IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  in  esito all'udienza del 19
dicembre 2000, nel procedimento n.875/2000 E.

                              F a t t o

    Con  decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998,
il  prefetto  di  Milano  disponeva l'espulsione, con accompagnamento
alla  frontiera, nei confronti della straniera Gashi Lindita, nata il
19 aprile 1980 a Gjakovë (Kosovo).
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 17 dicembre 2000.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il  presupposto  relativo alla mancanza di vettore, alla
necessita'  di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per
l'espatrio.  Questo  secondo  decreto  veniva  notificato  in data 17
dicembre 2000, n. 11.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 18 dicembre 2000 alle ore 14,10.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato  di  convalidare  il provvedimento di "trattenimento". Cio'
dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il
rito   disciplinato  dagli  artt. 737  e  ss.  c.p.c.  (espressamente
richiamati dal d.lgs. n. 286/1998).
    Ritenuto   che   la   misura   del  trattenimento  dell'immigrato
irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo 1998, n. 40) consista
in   una  restrizione  della  liberta'  personale,  la  cui  concreta
afflittivita'  non  differisce,  sostanzialmente,  dalla detenzione o
dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di
altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per esempio, la
misura degli arresti domiciliari.
    Considerato  che,  per l'art. 13 della Costituzione, "la liberta'
personale   e'  inviolabile"  e  "non  e'  ammessa  forma  alcuna  di
detenzione,  di  ispezione  o  perquisizione personale, ne' qualsiasi
altra  restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  nei  soli  casi e modi previsti dalla
legge".
    Ritenuto   che   tale   norma   fondamentale  (e  caratterizzante
l'ordinamento  giuridico  italiano in senso effettivamente liberale e
"garantista")  debba  applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e
quindi  - come gia' affermato dalla Corte costituzionale - anche allo
straniero, la cui liberta' personale, percio', costituisce oggetto di
un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino.
    Osservato  che  l'art. 14  del  t.u.  n. 286/1998 non consente al
giudice,  chiamato  a  convalidare  (ai  sensi del comma 4 del citato
art. 14)  il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di
determinare  "il  tempo  strettamente necessario" al compimento delle
attivita'  indicate dal 1o comma del medesimo art. 14 (soccorso dello
straniero,   accertamenti   sulla   sua   identita'  o  nazionalita',
acquisizione  di  documenti  per il viaggio) ovvero al reperimento di
vettore  disponibile,  ma  affida invece all'autorita' amministrativa
(comma  5)  la  scelta  del  momento  in  cui e' "possibile" eseguire
l'espulsione  e quindi assegna al questore la concreta determinazione
della durata del trattenimento.
    Ritenuto   non   manifestamente  infondato  il  dubbio  che  tale
disciplina  contrasti  con  il  citato  art. 13,  secondo comma della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che la durata del
trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria.
    Ritenuto  che  (anche  per  la mancanza di una norma che consenta
all'interessato,  che  si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di
chiedere  all'autorita'  giudiziaria  la verifica del superamento del
"tempo  strettamente necessario" di cui al comma 1 dell'art. 14 t.u.)
neppure  la  previsione  di  un  termine  massimo  di efficacia della
convalida,   fissato   dal   citato  comma  5,  in  venti  giorni  di
trattenimento  (prorogabili  di  altri  dieci),  valga a escludere il
predetto dubbio di costituzionalita', poiche' anche un solo giorno di
privazione   della  liberta'  personale  deve  (per  l'art. 13  della
Costituzione,  secondo  comma)  fondarsi  su  motivato  provvedimento
dell'autorita'  giudiziaria  (e  il limite di cui sopra appare invero
non  esiguo, se si considera che e' superiore non solo - di 4/6 volte
-  al  limite  minimo stabilito dall'art. 25 del codice penale per la
pena  dell'arresto,  ma  anche a quello stabilito dall'art. 23 per la
reclusione).
    Ritenuto  inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo
tribunale,  che  "l'art. 14,  comma  3  del  medesimo t.u. e del pari
l'art. 20  del  regolamento  (d.P.R. n. 394/1999) omettono di imporre
che  il  questore  (contestualmente alla trasmissione degli atti alla
cancelleria  del  giudice della convalida) provveda anche a informare
dell'avvenuto  inizio  del  "trattenimento  (ossia  dell'inizio della
detenzione  amministrativa)  il  difensore  di  fiducia eventualmente
nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi
appositi" (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000).
    Ritenuto  non  manifestamente infondato il dubbio che tale omessa
previsione  costituisca  violazione  dell'art. 24 della Costituzione,
che  garantisce  l'effettivita'  e  l'inviolabilita'  del  diritto di
difesa,  poiche'  la  non  tempestivita' dell'avviso al difensore del
trattenuto  menoma le possibilita' di questo di approntare una idonea
difesa.
    Ritenuta  la  rilevanza  delle  questioni sopra svolte, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare applicazione nel presente procedimento.
    Ritenuto  infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe
pronunciare   convalida   del  provvedimento  del  questore,  essendo
risultato che:
        la  trattenuta  ha  meramente  asserito,  e  non  idoneamente
dimostrato  di  essere  in gravidanza: percio' non puo' ravvisarsi il
caso di cui all'art. 19 lettera d) t.u. n. 286/1998;
        i   termini  di  legge  per  la  presentazione  all'autorita'
giudiziaria sono stati rispettati;
        la   predetta   non   e'   possesso  di  alcun  documento  di
identificazione  ne'  di  passaporto  che  ne  consenta il reimpatrio
immediato.
    Ritenuto  che  alla  convalida  del  trattenimento  disposto  dal
questore   conseguirebbe   l'automatica  rimessione  a  questo  della
determinazione   della   concreta   durata  del  trattenimento  dello
straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per
la tardivita' dell'avviso al difensore.
    Ritenuto  che  il  presente  procedimento  deve essere sospeso ai
sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953;