IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza in esito all'udienza del 19 dicembre 2000, nel procedimento n.875/2000 E. F a t t o Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Milano disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti della straniera Gashi Lindita, nata il 19 aprile 1980 a Gjakovë (Kosovo). Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 17 dicembre 2000. Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessita' di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 17 dicembre 2000, n. 11. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 18 dicembre 2000 alle ore 14,10. A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento". Cio' dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. (espressamente richiamati dal d.lgs. n. 286/1998). Ritenuto che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo 1998, n. 40) consista in una restrizione della liberta' personale, la cui concreta afflittivita' non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per esempio, la misura degli arresti domiciliari. Considerato che, per l'art. 13 della Costituzione, "la liberta' personale e' inviolabile" e "non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e "garantista") debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi - come gia' affermato dalla Corte costituzionale - anche allo straniero, la cui liberta' personale, percio', costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino. Osservato che l'art. 14 del t.u. n. 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del citato art. 14) il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di determinare "il tempo strettamente necessario" al compimento delle attivita' indicate dal 1o comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identita' o nazionalita', acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorita' amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui e' "possibile" eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento. Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria. Ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di chiedere all'autorita' giudiziaria la verifica del superamento del "tempo strettamente necessario" di cui al comma 1 dell'art. 14 t.u.) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal citato comma 5, in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalita', poiche' anche un solo giorno di privazione della liberta' personale deve (per l'art. 13 della Costituzione, secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che e' superiore non solo - di 4/6 volte - al limite minimo stabilito dall'art. 25 del codice penale per la pena dell'arresto, ma anche a quello stabilito dall'art. 23 per la reclusione). Ritenuto inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo tribunale, che "l'art. 14, comma 3 del medesimo t.u. e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. n. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del "trattenimento (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi" (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000). Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce l'effettivita' e l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la non tempestivita' dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilita' di questo di approntare una idonea difesa. Ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiche' i dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento. Ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che: la trattenuta ha meramente asserito, e non idoneamente dimostrato di essere in gravidanza: percio' non puo' ravvisarsi il caso di cui all'art. 19 lettera d) t.u. n. 286/1998; i termini di legge per la presentazione all'autorita' giudiziaria sono stati rispettati; la predetta non e' possesso di alcun documento di identificazione ne' di passaporto che ne consenta il reimpatrio immediato. Ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardivita' dell'avviso al difensore. Ritenuto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953;