ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio
decreto-legge    4   ottobre   1935,   n. 1827   (Perfezionamento   e
coordinamento  legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  6  aprile  1936,  n. 1155, promosso con
ordinanza  emessa  il  5  luglio 2000 dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale  di  Milano  nel procedimento civile vertente tra Montanari
Vittorio  e  Sala  Federico ed altro, iscritta al n. 652 del registro
ordinanze   2000   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, 1a serie speciale, n. 45 dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento di espropriazione
presso  terzi  il  giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del
regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n. 1827  (Perfezionamento  e
coordinamento  legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  6  aprile 1936, n. 1155, in riferimento
agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione;
        che   nel  giudizio  a  quo  il  creditore  ha  proceduto  al
pignoramento   della   pensione   erogata   al   debitore   da  parte
dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale, e che quest'ultimo
ha  fornito  la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 del codice
di procedura civile;
        che,  ad  avviso  del rimettente, in base al quadro normativo
vigente le pensioni non sono pignorabili se non per crediti di natura
alimentare,  e  cio'  a  seguito  della  sentenza n. 1041 del 1988 di
questa Corte;
        che  detta  limitazione, almeno in riferimento alla soglia di
un  quinto,  pare  al  giudice  a  quo  in contrasto con gli invocati
parametri  costituzionali, qualora il credito per il quale si procede
ad  esecuzione  forzata  sia  originato  da  un pregresso rapporto di
lavoro  (che  nella specie vedeva l'attuale creditore nella posizione
di  lavoratore  subordinato  nei  confronti  dell'odierno  debitore),
poiche'  in  tal  caso  la  limitazione si risolve nell'inadeguatezza
della  tutela del diritto al lavoro ed alla retribuzione, di cui agli
artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale;
        che  tuttavia,  sulla  base  della formulazione attuale della
norma  impugnata,  il  giudice  a  quo  ritiene  che  il  vincolo del
pignoramento  non  possa  essere  mantenuto, sicche', contestualmente
alla rimessione alla Corte della presente questione, egli ha ordinato
all'INPS  "di  porre  a  disposizione del debitore esecutato tutte le
somme sottoposte a pignoramento";
        che   nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
    Considerato  che il giudice a quo nel rimettere a questa Corte la
presente     questione    di    legittimita'    costituzionale,    ha
contemporaneamente  ordinato  all'INPS  di  porre  a disposizione del
debitore esecutato tutte le sommesottoposte a pignoramento;
        che  egli,  assumendo tale decisione, ha gia' sostanzialmente
applicato  la  norma  impugnata,  con  cio'  facendo  venire  meno il
necessario  requisito  della pregiudizialita' che costituisce uno dei
presupposti indispensabili per la corretta rimessione della questione
incidentale di legittimita' costituzionale;
        che  secondo  costante  giurisprudenza di questa Corte (v. le
ordinanze  n. 144,  n. 94  e  n. 40  del  1999),  al giudice a quo e'
precluso  sollevare questioni di legittimita' costituzionale di norme
delle   quali   egli  abbia  gia'  fatto  applicazione  nel  giudizio
principale,  configurando  siffatta  scelta  una ragione di manifesta
inammissibilita' della questione proposta;
        che,  pertanto,  la presente questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.