IL TRIBUNALE

    All'udienza  del 23 ottobre 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel   procedimento   n. 257/1996/16  (n. 754/1992/21  RGPM)  contro
  Stretti  Giancarlo,  Bonansea  Fulvio,  Coppoli  Riccardo,  Modesti
  Mario,  Semino Giulio, Pasquali Aldo e Biscaioli Fernando, imputati
  dei  reati  di  cui  alla  legge 516/1982 ed altro, rispettivamente
  ascritti come nel decreto del GUP del Tribunale di La Spezia emesso
  in  data  9  febbraio  1996. Premesso che - nel corso dell'esame ex
  art. 210 c.p.p. di Ruiu Andrea, soggetto nei confronti del quale si
  e'  proceduto  per  reati connessi a quelli contestati nel presente
  procedimento, questi si e' avvalso della facolta' di non rispondere
  sui  fatti  concernenti  la responsabilita' di altri imputati, gia'
  oggetto delle sue precedenti dichiarazioni;
    il  pm  ha  chiesto  procedersi  alle contestazioni a norma degli
  articoli 513 comma 2 e 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.;
    il  difensore  dell'imputato Stretti si e' opposto a tale lettura
  poiche'   tale   lettura  sarebbe  in  contrasto  con  il  disposto
  dell'art. 111  Cost.,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  della
  Costituzione 23 novembre 1999 n. 2;

                            O s s e r v a

    Questo   collegio  ritiene  di  dover  sollevare  di  ufficio  la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  513 comma 2
  c.p.p.  in  quanto la questione e' rilevante nel presente giudizio,
  posto  che  non  e'  possibile  definire  quest'ultimo  senza  aver
  previamente  stabilito se il contenuto del verbale d'interrogatorio
  del  Ruiu  sia  utilizzabile  con  riferimento alla posizione degli
  altri  imputati  coinvolti, ed in particolare in relazione ai fatti
  dal  medesimo  riferiti e relativi agli altri imputati ed attinenti
  alle imputazioni contestate.
    Non  appare manifestamente infondata la questione di legittimita'
  costituzionale   sollevata,   posto   che   la  disciplina  di  cui
  all'art. 513  comma  2  c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza
  della  Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il
  dettato  costituzionale  di  cui  all'art,  111  della Costituzione
  introdotto  dalla  legge  costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro
  traspare  la  specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla
  la    sentenza   interpretativa   di   accoglimento   della   Corte
  costituzionale sopra citata.
    Ed  invero,  la  possibilita'  -  introdotta col meccanismo delle
  contestazioni   -  di  acquisire  ed  utilizzare  contra  alios  le
  dichiarazioni  rese  dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che
  si   sia   avvalso   della   facolta'   di   non  rispondere,  pare
  inconciliabile:
        1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato
  il  principio  costituzionale  del contraddittorio nella formazione
  della  prova  e  ricorrendo,  peraltro,  la  specifica  ipotesi  di
  imputato che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte del
  coimputato  e del suo difensore in relazione alla propria posizione
  processuale;
        2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna
  delle  ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di
  fuori   del   contraddittorio  (consenso  dell'imputato,  accertata
  impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).