa comunitaria, operato con il d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24,
  nel  testo  dell'art. 58  del  d.P.R.  26 ottobre 1972 n. 633 venne
  eliminata  la  ingiustificata  disparita'  di  trattamento (ai fini
  delle  percorribilita'  della procedura di oblazione) in dipendenza
  dell'occasione  con  le quali le violazioni erano accertate, con la
  conseguente  sostituzione della indicazione dei casi con quella che
  prendeva  come  riferimento il fatto finale nel quale la violazione
  era cristallizzata, ovvero il verbale di constatazione.
    La  decisione  n. 364  della  Corte  costituzionale  stabiliva la
  illegittimita'  della  seconda  parte  del terzo comma dell'art. 55
  nella  parte in cui limitava a specifiche modalita' di accertamento
  la  possibilita'  di effettuare l'oblazione, demandando ai "giudici
  comuni  stabilire  se  il  termine  di trenta giorni per effettuare
  l'oblazione  possa  decorrere  non  solo  dalla data del verbale di
  constatazione   ma   anche,  quando  e'  il  caso,  dalla  notifica
  dell'avviso di accertamento".
    Poiche'   il  comma  terzo  dell'art. 55  si  rivolge  alle  sole
  violazioni  che  non  danno  luogo  ad accertamenti mentre il comma
  secondo  a  quelle  che  hanno  dato luogo ad accertamenti l'invito
  contenuto nella sentenza della Corte (valutare ove il termine possa
  decorrere  dalla  notifica  dell'avviso di accertamento) rimarrebbe
  privo   di  conseguenza  sul  piano  pratico  se  la  procedura  di
  oblazione,   e  tutte  le  considerazioni  svolte,  si  ritenessero
  confinate  nell'ambito  del  solo  terzo  comma, ovvero ai casi nei
  quali non vi e' accertamento.
    Peraltro non e' compito del giudice di merito estendere l'effetto
  di  una  disciplina che appare dettata per un solo modus procedenti
  ad  ipotesi  diverse,  se  non sollevando questione di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 55,  secondo comma, del d.P.R. n. 600 del
  1973  nella  parte  in cui non prevede la possibilita' di oblazione
  come   regolamentata  dal  successivo  comma  terzo,  a  sua  volta
  applicato  alla luce della sentenza 364 della Corte costituzionale;
  e  cio'  in  quanto tale necessita' interpretativa appare suggerita
  dalla  citata sentenza della Corte, e giustificata dalla necessita'
  di  consentire  al  contribuente  la  attivazione  di una procedura
  semplificata   non   appena   venuto  a  conoscenza  della  propria
  violazione,  indipendentemente  dalle  modalita'  con le quali tale
  violazione viene esternata dall'ufficio finanziario.