ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge
della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante "Norme
sull'ordinamento   degli  enti  locali",  promosso  con  ricorso  del
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana, notificato il
15 dicembre  2000,  depositato  in  cancelleria  il  21 successivo ed
iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 15 dicembre 2000 e depositato il successivo
21 dicembre,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 28  della  legge  regionale  approvata  il  7 dicembre 2000
(d.d.l.  nn. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII
I stralcio), recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
        che  l'articolo  impugnato prevede che "le aree metropolitane
di  cui  all'art. 19  della  legge  regionale  6 marzo  1986, n. 9 si
intendono  istituite  ad  ogni  effetto  di  legge  sin dalla data di
pubblicazione   dei   decreti   del   Presidente   della  Regione  di
individuazione delle medesime";
        che,   secondo   il  ricorrente,  l'intento  sotteso  a  tale
disposizione  e'  quello  di  legittimare  con  una  fictio  legis la
corresponsione,   fin  dal  momento  dell'individuazione  delle  aree
metropolitane,  dell'indennita maggiorata  di carica e di presenza ai
titolari  degli  organi  dei  comuni  e delle province nelle province
regionali  che  ricomprendono aree metropolitane, indennita' prevista
dall'art. 52   della   legge   regionale  1o settembre  1993,  n. 26,
modificata dall'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41,
venendo con cio' anche ad interferire in procedimenti giurisdizionali
in corso, relativi a provvedimenti di recupero di somme corrisposte a
tale titolo;
        che,  sempre  secondo il ricorrente, la disposizione, sia che
la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non
conformi   alle   vigenti  leggi,  sia  che  la  si  consideri  quale
affermazione  pleonastica  rispetto  alla  normativa  regionale  gia'
esistente, sarebbe comunque incostituzionale, essendo censurabile nel
primo caso per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione,
e  nel  secondo  caso per illogicita' manifesta ex artt. 3 e 97 della
Costituzione;
        che la Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio;
        che  con  successiva  memoria  il  Commissario  dello  Stato,
rilevato  che  il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la
delibera  legislativa in esame come legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 30  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 61   del  23 dicembre  2000),  con  omissione  della  disposizione
impugnata,  ha  chiesto  che  sia  dichiarata  cessata la materia del
contendere.
    Considerato  che,  dopo  la  proposizione  del  ricorso, la legge
regionale    approvata    il    7 dicembre   2000,   recante   "Norme
sull'ordinamento   degli   enti  locali",  e'  stata  promulgata  dal
Presidente  della  Regione  con  omissione  dell'art. 28,  oggetto di
censura, sicche' risulta definitivamente preclusa la possibilita' che
sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
        che,  in  conformita' della costante giurisprudenza di questa
Corte  (da  ultimo,  ordinanze nn. 381 e 382 del 2000), deve pertanto
ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.