ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 11 della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537  (Interventi  correttivi di finanza
pubblica);3,  commi  5 e 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  21 settembre  1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul
riordino   dei   procedimenti  in  materia  di  riconoscimento  delle
minorazioni  civili  e  sulla  concessione  dei  benefici economici),
promossi  con  ordinanze  emesse il 23 novembre 1999 dal tribunale di
Prato, il 4 gennaio 2000 dal tribunale di Oristano, il 30 maggio 2000
dal  tribunale di Viterbo, il 12 e il 24 giugno 2000 dal tribunale di
Firenze  rispettivamente  iscritte ai nn. 59, 208, 582, 703 e 704 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 9, 21, 43 e 48, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2001  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  gli  avvocati  Antonio  Todaro  e  Carlo  De  Angelis  per
l'I.N.P.S.  e  l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che nel corso di diversi procedimenti aventi ad oggetto
la  spettanza  di  crediti  previdenziali  per  causa  di invalidita'
civile,  i  tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze,
con ordinanze di contenuto in larga parte coincidente rispettivamente
emesse  il  23 novembre  1999, il 4 gennaio, il 30 maggio, il 12 e il
24 giugno   2000,  hanno  sollevato  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 130   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59)  per  violazione  degli  artt.  76 e 77 della
Costituzione  e  che  il  tribunale  di  Oristano  -  il cui giudizio
riguarda   la   corresponsione   degli   interessi   legali  e  della
rivalutazione  monetaria  su  assegni  previdenziali  arretrati  - ha
sollevato   anche   questione  di  costituzionalita'  del  "combinato
disposto"  del  medesimo  art. 130 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  dell'art. 11  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi  di finanza pubblica), dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6,
comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994,   n. 698  (Regolamento  recante  norme  sul  riordinamento  dei
procedimenti  in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e
sulla concessione dei benefici economici), in relazione agli artt. 3,
38 e 97 della Costituzione;
        che,  secondo  i  giudici  a  quibus  l'art. 130  del decreto
legislativo  n. 112 del 1998 conferendo, al primo comma, all'Istituto
nazionale   della   previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  la  funzione  di
erogazione degli assegni previdenziali a titolo di invalidita' civile
a  partire  dal  centoventesimo  giorno  dall'entrata in vigore dello
stesso  decreto,  e  stabilendo,  al  terzo  comma, la legittimazione
passiva  dello  stesso  I.N.P.S. per tutti i provvedimenti concessori
non  assentiti dalle regioni, anche se "antecedenti al termine di cui
al  medesimo  comma  1",  violerebbe la legge di delegazione 15 marzo
1997,  n. 59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa), e quindi,
gli  artt.  76 e 77 della Costituzione, poiche' tale legge, secondo i
rimettenti,  autorizzerebbe il Governo esclusivamente al conferimento
di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  agli  enti locali, e non
potrebbe  essere  quindi applicata ad un ente nazionale quale appunto
e' l'I.N.P.S.;
        che   inoltre,  ad  avviso  del  tribunale  di  Oristano,  la
separazione  fra  la  fase di accertamento sanitario dell'invalidita'
civile  e  la  fase  di concessione dei relativi benefici economici -
prevista  dal  "combinato disposto" dei predetti artt. 130 del d.lgs.
n. 112  del  1998,  11  della legge n. 537 del 1993, 3, comma 5, e 6,
comma  4,  del  d.P.R.  n. 698 del 1994 - contrasterebbe con l'art. 3
della  Costituzione,  per  la  disparita' di trattamento tra soggetti
beneficiari   di  prestazioni  accertate  e  liquidate  dal  medesimo
I.N.P.S.  e  gli  invalidi civili, per i quali invece la procedura di
accertamento  e di liquidazione sarebbe molto piu' complessa, nonche'
per  irragionevolezza  in quanto lo stesso art. 11 della legge n. 537
prescrive  la  razionalizzazione  dei  procedimenti  in  materia; con
l'art. 38,  poiche' la dilatazione dei tempi delle relative procedure
vanificherebbe  la  funzione degli assegni previdenziali di rimediare
allo  stato  di necessita' determinato dalla invalidita' e infine con
l'art. 97,  per la distribuzione tra enti diversi delle competenze in
materia;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   di   "verificare   la   rilevanza"   della  questione  di
costituzionalita'   sulla   scelta   legislativa   di   separare   il
procedimento   di   accertamento   sanitario   dell'invalidita'   dal
procedimento  di  concessione  dei  benefici  economici, sollevata in
relazione  agli  artt. 3, 38 e 97 della Costituzione dal tribunale di
Oristano  nel  corso  di  un  giudizio  limitato al riconoscimento di
"accessori delle provvidenze gia' riconosciute";
        che  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri la
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 130 del d.lgs. n. 112 del
1998 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione e' infondata,
in  quanto  il fondo di gestione presso l'I.N.P.S., previsto da detta
disposizione ai fini della erogazione dei pagamenti in esame, riveste
"una funzione di mera cassa rispetto all'amministrazione competente",
conferita  all'I.N.P.S.  in  conseguenza  della  "soppressione  della
relativa  struttura amministrativa a livello centrale nell'ambito del
Ministero  dell'interno",  e  dalla  conseguente individuazione nello
stesso  I.N.P.S.  della "struttura organizzativa a livello nazionale,
idonea  a  garantire  l'esercizio di detta funzione in osservanza dei
fondamentali     principi    di    snellimento    ed    accelerazione
delleprocedure";
        che  si  e'  costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,  quale  parte dei giudizi principali, chiedendo che la Corte
costituzionale   dichiari  "anche  d'ufficio",  che  la  disposizione
impugnata  "deve  essere  interpretata  nel senso di ricondurre ad un
unico  centro  di  responsabilita'  le diverse competenze attualmente
frammentate   in   modo  incerto  fra  piu'  soggetti,  attribuendole
all'I.N.P.S.",   in  quanto,  a  suo  avviso,  "l'istituzione  presso
l'I.N.P.S.  di un fondo per l'erogazione non modifica sostanzialmente
l'impianto  della  legge  delega e il criterio di decentramento delle
prestazioni".
    Considerato  che  le  ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la
questione di costituzionalita' di una stessa disposizione di legge in
relazione  a  parametri in larga parte coincidenti, e che va pertanto
disposta la riunione dei relativi giudizi, affinche' siano decisi con
un'unica pronuncia;
        che la questione di costituzionalita' sollevata dal tribunale
di  Oristano,  in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione,
in   ordine   alla   previsione  legislativa  della  separazione  tra
l'accertamento   sanitario  dell'invalidita'  e  la  concessione  del
relativo  beneficio  economico  difetta  di pregiudizialita' rispetto
alla definizione del giudizio principale, il quale, avendo ad oggetto
"la  corresponsione  degli  interessi  legali sulle somme percepite a
titolo  di  indennita' di accompagnamento", non attiene alla fase ne'
dell'accertamento  sanitario ne' della concessione del provvedimento,
bensi'  attiene  puramente  alla  fase  della  erogazione del credito
previdenziale,  cosicche'  la  questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
        che   la  legge  n. 59  del  1997,  dopo  avere  individuato,
all'art. 1,  l'oggetto  della  delegazione legislativa al Governo nel
conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi "alle regioni e
agli  enti  locali",  specifica  detto  oggetto al successivo art. 3,
stabilendo  tra  l'altro, alla lettera g), che con i medesimi decreti
legislativi  di  cui  all'art. 1  della  legge  sono  "individuate le
modalita'  e  le  condizioni  per  il conferimento a idonee strutture
organizzative  di  funzioni e compiti che non richiedano, per la loro
natura,  l'esercizio  esclusivo  da  parte delle regioni e degli enti
locali";
        che  l'art. 130  del d.lgs. n. 112 del 1998, mentre, al comma
2,   attribuisce   alle   regioni  le  funzioni  di  concessione  dei
trattamenti  economici  a  favore  degli  invalidi civili, al comma 1
istituisce  presso  l'I.N.P.S.  un  fondo finalizzato alla erogazione
delle  relative  provvidenze,  il  quale  e' configurabile appunto in
conformita'  alla  previsione  dell'art. 3, lettera g) della legge di
delegazione  come struttura organizzativa ritenuta idonea dal Governo
allo  svolgimento  di  funzioni  e  compiti  che,  secondo  lo stesso
Governo,  non  richiedono per propria natura di venire esclusivamente
esercitati dalle autonomie territoriali, sicche' l'asserito contrasto
con  la  legge  di  delegazione  risulta  insussistente e la relativa
questione di costituzionalita' manifestamente infondata.