ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di pace di Noto nel procedimento civile vertente tra G. I. e il comune di Noto, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti l'atto di costituzione del comune di Noto nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Uditi l'avvocato Andrea Guarino per il comune di Noto e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il giudice di pace di Noto, con ordinanza emessa il 30 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel comune di Avola anziche' in quello di Noto; che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale l'attore ha chiesto che il comune di Noto fosse "dichiarato inadempiente" al contratto di appalto per la pulizia di locali adibiti, tra l'altro, a sede dell'ufficio della locale sezione distaccata di pretura; che il giudice rimettente richiama nell'ordinanza le argomentazioni dell'attore, secondo cui le norme impugnate contrasterebbero in primo luogo con i criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, lettera i) della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, in quanto disattenderebbero i risultati ottenuti mediante l'applicazione dei criteri oggettivi relativi all'individuazione delle sedi delle sezioni distaccate dei tribunali; che l'individuazione per legge delle sezioni distaccate comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'autorita' di governo, determinando anche un'ingiustificata disparita' di trattamento tra l'ipotesi della prima istituzione e quella della successiva modificazione, in assenza di una specifica direttiva della legge delega ed in violazione del diritto di difesa dei cittadini, degli enti e delle formazioni sociali interessate; che la scelta della sede di Avola, avente scarsissima consistenza ed un bacino di utenza notevolmente piu' ridotto di quello di Noto, sarebbe infine irragionevole, in relazione alle finalita' della delega legislativa, tendente a realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari; che, nel giudizio dinanzi alla Corte, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; che si e' inoltre costituito il comune di Noto, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza di rimessione; che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria, nella quale, premesso che l'istituzione per legge delle sezioni distaccate e' giustificata dalle esigenze di attualita' ed immediatezza emergenti dalla contestuale redazione delle norme e delle tabelle, osserva che tale scelta, cosi' come l'individuazione della sede di Avola, recepisce le indicazioni contenute nei pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di pace di Noto ha ad oggetto l'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel comune di Avola anziche' in quello di Noto; che nel giudizio principale e' stata chiesta la condanna del comune di Noto al risarcimento del presunto danno subito da un'impresa appaltatrice del servizio di pulizia dei locali destinati a sede degli uffici comunali per effetto della riduzione della prestazione convenuta, disposta dal comune a seguito della soppressione della locale sezione distaccata di pretura; che ai fini della decisione della controversia il giudice rimettente non puo' fare applicazione delle norme impugnate, in quanto la mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale potrebbe costituire al massimo un motivo della cessazione del servizio di pulizia, come tale irrilevante; che la questione di legittimita' costituzionale e' pertanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, e va dichiarata manifestamente inammissibile.