ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 195, quarto
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza  emessa  il  7 ottobre  1999  dal  tribunale  di  Udine nel
procedimento  civile  proposto  dal  Centro  regionale  servizi (CRS)
contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri,
iscritta  al  n. 162  del  registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 17,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 maggio  2001  il  giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Nel corso di un giudizio di opposizione contro una sentenza
dichiarativa  dello  stato  di insolvenza, il tribunale di Udine, con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   24   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 195,   quarto  comma,  del  regio  decreto
16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina  del  fallimento, del concordato
preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per
fare  opposizione  contro  la  sentenza  che  dichiara  lo  stato  di
insolvenza    di    un'impresa   soggetta   a   liquidazione   coatta
amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione
invece che da quella di notificazione della sentenza.
    Premessa  la  rilevanza della questione - in quanto il giudizio a
quo  ha  ad oggetto una opposizione proposta dall'impresa della quale
e'  stato  dichiarato  lo  stato  di insolvenza entro i trenta giorni
dalla  notificazione  della  sentenza  ma  oltre il trentesimo giorno
dalla  sua affissione - il rimettente osserva come l'affissione della
sentenza  e'  un  mezzo  di pubblicita' che crea una mera presunzione
legale  di conoscenza dell'atto. La previsione di notificazione della
sentenza,  pur  contenuta nel terzo comma dello stesso art. 195 della
legge  fallimentare,  non  offrirebbe, d'altro canto, certezza che il
debitore   sia  posto  in  condizione  di  conoscere  tempestivamente
l'avvenuta  dichiarazione  dello  stato  di insolvenza, in quanto nel
sistema  della legge non e' prescritta l'anteriorita' o simultaneita'
di detta notificazione rispetto all'affissione.
    Il   ricorso   all'affissione,   quale   mezzo  di  comunicazione
dell'atto,  troverebbe,  dunque,  giustificazione  -  ad  avviso  del
rimettente  -  nei  soli  casi  in  cui,  per il rilevante numero dei
destinatari  o  per  la  difficolta' di individuarli tutti, si riveli
concretamente   impossibile  il  ricorso  a  forme  di  comunicazione
diretta,  ma non certo quando il destinatario sia, come nella specie,
sicuramente ed agevolmente identificabile.
    La  norma  impugnata risulterebbe, pertanto, in contrasto sia con
il   principio   di   eguaglianza   di   cui  all'art. 3  Cost.,  per
l'ingiustificata  equiparazione, ai fini della decorrenza del termine
per  l'opposizione, tra l'impresa di cui viene dichiarato lo stato di
insolvenza e qualsiasi altro interessato, genericamente indicato, sia
con  il  diritto  di  difesa  tutelato  dall'art. 24  Cost.,  per  il
pregiudizio  che  ne  deriva  all'effettivita'  del diritto di difesa
dell'impresa medesima.
    Ricorda,  da  ultimo,  il  rimettente  come  la  Corte abbia gia'
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di numerose altre norme
della  legge  fallimentare,  proprio  nella parte in cui prevedevano,
anche  per il debitore, il decorso di termini decadenziali dalla data
di affissione del provvedimento oggetto di impugnazione.
    2.  -  Si  e'  costituito  in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS), creditore istante convenuto nel giudizio
di opposizione, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o
di infondatezza della questione.
    Ad  avviso  della  parte,  la  questione  sarebbe irrilevante nel
giudizio  a  quo  in  quanto, essendo stata la sentenza notificata il
giorno  successivo  a quello di affissione, l'impresa avrebbe potuto,
con  l'ordinaria  diligenza,  accertare  tempestivamente  la  data di
affissione ai fini della proposizione dell'opposizione.
    La  questione  sarebbe, comunque, infondata nel merito essendo il
termine,  di  trenta  giorni,  fissato  per l'opposizione dalla norma
impugnata,  talmente  ampio  da  evitare qualsiasi compromissione del
diritto  di difesa, considerato anche che il terzo comma dello stesso
art. 195  della  legge  fallimentare  comunque prevede - a differenza
dell'art. 18  della  medesima  legge, dichiarato illegittimo in parte
qua  con  sentenza  n. 151  del  1980  - unitamente all'affissione la
notificazione della sentenza.

                       Considerato in diritto

    1. -  Il tribunale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24    della    Costituzione,    della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 195,  quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa),  nella  parte  in  cui  dispone  che  il termine per
proporre  opposizione  contro  la  sentenza  che dichiara lo stato di
insolvenza    di    un'impresa   soggetta   a   liquidazione   coatta
amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione
della sentenza invece che da quella di notificazione.
    2. -   L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
eccepisce  preliminarmente  l'inammissibilita'  della  questione, per
difetto   di  rilevanza,  in  quanto  -  nel  caso  di  specie  -  la
notificazione  all'impresa della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza   sarebbe  avvenuta  il  giorno  successivo  a  quello  di
affissione,  cosicche'  l'impresa  stessa  avrebbe  potuto, usando la
normale  diligenza,  accertare tempestivamente la data di affissione,
dies a quo per la proposizione dell'opposizione.
    L'eccezione   e'   priva  di  fondamento,  in  quanto  la  natura
decadenziale  del termine per proporre opposizione priva all'evidenza
di   qualsiasi   rilievo   lo   stato  soggettivo  dell'opponente  e,
conseguentemente, la sua eventuale negligenza nell'accertamento della
(data di) affissione della sentenza.
    3. - Nel merito, la questione e' fondata.
    3.1. -  L'art. 195  della  legge fallimentare, pur prevedendo, al
terzo  comma,  che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa venga non
solo  affissa ma anche notificata, al successivo comma dispone che il
termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre
per  ogni interessato, compresa quindi l'impresa della quale e' stato
dichiarato lo stato di insolvenza, dalla data di affissione.
    Al  riguardo  questa  Corte,  scrutinando altre norme della legge
fallimentare  contenenti  analoga previsione di decorrenza di termini
decadenziali    dalla    data    di   affissione   di   provvedimenti
giurisdizionali,  ha  gia'  avuto  modo  di  affermare  che la scelta
dell'affissione,  quale  atto  idoneo  a far decorrere il termine per
l'impugnazione  di  un  atto,  puo'  essere  giustificata  solo dalla
difficolta'  di  individuare  coloro  che  possono  avere interesse a
proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del
1980),  risultando  priva  di  razionale  giustificazione  quando  si
tratti,  invece,  di  soggetti  gia'  individuati  (sentenze n. 152 e
n. 151 del 1980, n. 255 del 1974).
    Si  e', infatti, osservato che l'affissione non puo' considerarsi
un equipollente della notificazione in quanto essa determina una mera
presunzione   di   conoscibilita'  dell'atto,  peraltro  insuperabile
(sentenza  n. 255 del 1974), compatibile con il diritto di difesa del
destinatario  nei  soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il
conseguente  ricorso  a  mezzi  di  comunicazione  diretta  dell'atto
stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.
    La   norma   denunciata,   disponendo   che  il  termine  per  la
proposizione  dell'opposizione  decorra,  anche  per  l'impresa della
quale e' stato dichiarato lo stato di insolvenza, cosi' come per ogni
altro  interessato,  dalla  data di affissione della sentenza (la cui
conoscenza  richiede  una specifica attivita' di accertamento) invece
che  da  quella della pur prevista notificazione, si pone pertanto in
contrasto  sia  con  il  principio  di  eguaglianza di cui all'art. 3
Cost.,   in  quanto  assoggetta  ad  identica  disciplina  situazioni
significativamente   diverse,   sia   con   il   diritto   di  difesa
dell'impresa,     tutelato     dall'art. 24    Cost.,    in    quanto
rende maggiormente    difficoltosa,    senza    alcuna    ragionevole
giustificazione,  la  proposizione  dell'opposizione.  E va, per tale
aspetto, dichiarata costituzionalmente illegittima.