ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 649 codice di
procedura  civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649
stesso  codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal
tribunale  di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione
Metalli S.r.l. ed altri e la Banca di Roma S.p.a., iscritta al n. 360
del  registro  ordinanze  2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo,  il  giudice  istruttore in funzione di giudice unico del
tribunale di Latina, con ordinanza del 14 febbraio 2000, ha sollevato
in   riferimento   all'art. 111,   primo   e   secondo  comma,  della
Costituzione,  come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre
1999,   n. 2   (Inserimento   dei   principi   del   giusto  processo
nell'art. 111   della   Costituzione)   questione   di   legittimita'
costituzionale:
        a)  "in  via  principale",  dell'art. 649 codice di procedura
civile,  nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice istruttore
possa  revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di
provvisoria  esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo concessa inaudita
altera parte ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile;
        b)   "in  via  subordinata",  del  combinato  disposto  degli
artt. 642,  655  e 649 codice di procedura civile, nella parte in cui
consente  al  creditore,  sulla  base  di  un provvedimento esecutivo
emesso  inaudita  altera  parte di iscrivere, sui beni dell'ingiunto,
ipoteca  giudiziale,  la  cui  disciplina  preclude dopo l'iscrizione
"ogni  intervento  interinale sulla sua efficacia", facendo permanere
gli  effetti  pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in
cui   questo,  a  contraddittorio  instaurato,  abbia  fornito  gravi
elementi di fondatezza della sua opposizione;
        che, seppure varie pronunce di questa Corte (sentenze n. 65 e
n. 200  del  1996;  ordinanza  n. 247 del 1996) hanno consolidato nel
diritto vivente il principio dell'irrevocabilita' ex tunc prima della
sentenza  che decida sull'opposizione, della provvisoria esecutivita'
del  decreto  ingiuntivo  concessa  ai  sensi dell'art. 642 codice di
procedura   civile,   il  rimettente  dubita  che  il  meccanismo  di
differimento del contraddittorio, proprio del procedimento monitorio,
sia  compatibile  con  i  principi  del  giusto  processo  di  cui al
novellato  art. 111  della  Costituzione, ove le norme denunciate non
consentano  al  debitore ingiunto, una volta instaurato il giudizio a
cognizione  piena,  di  ottenere  per gravi motivi, ancor prima della
decisione  di  merito,  l'integrale  rimozione ex tunc (degli effetti
provvisori   dell'esecutivita'  del  decreto  opposto,  a  suo  tempo
concessa inaudita altera parte); ovvero "in subordine" non inibiscano
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale (ai sensi dell'art. 2884 codice
civile  non  cancellabile  interinalmente,  ma solo con provvedimento
giudiziale definitivo);
        che,  quanto  alla  rilevanza  delle  sollevate questioni, il
giudice rimettente, dopo aver precisato che nella specie il creditore
aveva  iscritto  ipoteca  giudiziale  sulla  base del decreto opposto
(reso  esecutivo,  ai  sensi  dell'art. 642  codice procedura civile,
senza  previa  instaurazione  del  contraddittorio con il debitore) e
dopo  aver sospeso con effetti ex nunc - in accoglimento dell'istanza
presentata  in  via subordinata dal debitore opposto - l'esecutivita'
del  decreto  ingiuntivo,  osserva  che  soltanto  la declaratoria di
illegittimita'   costituzionale  delle  norme  denunciate  renderebbe
esaminabile,  prima  della  decisione  di  merito, l'istanza avanzata
dallo  stesso  debitore opponente, di revocare ex tunc la provvisoria
esecutivita' del decreto ingiuntivo;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza delle
sollevate questioni.
    Considerato   che  le  questioni,  l'una  subordinata  all'altra,
sottoposte  all'esame  della  Corte  concernono rispettivamente l'una
l'art. 649 codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che   il  giudice  istruttore  possa  revocare  ex  tunc  (oltre  che
sospendere  ex  nunc)  la  clausola  di  provvisoria esecutivita' del
decreto  ingiuntivo  opposto, concessa inaudita altera parte ai sensi
dell'art. 642  codice  di  procedura  civile,  e l'altra il combinato
disposto degli artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella
parte  in  cui  consente  al  creditore, sulla base della provvisoria
esecuzione, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale,
facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore
anche  nel  caso  in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli
elementi  di  fondatezza della sua opposizione; e cio' in riferimento
all'art. 111,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  quale
modificato  dalla  legge  costituzionale  23 novembre 1999, n. 2, la'
dove  stabilisce  che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le  parti,  in  condizioni  di  parita',  davanti  a  giudice terzo e
imparziale;
        che   la   questione   proposta   "in   via   principale"  e'
manifestamente  inammissibile  per  irrilevanza  in quanto, anche ove
fosse    accolta    introducendo    una    revocabilita'    ex   tunc
dell'esecutivita', non sarebbe idonea ad incidere nel giudizio a quo;
        che,  infatti,  il  giudice  rimettente  ha  adottato  in via
interinale   un   provvedimento  di  sospensione  "nelle  more  della
decisione  della  Corte  costituzionale",  riservandosi  in  caso  di
accoglimento   delle  questioni  di  costituzionalita'  di  esaminare
l'istanza di revoca ex tunc con la caducazione di tutti gli effetti;
        che  la  sospensione e' un provvedimento nominato, dichiarato
ex  lege  non  impugnabile  (art. 177  codice  di procedura civile) e
quindi non modificabile, ne' revocabile;
        che,  siccome  la  caducazione  degli effetti dell'esecuzione
costituirebbe comunque modifica vietata dell'ordinanza di sospensione
emessa  ex  art. 649  codice di procedura civile, deve ritenersi che,
con  l'emissione  di  tale ordinanza di sospensione, il giudice a quo
abbia  consumato  il  proprio  potere di provvedere in via interinale
sull'esecutivita' del titolo;
        che,  in  relazione alla questione subordinatamente proposta,
l'ordinanza  di rimessione non denuncia l'art. 2884 cod. civ. secondo
cui  l'ipoteca giudiziale puo' essere cancellata solo a seguito di un
giudicato o di altro provvedimento definitivo;
        che,  pertanto,  entrambe  le  questioni  sono manifestamente
inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.