IL TRIBUNALE All'udienza del 23 ottobre 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 257/1996/16 (n. 754/1992/21 RGPM) contro Stretti Giancarlo, Bonansea Fulvio, Coppoli Riccardo, Modesti Mario, Semino Giulio, Pasquali Aldo e Biscaioli Fernando, imputati dei reati di cui alla legge 516/1982 ed altro, rispettivamente ascritti come nel decreto del GUP del Tribunale di La Spezia emesso in data 9 febbraio 1996. Premesso che - nel corso dell'esame ex art. 210 c.p.p. di Ruiu Andrea, soggetto nei confronti del quale si e' proceduto per reati connessi a quelli contestati nel presente procedimento, questi si e' avvalso della facolta' di non rispondere sui fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni; il pm ha chiesto procedersi alle contestazioni a norma degli articoli 513 comma 2 e 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.; il difensore dell'imputato Stretti si e' opposto a tale lettura poiche' tale lettura sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 111 Cost., cosi' come modificato dalla legge della Costituzione 23 novembre 1999 n. 2; O s s e r v a Questo collegio ritiene di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. in quanto la questione e' rilevante nel presente giudizio, posto che non e' possibile definire quest'ultimo senza aver previamente stabilito se il contenuto del verbale d'interrogatorio del Ruiu sia utilizzabile con riferimento alla posizione degli altri imputati coinvolti, ed in particolare in relazione ai fatti dal medesimo riferiti e relativi agli altri imputati ed attinenti alle imputazioni contestate. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art, 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata. Ed invero, la possibilita' - introdotta col meccanismo delle contestazioni - di acquisire ed utilizzare contra alios le dichiarazioni rese dall'imputato esaminato ex art. 210 c.p.p. che si sia avvalso della facolta' di non rispondere, pare inconciliabile: 1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di imputato che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte del coimputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale; 2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).