IL TRIBUNALE


                          Rilevato in fatto

    Che  in data 1o febbraio 2001 veniva decretata dal prefetto della
provincia   di   Milano   (e  notificata  dalla  questura  di  Milano
all'interessato) l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, di
Aroch  Hicham  alias  Arrouch Hichman, nato in Marocco il 14 febbraio
1980   avente  cittadinanza  marocchina,  asseritamente  entrato  nel
territorio  dello  Stato  in data 1999 attraversando il confine nella
zona  di  Brindisi, trovato in Milano privo di documenti sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici;
    Che  il  questore  della  provincia di Milano in data 1o febbraio
2001  disponeva  il  trattenimento  presso  il  centro  di permanenza
temporanea e assistenza "Arcangelo Corelli" in Milano sul presupposto
che dovesse procedersi all'accompagnamento alla frontiera e che:
        era  necessario  procedere  ad  accertamenti supplementari in
ordine alla nazionalita/identita';
        era necessario acquisire un valido documento per l'espatrio;
        non  era  immediatamente  disponibile  idoneo vettore o altro
mezzo di trasporto;
    Che  il  provvedimento di trattenimento veniva notificato in pari
data  all'interessato e gli atti venivano trasmessi il successivo per
la convalida;

                         Ritenuto in diritto

    Che  dall'esame  degli  atti  trasmessi  risultano  sussistenti i
presupposti per la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 13,
comma 4, d.lgs n. 286/1998;
    Che  il  provvedimento  di convalida comporterebbe, quale effetto
automatico,  la  permanenza  nel centro per un periodo di complessivi
venti  giorni  ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs cit., tranne che
il  questore  non  possaeseguire  l'espulsione prima di tale termine,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice  (ultimo  inciso,
comma 5 cit.);
    Che  ad  avviso  di  questo  giudice  appare  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale della norma
citata in relazione all'art. 13 della Costituzione;
    Che la questione e' rilevante nel presente procedimento dovendosi
applicare   in   concreto   la   disposizione   sulla  convalida  del
trattenimento,   che   implicherebbe   l'effetto   automatico   della
permanenza  nel  centro per il periodo di complessivi venti giorni (o
per  un  periodo  piu' breve in relazione ai tempi in cui l'autorita'
amministrativa  riesce  a  rimuovere gli ostacoli che si frapponevano
all'accompagnamento immediato alla frontiera);
    Che  la  permanenza  nel  centro  e' connotata da restrizioni che
incidono sulla liberta' personale;
    Che  la  garanzia  costituzionale  della  liberta'  personale  e'
riconosciuta anche ai non cittadini;
    Che l'art. 13 della Costituzione impone una riserva di legge e di
giurisdizione  per  i  provvedimenti  che importino restrizione della
liberta' personale;
    Che  solo  in  casi  eccezionali di necessita' e urgenza indicati
tassativamente  dalla legge e' consentita l'adozione di provvedimenti
provvisori  da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per
la convalida entro le successive quarantotto ore;
    Che   pertanto   sono   conformi  al  dettato  costituzionale  le
previsioni   legislative  che  riguardano  casi  eccezionali  in  cui
l'autorita'  giudiziaria convalida il provvedimento provvisorio della
pubblica sicurezza nei termini perentori suindicati;
    Che invece non appare conforme alla garanzia costituzionale della
liberta'  personale  la  previsione  legislativa  di un provvedimento
restrittivo  dell'autorita'  amministrativa, che, all'infuori di ogni
valutazione  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria in ordine all'an,
alla  durata, alla permanenza dei presupposti del provvedimento anche
dopo la sua convalida, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo
delle novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione.