ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge  19  giugno  1970,  n. 370 (Riconoscimento del servizio
prestato  prima  della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante  delle  scuole  di  istruzione  elementare,  secondaria  e
artistica),  convertito  in  legge  26  luglio  1970,  n. 576, "quali
riprodotti"  nell'art. 485  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994,
n. 297  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado),  promossi  con  ordinanza  emessa  il 18 febbraio 1999 dal
Tribunale   amministrativo   regionale  della  Campania  sul  ricorso
proposto  da  Gargiulo  Maria  contro  il  Ministero  della  pubblica
istruzione,   iscritta  al  n. 436  del  registro  ordinanze  1999  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie
speciale,  dell'anno  1999,  e  il  14  gennaio  1998  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  della Toscana sui ricorsi riuniti proposti
da  Gentosi  Gina  contro  il  Provveditorato  agli studi di Lucca ed
altri,  iscritta  al  n. 664 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale,
dell'anno 1999.
    Visti  l'atto di costituzione di Gargiulo Maria nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 e nella camera di
consiglio   del   7   febbraio  2001  il  giudice  relatore  Fernando
Santosuosso.
    Ritenuto  che,  con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
della  Campania,  un'insegnante di scuola media statale ha contestato
il mancato riconoscimento del servizio preruolo da lei prestato nella
scuola materna statale;
        che  il  Tribunale amministrativo regionale della Campania ha
sollevato   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  terzo  comma,  del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370
(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale  insegnante  e  non  insegnante  delle scuole di istruzione
elementare,  secondaria  e  artistica),convertito  in legge 26 luglio
1970,  n. 576,  nella parte in cui non consente agli insegnanti delle
scuole  secondarie  di ottenere il riconoscimento del servizio svolto
nella   scuola   materna,   in   riferimento   agli   artt. 3   e  97
dellaCostituzione;
        che  il  giudice  rimettente  ritiene  che,  alla  luce della
rigorosa  e  letterale applicazione della norma impugnata, la domanda
della  ricorrente  vada  respinta,  poiche'  il  citato art. 1, terzo
comma,  del  decreto-legge n. 370 del 1970 consente il riconoscimento
del  servizio  precedentemente  prestato in qualita' di insegnante di
ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, mentre non cita
quello  svolto  nelle scuole materne, che viene, invece, riconosciuto
dal   successivo  art. 2  al  solo  personale  docente  delle  scuole
elementari statali;
        che,  a  conforto  delle  sue  conclusioni,  il giudice a quo
richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, da un
lato, le norme contenute nel decreto-legge n. 370 del 1970, in quanto
attributive  di  un  beneficio, avrebbero carattere eccezionale - per
cui  non  sarebbero  suscettibili  di  interpretazione  analogica  od
estensiva -  e, dall'altro, sarebbe decisivo l'argomento testuale che
si  ricava  sia  dalla specifica previsione dell'art. 1, terzo comma,
sia  dal confronto tra tale ultima norma e il successivo art. 2 dello
stesso decreto-legge;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Campania
segnala che non sono mancate pronunce del Consiglio di Stato di segno
contrario,  secondo  le  quali stante l'assimilazione esistente tra i
servizi  prestati  nella  scuola materna e quelli svolti nella scuola
elementare  occorrerebbe  seguire  una  interpretazione estensiva (in
quanto  piu'  conforme  alla  Costituzione)  della  norma  impugnata,
ricomprendendo  tra  quelli  riconoscibili  agli insegnanti di scuola
secondaria  anche  i  servizi  prestati  nelle scuole materne. In tal
senso  soccorrerebbe  anche  la  sentenza  della Corte costituzionale
n. 228  del  1986  che  ai  diversi  fini  della riconoscibilita' dei
servizi svolti negli istituti gestiti dall'Ente per le scuole materne
della Sardegna ha affermato che l'art. 2, secondo comma, del medesimo
d.   l.   n. 370  del  1970  deve  essere  interpretato  in  modo  da
ricomprendere  anche  i  servizi  sostanzialmente  identici  a quelli
espressamente elencati dalla norma;
        che,  tuttavia,  il  giudice  a  quo  ritiene  di  non  poter
interpretare estensivamente la norma impugnata e solleva questione di
legittimita'  costituzionale, che risulterebbe rilevante in quanto la
declaratoria  di incostituzionalita' condurrebbe all'accoglimento del
ricorso e non sarebbe manifestamente infondata;
        che  infatti,  secondo il ricorrente, la previsione normativa
sarebbe  contraddittoria  ed  irragionevole,  poiche' - ai fini della
valutazione   dei  servizi  pregressi  -  mentre  opera  una  duplice
equiparazione  tra  scuola secondaria e scuola elementare, da un lato
(art. 1),  e  tra  scuola  elementare  e  scuola  materna, dall'altro
(art. 2),  non  afferma  invece  la  stessa  equiparazione tra scuola
secondaria   e   scuola   materna,  come  dovrebbe  sillogisticamente
avvenire;
        che,  in  secondo  luogo,  la  norma  impugnata condurrebbe a
conseguenze  inaccettabili,  ponendo sullo stesso piano i docenti che
non  abbiano  svolto  alcun  servizio  pregresso e quelli che abbiano
prestato servizio nei ruoli della scuola materna;
        che,  soprattutto,  la diversita' di valutazione del servizio
pregresso, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o
nella scuola materna, sarebbe irragionevole alla luce della normativa
riguardante  la  scuola materna, elementare e secondaria, che prevede
un  sistema  di pressoche' totale equiparazione sia nello svolgimento
delle  carriere  e  nel  trattamento  economico, sia quanto al titolo
necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli;
        che, per i suesposti motivi, il giudice a quo ritiene violati
gli  artt. 3  e  97 Cost., pur se, riguardo al secondo parametro, non
fornisce una puntuale motivazione;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio l'insegnante ricorrente
davanti   al  Tribunale  amministrativo  regionale,  concludendo  per
l'accoglimento  della  questione  di  legittimita' costituzionale, ma
richiamando  anche la giurisprudenza amministrativa favorevole ad una
interpretazione estensiva della norma impugnata;
        che,  nell'ambito  di  un  altro  giudizio a quo il Tribunale
amministrativo regionale della Toscana ha sollevato analoga questione
di legittimita' costituzionale, relativa, oltre che all'art. 1, anche
all'art. 2  del  medesimo  d.l.  n. 370  del 1970 ed all'art. 485 del
decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado), che
riproduce quasi testualmente gli altri due articoli;
        che anche il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ritiene   di   dover   partire   da  un'interpretazione  letterale  e
restrittiva  della  norma  impugnata e, per i motivi gia' addotti dal
Tribunale  amministrativo regionale della Campania, non riscontra una
reale  diversita' tra l'insegnamento svolto nella scuola elementare e
quello prestato nella scuola materna, per cui reputa irragionevole la
distinzione  operata  dalla  legge  tra  gli  stessi,  ai  fini della
valutazione dei servizi pregressi;
        che nel solo giudizio introdotto dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Campania e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che "la Corte dichiari inammissibile e non fondata
la questione di legittimita' costituzionale";
        che,  in  una  successiva  memoria di deduzioni, l'Avvocatura
rileva  che  il  prevalente orientamento ermeneutico del Consiglio di
Stato  risulterebbe  ineccepibile  sul piano dell'interpretazione non
solo  letterale, ma anche logica dell'art. 1 del decreto-legge n. 370
del   1970:  contrariamente  a  quanto  affermato  nell'ordinanza  di
rimessione, detta norma non affermerebbe l'identita' dei vari tipi di
servizio  svolti  (nella  scuola  materna,  in  quella elementare, in
quella  secondaria),  ma solo la rilevanza di un insegnamento ai fini
del  consolidamento  nei  ruoli  di  altro  insegnamento prestato dal
medesimo docente;
        che  tuttavia,  per l'Avvocatura, sarebbe possibile anche una
interpretazione  estensiva  della  norma impugnata, tale da eliminare
ogni possibile contrasto con i principi costituzionali, come ritenuto
dal Consiglio di Stato in alcune sue decisioni.
    Considerato  che le due questioni di legittimita' costituzionale,
rimesse  rispettivamente dal Tribunale amministrativo regionale della
Campania  e dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sono
sostanzialmente  identiche,  per  cui  e'  opportuna  la riunione dei
relativigiudizi;
        che   i   giudici  a  quibus  sollevano  dette  questioni  di
costituzionalita'   in  quanto  interpretano  gli  artt. 1  e  2  del
decreto-legge  n. 370  del  1970 e l'art. 485 del decreto legislativo
n. 297  del  1994  in  modo  letterale  e restrittivo, pur segnalando
l'esistenza   di   un  orientamento  ermeneutico  estensivo  che,  se
recepito, consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti;
        che  anche  l'interpretazione  restrittiva delle disposizioni
impugnate  non  comporta  la  violazione dei parametri costituzionali
invocati,  non risultando manifestamente irragionevole, ne' contraria
al  buon  andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del
legislatore  di  valutare  diversamente  il  servizio  pregresso  dei
docenti  della  scuola  secondaria,  a seconda che sia stato prestato
nella  scuola  elementare  o  in  quella  materna,  alla  luce  della
diversita'   dell'insegnamento   impartito   in   questi   due  gradi
scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.