ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria,   riapprovata   il   26 gennaio   1999,  recante  "Ulteriori
modificazioni  alla  legge  regionale  1o luglio  1994  n. 29  (Norme
regionali  per  la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio)",  promosso  con  ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato l'11 febbraio 1999, depositato in Cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 gennaio  2001  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Gigliola  Benghi per la
Regione Liguria.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale,
in  riferimento  all'art. 19  della  legge  11 febbraio  1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio),  questione di legittimita' costituzionale della
delibera  legislativa  recante  "Ulteriori  modificazioni  alla legge
regionale  1o luglio  1994  n. 29  (Norme regionali per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo venatorio)",
riapprovata  a maggioranza  assoluta  dal  Consiglio  regionale della
Liguria   nella  seduta  del  26 gennaio  1999,  nell'identico  testo
rinviato dal Governo con atto del 15 gennaio 1999.
    Ad avviso del ricorrente, l'impugnata delibera legislativa "detta
disposizioni  che  conferiscono  alla  Giunta  regionale un potere di
controllo   della  fauna  selvatica  ...  che  si  dovrebbe  svolgere
attraverso  procedure  diverse  da quelle previste dall'art. 19 della
legge  11 febbraio  1992  n. 157  e  in relazione ... ad una materia,
quale  l'elenco  delle specie cacciabili, di normale pertinenza della
normativa statale".
    La  disposizione  censurata  inserisce  il  comma 2-bis nel testo
dell'art. 36  della  legge  regionale  n. 29 del 1994, che al comma 2
disciplina  il  controllo  della  fauna  selvatica, prevedendo che le
Province - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela  del  suolo,  per motivi sanitari, per la selezione biologica,
per  la  tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle
produzioni  zoo-agro-forestali  ed  ittiche - provvedono al controllo
selettivo  della  fauna  selvatica  "mediante  l'utilizzo  di  metodi
ecologici";  lo  stesso  comma  2  dell'art. 36  prevede che, qualora
l'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia
di detti metodi, la Provincia puo' autorizzare piani di abbattimento,
destinati  ad essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
Province.
    Il   comma   2-bis   censurato  dal  Governo  integra  la  citata
disposizione  stabilendo  che,  "qualora  l'esigenza  di tutela delle
produzioni  zoo-agro-forestali  ed  ittiche  richieda  l'adozione  di
iniziative  volte  a  prevenire gravi danni alle colture, al bestiame
domestico,  ai  boschi, alla pesca ed alle acque, cosi' come previste
dall'art. 34,  comma  2  la  Giunta  regionale  procede  con  propria
deliberazione,   assunta   d'intesa   con  le  Province  interessate,
coordinando  detta  previsione  con  le norme del presente articolo e
tenendo  conto  del  d.P.C.m.  21 marzo  1997 e delle altre normative
nazionali e comunitarie vigenti in materia".
    L'introduzione  del  menzionato  comma  2-bis viene censurata dal
ricorrente  in  considerazione  del rinvio all'art. 34, comma 2, che,
tra l'altro, autorizza la Giunta regionale, d'intesa con le Province,
ad includere nell'elenco delle specie cacciabili dalla terza domenica
di settembre  al  31 dicembre  una serie di specie selvatiche (tra le
quali  il  passero,  lo storno, la gazza, la cornacchia, il corvo). A
questo  riguardo,  nel ricorso, si legge: "Il riferimento all'art. 34
comma 2 della legge regionale 1o luglio 1994 n. 29, per molti aspetti
incomprensibile  nel  contesto  normativo  dell'art. 36  della stessa
legge,  acquista  in tal modo un significato inequivoco. Il potere di
controllo venatorio, pacificamente spettante all'autorita' regionale,
viene piegato, attraverso l'atipicita' della procedura adottata, alla
finalita'  di  un  ampliamento  dell'elenco  regionale  delle  specie
cacciabili".
    Il  Presidente  del  Consiglio lamenta la violazione dell'art. 19
della  legge-quadro  n. 157  del  1992  ed  altresi',  richiamando la
sentenza  della  Corte costituzionale n. 272 del 1996, l'inosservanza
del principio che riserva allo Stato la regolamentazione delle specie
cacciabili,  giacche'  la legge regionale impugnata introdurrebbe una
nuova  categoria  di  interventi di controllo faunistico - diversi da
quelli,  di  competenza  provinciale, attuati nell'ambito di un piano
selettivo  da  sole  guardie  venatorie  previo  parere dell'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica  - "che si realizzano attraverso
generici  inserimenti  delle  specie  protette  nell'elenco regionale
delle  specie  cacciabili  da  parte della generalita' dei cacciatori
muniti di licenza".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  a questa Corte si e' costituita la
Regione  Liguria  per  chiedere  che  il  ricorso  del Presidente del
Consiglio sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.
    In  via  preliminare, la Regione eccepisce l'inammissibilita' del
ricorso  con  il  quale  e'  stata  impugnata la delibera legislativa
riapprovata   a maggioranza   assoluta  dal  Consiglio  regionale  il
26 gennaio  1999,  nell'identico  testo rinviato dal Governo con atto
del  15 gennaio  1999,  in  quanto  per  quest'ultimo  atto di rinvio
"mancava  radicalmente  il  presupposto". Ad avviso della resistente,
infatti,  il  testo  rinviato  in data 15 gennaio 1999 (approvato dal
Consiglio  regionale  con  delibera  del  22 dicembre 1998) risultava
modificato  rispetto ad una precedente delibera legislativa (adottata
il  3 novembre  1998,  e gia' oggetto di un primo rinvio governativo,
comunicato  alla  Regione  il  5 dicembre  1998)  al  solo  scopo  di
adeguarsi  al  rilievo,  formulato con il primo atto di rinvio, circa
l'inosservanza,  da  parte  della delibera legislativa del 3 novembre
1998, delle norme contenute nel d.P.C.m. 21 marzo 1997.
    La  resistente  si  duole  inoltre, da un lato, della coincidenza
solo  parziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, lamentando
quest'ultimo  anche  la  violazione  non rilevata in sede di rinvio -
della  riserva  di competenza statale in ordine alla regolamentazione
delle  specie  cacciabili;  dall'altro, della mancata indicazione, da
parte  del  ricorrente,  della  norma  costituzionale  violata  dalla
Regione.
    Nel  merito,  la  Regione  Liguria  esclude  innanzi tutto che la
disciplina censurata, che ha finalita' di controllo faunistico, abbia
"a  che vedere con l'inserimento di determinate specie nel calendario
venatorio",  a  norma  dell'art. 34,  comma  2, della legge regionale
n. 29   del   1994.  A  differenza  di  quanto  prevede  quest'ultima
disposizione,  si  osserva nell'atto di costituzione, "l'art. 36 [che
la  disposizione  censurata  integra, inserendovi il comma 2-bis] non
risolve  il  problema del danno alle colture consentendo l'inclusione
di  determinate  specie  non  cacciabili  nel calendario venatorio (e
quindi:  utilizzando  l'attivita' venatoria in corso quale metodo per
limitare  la sovrappopolazione di specie dannose all'agricoltura), ma
e'  norma  che regola con carattere di generalita' il controllo delle
specie  dannose,  al  di  la'  ed  indipendentemente  dalla  stagione
venatoria, e con l'utilizzo di metodi non necessariamente coincidenti
con l'abbattimento".
    Il comma 2-bis introdurrebbe la competenza della giunta regionale
in  luogo  di  quella  provinciale al fine dell'adozione di misure di
controllo  destinate  a prevenire "danni che - per la loro estensione
generalizzata - esorbitino dal territorio di una o piu' province, per
assurgere  a  fenomeno di portata regionale", come accade per i danni
alle  coltivazioni  di  olivi causati dallo storno, "per il controllo
del  quale  sono  risultati del tutto inadeguati gl'interventi finora
attuati da parte provinciale".
    A questo proposito, deduce la Regione resistente che "il prelievo
di  specie  non  cacciabili  non  avviene  (ne' lo potrebbe) mediante
inclusione   della   singola   specie   nell'elenco,   giacche'  cio'
consentirebbe  il  prelievo  con carattere di stabilita' per tutto il
tempo  collegato  alla  durata  dell'intera stagione venatoria, ma al
diverso  fine di controllare - quando se ne presenti la necessita', e
con  le  modalita'  descritte al secondo comma del medesimo art. 36 -
una  specie  faunistica che sta causando danno alle colture". Sarebbe
proprio l'esplicito riferimento alla necessita' di coordinamento "con
le  norme del presente articolo", contenuto nella stessa disposizione
censurata,  a  garantire  il  rispetto della procedura che prevede il
previo  parere  dell'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica e la
eventuale predisposizione di un piano di abbattimento.
    In  merito al riferimento, contenuto anch'esso nella disposizione
censurata,  all'art. 34,  comma  2,  della  legge regionale n. 29 del
1994,  la  Regione  afferma  che tale rinvio "serve solo a richiamare
l'identita' dei presupposti di fatto delle due fattispecie (esistenza
di danni all'agricoltura o al bestiame)".

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, il
Governo  ha  sollevato  in via principale, in riferimento all'art. 19
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di
legittimita'   costituzionale   della  delibera  legislativa  recante
"Ulteriori  modificazioni  alla  legge regionale 1o luglio 1994 n. 29
(Norme  regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per  il  prelievo venatorio)", riapprovata a maggioranza assoluta dal
Consiglio  regionale  della Liguria nella seduta del 26 gennaio 1999,
nell'identico  testo  rinviato  dal  Governo  con atto del 15 gennaio
1999.  Nel  ricorso,  si  deduce  tra l'altro la violazione, da parte
della  Regione,  della  riserva  di  competenza statale in materia di
regolamentazione  delle  specie  cacciabili,  profilo non esplicitato
nell'atto di rinvio.
    2. - In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, sollevata
dalla resistente, di inammissibilita' dell'impugnativa del Governo in
quanto  successiva  ad  un atto di rinvio illegittimamente reiterato,
per il quale "mancava radicalmente il presupposto".
    L'impugnata  delibera  legislativa e' la terza di una sequenza di
tre   delibere   di  contenuto  omogeneo,  in  materia  di  controllo
faunistico,  recanti  modificazioni  alla  legge  regionale 1o luglio
1994,  n. 29:  la  prima,  del 3 novembre 1998, e' stata rinviata dal
Governo  con  atto  comunicato  alla  Regione  il 5 dicembre 1998; la
seconda,  adottata a maggioranza assoluta il 22 dicembre 1998, che ha
modificato  il  testo approvato il 3 novembre nella parte oggetto dei
rilievi  formulati  dal  Governo,  ed in relazione a tali rilievi, ha
provocato,  anziche'  l'impugnazione  da  parte del Governo, un nuovo
rinvio,  in  data  15 gennaio  1999;  la  terza delibera legislativa,
impugnata  nel  presente  giudizio  costituzionale, e' stata adottata
a maggioranza  assoluta  dal Consiglio regionale il 26 gennaio 1999 e
non   apporta   modifiche   alla  precedente.  Senonche',  deduce  la
resistente,   a   giustificazione   del  secondo  rinvio  governativo
difettava il requisito della novita' della seconda delibera, cio' che
si   rifletterebbe  sull'atto  introduttivo  del  presente  giudizio,
determinandone l'inammissibilita'.
    L'eccezione non e' fondata.
    Questa Corte e' chiamata a valutare se sia ammissibile il ricorso
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il quale e' stata
impugnata  la  delibera  legislativa recante "Ulteriori modificazioni
alla  legge  regionale  1o luglio  1994 n. 29 (Norme regionali per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio)",   riapprovata   a maggioranza   assoluta  dal  Consiglio
regionale il 26 gennaio 1999 nell'identico testo rinviato dal Governo
con  atto  del  15 gennaio  1999,  giacche' il testo rinviato in data
15 gennaio  1999  (approvato dal Consiglio regionale con delibera del
22 dicembre 1998) sarebbe stato modificato rispetto ad una precedente
delibera  legislativa (adottata il 3 novembre 1998, e gia' oggetto di
un  primo  rinvio  governativo, comunicato alla Regione il 5 dicembre
1998)  al  solo scopo di adeguarsi al rilievo, formulato con il primo
atto  di  rinvio,  circa  l'inosservanza,  da  parte  della  delibera
legislativa  del  3 novembre 1998, delle norme contenute nel d.P.C.m.
21 marzo 1997.
    La  difesa della Regione muove dalla premessa secondo la quale il
Governo  non  avrebbe  potuto,  dopo  la riapprovazione a maggioranza
assoluta  in data 22 dicembre 1998, reiterare il rinvio. In base alla
consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  seconda delibera
legislativa  non  poteva  considerarsi "nuova" in quanto le modifiche
apportate   dalla   Regione   alla  prima  delibera  concernevano  la
disposizione  censurata  con il primo rinvio e risultavano introdotte
proprio  allo  scopo  di  accogliere e superare i rilievi governativi
(v.,  ex  plurimis  sentenze  nn. 260 del 1995; 359 del 1994; 287 del
1994;  158  del  1988).  In  tale  frangente,  il  Governo, ritenendo
inappaganti  le  modifiche  operate  dalla  Regione,  avrebbe  dovuto
impugnare  la  delibera  nel  termine  previsto  dall'art. 127  della
Costituzione.
    In  piu'  di  un'occasione,  questa  Corte  ha gia' avuto modo di
precisare  che  il  sistema previsto dall'art. 127 della Costituzione
presuppone,  da  un  lato,  che  il  Consiglio regionale, ove intenda
superare  l'ostacolo  costituito dal rinvio governativo, riapprovi la
legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo,
di  fronte  ad  una legge non nuova, possa solo proporre questione di
legittimita'  costituzionale  dinanzi a questa Corte (sentenza n. 287
del 1994; v. anche la sentenza n. 154 del 1990).
    Ma  tale  premessa  non  puo' indurre a ritenere inoppugnabile la
terza  delibera  legislativa, adottata a maggioranza assoluta, per la
ritenuta  inammissibilita'  del  ricorso  successivo  ad  un  secondo
rinvio. La Regione, piuttosto, di fronte alla reiterazione del rinvio
governativo  di  una legge sprovvista, in base ai criteri individuati
dalla  richiamata  giurisprudenza  costituzionale,  del  carattere di
novita',  avrebbe  potuto  difendere  la  propria  sfera di autonomia
sollevando  conflitto  di  attribuzione  davanti  a  questa Corte, in
relazione   all'atto   di   rinvio   ritenuto   lesivo.   L'ulteriore
riapprovazione a maggioranza assoluta della legge nuovamente rinviata
necessariamente  riapre  l'iter  procedimentale  di  cui all'art. 127
della Costituzione.
    3.   -   L'eccezione   di  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata in riferimento al principio che
riserva  allo  Stato la competenza in materia di individuazione delle
specie  cacciabili  e  di variazione dei relativi elenchi deve invece
essere  accolta,  non  trovando tale motivo del ricorso la necessaria
corrispondenza in rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio.
    4. - Passando allo scrutinio nel merito della questione sollevata
in  riferimento  all'art. 19  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157,
assunto a parametro interposto in quanto principio fondamentale della
materia  a  norma  dell'art. 117  della  Costituzione,  il ricorrente
assume  l'incostituzionalita'  dell'impugnata  delibera  legislativa,
nella  parte  in  cui inserisce il comma 2-bis nel testo dell'art. 36
della  legge  regionale  n. 29  del  1994  (il  quale,  al  comma  2,
disciplina  il  controllo  selettivo  della  fauna  selvatica in modo
sostanzialmente  conforme  all'invocato  art. 19  della  legge-quadro
n. 157  del  1992)  per  disporre  che, "qualora l'esigenza di tutela
delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche richieda l'adozione di
iniziative  volte  a  prevenire gravi danni alle colture, al bestiame
domestico,  ai  boschi, alla pesca ed alle acque, cosi' come previste
dall'art. 34,  comma  2,  la  Giunta  regionale  procede  con propria
deliberazione, assunta d'intesa con le Province interessate".
    Cio',   ad   avviso  del  ricorrente,  autorizzerebbe  la  Giunta
regionale  ad includere nell'elenco delle specie cacciabili una serie
di  specie selvatiche (passero, storno, gazza, cornacchia, corvo) non
piu'  ammesse  al prelievo venatorio in seguito all'entrata in vigore
del d.P.C.m. 21 marzo 1997, introducendo cosi' una nuova categoria di
interventi  di  controllo  faunistico  "che  si realizzano attraverso
generici  inserimenti  delle  specie  protette  nell'elenco regionale
delle  specie  cacciabili  da  parte della generalita' dei cacciatori
muniti  di  licenza",  interventi  diversi  da  quelli, di competenza
provinciale,  attuati  nell'ambito  di  un  piano  selettivo, da sole
guardie venatorie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
    La questione e' fondata.
    L'art. 19,  comma  2, della legge n. 157 del 1992, prevede che le
Regioni,  per  la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela  del  suolo,  per motivi sanitari, per la selezione biologica,
per  la  tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle
produzioni  zoo-agro-forestali  ed  ittiche,  provvedono al controllo
delle  specie  di  fauna  selvatica,  anche  nelle  zone vietate alla
caccia.   Il   legislatore  statale  specifica  che  tale  controllo,
esercitato   selettivamente,   viene   praticato  di  norma  mediante
l'utilizzo  di  metodi  ecologici,  su parere dell'Istituto nazionale
della fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento
destinati  ad essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni   provinciali.   Queste   ultime   potranno  altresi'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano
i   piani   medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per  l'esercizio
venatorio,  nonche'  delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio.
    Non  v'e' dubbio, innanzi tutto, che l'art. 19 della legge quadro
n. 157  del 1992, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di
controllo  faunistico,  costituisce  un  principio fondamentale della
materia   a   norma   dell'art. 117   della   Costituzione,  tale  da
condizionare  e vincolare la potesta' legislativa regionale: non solo
per  la  sua  collocazione  all'interno  della  legge quadro e per il
rilievo  generale  dei  criteri  in  esso  contenuti,  frutto  di una
valutazione  del  legislatore  statale  di idoneita' e adeguatezza di
tali  misure  rispetto  alle  finalita',  ivi indicate, del controllo
faunistico;  ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla
disciplina  del  controllo  faunistico  di  cui alla precedente legge
cornice  27 dicembre  1977,  n. 968 (Principi generali e disposizioni
per  la  protezione  e  la  tutela  della fauna e la disciplina della
caccia)  -  che  all'art. 12  non  precludeva  la  partecipazione dei
cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) all'esecuzione dei
piani  di  abbattimento  destinati  al  controllo  selettivo  - e per
l'inerenza   della   disposizione  invocata  dal  Governo  a  materia
contemplata  dalla  normativa comunitaria in tema di protezione delle
specie  selvatiche.  La  rigorosa disciplina del controllo faunistico
recata   dall'art. 19   della   legge  n. 157  del  1992  e'  infatti
strettamente  connessa  all'ambito  di  operativita'  della direttiva
79/409/CEE,  concernente la conservazione degli uccelli selvatici (v.
sentenza n. 168 del 1999).
    Il  generico richiamo, contenuto nella disposizione censurata, al
d.P.C.m. 21 marzo 1997, alle "altre normative nazionali e comunitarie
vigenti"  e  alla necessita' di coordinamento delle iniziative di cui
all'art. 34,  comma  2,  "con  le  norme  del presente articolo", non
garantisce   di   per   se'   ne'  il  rispetto  della  procedura  di
consultazione  dell'INFS il cui ruolo, nel quadro delle competenze in
materia  di protezione della fauna e caccia, e' stato da questa Corte
riconosciuto  come decisivo in varie occasioni (v. le sentenze nn. 53
del  2000;  272  del  1996;  248  e 35 del 1995) ne' l'osservanza del
procedimento   previsto   dall'invocato   art. 19  nel  caso  in  cui
l'Istituto  verifichi  l'inefficacia  dei metodi ecologici, per altro
sostanzialmente riprodotto nel comma 2 dell'art. 36 della legge della
Regione   Liguria  n. 29  del  1994,  che  ne  rimette  l'attivazione
all'iniziativa delle province.
    Il   rinvio  all'art. 34  della  medesima  legge  regionale,  che
l'impugnata delibera inserisce nel corpo dell'art. 36, non puo' avere
altro  significato  che  quello  di  consentire  -  sia  pure  in via
derogatoria  e  allo  scopo  di  prevenire danni alle colture e altri
eventi  dannosi - la caccia alle specie selvatiche enumerate al comma
2 dello stesso art. 34, il quale include piu' di una specie sottratta
dagli  elenchi  delle  specie cacciabili dal citato d.P.C.m. 21 marzo
1997.
    Del  resto,  che  la  disciplina regionale denunciata riguardi lo
storno,   non   piu'   ammesso  al  prelievo  venatorio  dal  momento
dell'entrata in vigore del citato decreto di variazione degli elenchi
delle  specie  cacciabili,  risulta in termini espliciti dalla stessa
memoria di costituzione della Regione; che la delibera denunciata sia
diretta a consentire una forma di controllo la caccia di selezione ad
opera  della generalita' dei cacciatori - non consentita dall'art. 19
della  legge quadro e dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale,
che  ne riproduce il disposto, risulta poi dalla circostanza che, per
l'esecuzione  di  piani di abbattimento degli storni nel rispetto dei
principi  fondamentali  della  legge quadro, puo' ritenersi del tutto
adeguata  la  disciplina  gia' contenuta nell'art. 19, comma 2, della
legge quadro e nell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 29 del
1994.  E  cio',  indipendentemente  dalla  modifica  che  l'impugnata
delibera  legislativa  intende  apportare,  con  l'aggiunta del comma
2-bis  che,  agli invocati fini di controllo faunistico, risulterebbe
comunque superfluo.
    Quanto    precede    impone    di   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale   della   delibera   legislativa   recante  "Ulteriori
modificazioni  alla  legge  regionale  1o luglio  1994  n. 29  (Norme
regionali  per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo   venatorio)",   riapprovata   a maggioranza   assoluta  dal
Consiglio  regionale  della Liguria nella seduta del 26 gennaio 1999,
nell'identico  testo  rinviato  dal  Governo  con atto del 15 gennaio
1999,  per  contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157.