ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Montanari Vittorio e Sala Federico ed altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 45 dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione; che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al pignoramento della pensione erogata al debitore da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e che quest'ultimo ha fornito la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 del codice di procedura civile; che, ad avviso del rimettente, in base al quadro normativo vigente le pensioni non sono pignorabili se non per crediti di natura alimentare, e cio' a seguito della sentenza n. 1041 del 1988 di questa Corte; che detta limitazione, almeno in riferimento alla soglia di un quinto, pare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, qualora il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro (che nella specie vedeva l'attuale creditore nella posizione di lavoratore subordinato nei confronti dell'odierno debitore), poiche' in tal caso la limitazione si risolve nell'inadeguatezza della tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale; che tuttavia, sulla base della formulazione attuale della norma impugnata, il giudice a quo ritiene che il vincolo del pignoramento non possa essere mantenuto, sicche', contestualmente alla rimessione alla Corte della presente questione, egli ha ordinato all'INPS "di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento"; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Considerato che il giudice a quo nel rimettere a questa Corte la presente questione di legittimita' costituzionale, ha contemporaneamente ordinato all'INPS di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le sommesottoposte a pignoramento; che egli, assumendo tale decisione, ha gia' sostanzialmente applicato la norma impugnata, con cio' facendo venire meno il necessario requisito della pregiudizialita' che costituisce uno dei presupposti indispensabili per la corretta rimessione della questione incidentale di legittimita' costituzionale; che secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze n. 144, n. 94 e n. 40 del 1999), al giudice a quo e' precluso sollevare questioni di legittimita' costituzionale di norme delle quali egli abbia gia' fatto applicazione nel giudizio principale, configurando siffatta scelta una ragione di manifesta inammissibilita' della questione proposta; che, pertanto, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.