IL TRIBUNALE Rilevato in fatto Che in data 1o febbraio 2001 veniva decretata dal prefetto della provincia di Milano (e notificata dalla questura di Milano all'interessato) l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, di Aroch Hicham alias Arrouch Hichman, nato in Marocco il 14 febbraio 1980 avente cittadinanza marocchina, asseritamente entrato nel territorio dello Stato in data 1999 attraversando il confine nella zona di Brindisi, trovato in Milano privo di documenti sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; Che il questore della provincia di Milano in data 1o febbraio 2001 disponeva il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza "Arcangelo Corelli" in Milano sul presupposto che dovesse procedersi all'accompagnamento alla frontiera e che: era necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla nazionalita/identita'; era necessario acquisire un valido documento per l'espatrio; non era immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; Che il provvedimento di trattenimento veniva notificato in pari data all'interessato e gli atti venivano trasmessi il successivo per la convalida; Ritenuto in diritto Che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti i presupposti per la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs n. 286/1998; Che il provvedimento di convalida comporterebbe, quale effetto automatico, la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs cit., tranne che il questore non possaeseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice (ultimo inciso, comma 5 cit.); Che ad avviso di questo giudice appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma citata in relazione all'art. 13 della Costituzione; Che la questione e' rilevante nel presente procedimento dovendosi applicare in concreto la disposizione sulla convalida del trattenimento, che implicherebbe l'effetto automatico della permanenza nel centro per il periodo di complessivi venti giorni (o per un periodo piu' breve in relazione ai tempi in cui l'autorita' amministrativa riesce a rimuovere gli ostacoli che si frapponevano all'accompagnamento immediato alla frontiera); Che la permanenza nel centro e' connotata da restrizioni che incidono sulla liberta' personale; Che la garanzia costituzionale della liberta' personale e' riconosciuta anche ai non cittadini; Che l'art. 13 della Costituzione impone una riserva di legge e di giurisdizione per i provvedimenti che importino restrizione della liberta' personale; Che solo in casi eccezionali di necessita' e urgenza indicati tassativamente dalla legge e' consentita l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida entro le successive quarantotto ore; Che pertanto sono conformi al dettato costituzionale le previsioni legislative che riguardano casi eccezionali in cui l'autorita' giudiziaria convalida il provvedimento provvisorio della pubblica sicurezza nei termini perentori suindicati; Che invece non appare conforme alla garanzia costituzionale della liberta' personale la previsione legislativa di un provvedimento restrittivo dell'autorita' amministrativa, che, all'infuori di ogni valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria in ordine all'an, alla durata, alla permanenza dei presupposti del provvedimento anche dopo la sua convalida, protrae i suoi effetti oltre il limite massimo delle novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione.