LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1342/1994
  depositato  il  9 febbraio  1994 avverso avv. di liquid. registro -
  contro  Ufficio  delle  entrate  di  Bologna  2  (reg.  di  Bologna
  pubblici)  proposto  da:  Turolla Gianna residente a Bologna in via
  Zucchini 8.

                          Ritenuto in fatto

    La sig.ra Turolla Gianna ha presentato ricorso in data 9 febbraio
  1994   iscritto   al   R.G.R.   n. 1342/1994  avverso  l'avviso  di
  liquidazione  dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato
  in  data  21 dicembre 1993 con il quale l'Ufficio del registro atti
  pubblici   di  Bologna  ha  liquidato  l'imposta  complementare  di
  registro,  ipotecaria  e  catastale, soprattassa e interessi dovute
  per  l'acquisto  di  un  appartamento  avvenuto  16  ottobre 1990 e
  registrato  in  data  5 novembre 1990 per il quale la ricorrente ha
  richiesto  l'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali di cui alla
  legge  5  aprile  1985,  n. 118  e successive modifiche e proroghe,
  poiche'  trattasi  di  immobile  non  di lusso e da adibire a prima
  casa.
    L'Ufficio  ha  emesso  l'avviso  di  liquidazione perche' ritiene
  decaduti  i  benefici fiscali di cui sopra in capo alla ricorrente,
  in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data
  1984 e 1990.
    La  ricorrente  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Riccardo Luti
  sostiene  la  correttezza  della  propria  richiesta  visto che per
  l'immobile   acquistato   nel   1984,   erano  state  richieste  le
  agevolazioni  ex  legge  n. 168  del  22  aprile  1982,  mentre per
  l'abitazione  acquistata  nel 1990 erano stati richiesti i benefici
  di  cui  alla  legge  n. 118/1985;  sono stati richiesti, quindi, i
  benefici  fiscali  previsti  da  due  norme  tra  loro  simili,  ma
  differenti.
    Continua  sottolineando  come  l'art. 2, primo comma, della legge
  n. 118/1985,  dispone  la  revoca  delle agevolazioni se si e' gia'
  usufruito  delle  stesse  richiamate  dalla medesima legge e non di
  quelle  previste  da  norme precedenti; in assenza di una esplicita
  previsione   normativa   che   sancisca   l'inapplicabilita'  delle
  agevolazioni  fiscali  ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro
  che hanno gia' usufruito di quelle contenute nella precedente legge
  n. 168/1982,  ritiene  infondato  il  rilievo mosso dall'Uffico del
  registro.
    Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
    L'Ufficio  del  registro atti pubblici ha presentato deduzioni in
  data  9  maggio  1996,  del  6  maggio  1996, prot. n. 2402, in cui
  sostiene che la legge n. 118/1985 non e' altro che un prolungamento
  della  legge  n. 168/1982  e  l'aver  usufruito  delle agevolazioni
  previste  dalla  prima,  per  l'abitazione  principale,  esclude la
  possibilita'  di  giovarsi delle stesse agevolazioni per l'acquisto
  di  un'ulteriore  prima  casa  per  il  disposto dell'art. 2, primo
  comma, legge n. 118/1985.
    Chiede quindi che venga rigettato il ricorso.
                     Motivazione della decisione
    In   udienza  e'  presente  l'avv. Riccardo  Luti  per  la  parte
  ricorrente che ribadisce quanto gia' esposto in atti.
    La  Commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva
  come  la  materia  in  esame  oggi  sia  disciplinata  dalla  legge
  23 febbraio 1998, n. 448, art. 7.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 5/2001).
01c0060