IL TRIBUNALE Nella persona del giudice dott.ssa Carla Moriconi, ha pronunziato la seguente ordinanza, nel processo iscritto al n. 658/1998 R.G. Mod. 23 Pret. Fermo e al n. 3178/1996 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Sulpizi Luigi (n. il 5 marzo 1934 a Porto S. Giorgio ed ivi res.te), Zamar Franco (n. il 21 dicembre 1955 a Gorizia e res. te a Porto S. Giorgio) e Urbani Benito (n. il 28 marzo 1937 a Porto S. Giorgio ed ivi res.te), imputati del delitto di cui all' art. 341 del c.p. perche' offendevano l' onore ed il prestigio di Mirabella Salvatore dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto S. Giorgio, pubblico ufficiale in presenza di lui ed a causa o nell' esercizio delle sue funzioni, pronunciando le frasi: "Coglione, pagliaccio, testa di cazzo e rompiballe", "se non vai via subito ti ammazzo" (il Sulpizi) ; "Vattene, non rempere i coglioni alle persone che lavorano, chi ti conosce, vai a rompere i coglioni da un' altra parte" "io lo so dove infilerei i razzi" (lo Zamar), "ma non rompere i coglioni" (I'Urbani). In Porto S. Giorgio il 27 luglio 1996. Considerato che la persona offesa ha ribadito in giudizio la richiesta che venga accertata la responsabilita' penale degli imputati in ordine al fatto illecito dalla medesima denunziato; che essendo esaurita la fase dell' istruttoria dibattimentale del sopra rubricato processo penale, il presente giudicante si trova nell' impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 19 della legge n. 205/1999, i quali hanno abolito il reato di oltraggio (art. 18),senza nulla disporre in ordine alla disciplina transitoria e alla perseguibilita' dei delitti di cui all' art. 341 del c.p. commessi prima dell' entrata in vigore della medesima legge (art. 19); che la normativa in esame appare censurabile sotto il profilo della violazione dei princi'pi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall' art. 3 della Costituzione, anche in relazione all' art. 24 della Costituzione, avendo determinato un' ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali che risultino persone offese dei delitti di ingiuria e/o di minaccia sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello dei mezzi di tutela dei propri diritti; che aderendo, infatti, al tenore della normativa in esame, la quale ha abrogato il delitto di oltraggio senza nulla disporre circa le offese e le minacce subite dai pubblici ufficiali come persone e senza provvedere ad introdurre alcuna diposizione transitoria ad hoc, ed all'interpretazione perorata dalla Suprema Corte di legittimita' circa la non perseguibilita' delle condotte costituenti oltraggio ai sensi degli artt. 594 e 612 del c.p. (v. da ultimo Cassaz. Sez. VI sent. 28 gennaio - 10 febbraio 2000 n. 518 in copia agli atti del processo), specie con riferimento ai fatti illeciti perpetrati prima del 13 luglio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 205/1999), senza alcuna esplicitata ovvero cormpresibile ragione si e' giunti a privare della tutela penale di cui agli artt. 594 e 612 del c.p. parte dei cittadini che, esplicando una pubblica funzione, dovrebbero ragionevolmente ritenersi meritevoli di maggiore tutela; che la questione si pone soprattutto con riferimento ai fatti commessi prima dell' entrata in vigore della legge n. 205/1999 (che sono quelli oggetto del processo portato alla cognizione del presente giudicante), in quanto l' assenza di disposizioni transitorie anche per quanto concerne l' eventuale proposizione di querela per fatti perpetrati nella vigenza della norma di cui all' art. 341 del c.p., la quale non consentiva la proposizione di querela al pubblico ufficiale proprio sulla base di una ritenuta sua maggiore tutela in quanto portatore di un interesse superindividuale (come da sent. n. 51/1980 della Corte Cost.), conduce all' abnorme conseguenza per cui i cittadini che fossero anche pubblici ufficiali sino al 13 luglio 1999 debbano subire un trattamento deteriore ed una non gia' minorata, quanto negata tutela penale per fatti che costituivano all' epoca e che costituiscono tuttora reati se commessi contro privati cittadini; P.Q. M. Ritenute per le ragioni teste' esposte non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del giudizio le questioni di costituzionalita' delle norme sopra citate, Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell' art. 18, comma 1 della legge n. 205/1999 nella parte in cui ha abrogato l' art. 341 del c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e, subordinatamente, dell' art. 19 della legge n. 205/1999 nella parte in cui non ha previsto che per i reati di oltraggio commessi prima dell' entrata in vigore della medesima legge e comunque integranti le ipotesi criminose di cui agli artt. 594, 612 e 61 n. 10 del c.p. le persone offese possano proporre querela nelle forme e nei termini di cui alla norma citata, ugualmente per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria agli imputati, ai difensori, al P.M. in sede e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale. Fermo, addi' 27 aprile 2000. Il giudice: Moriconi 01c0058