ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  del  decreto  23  giugno 1998 della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica -
emesso  di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  relativo  al  trasferimento di dipendenti
dell'Ente  Poste  italiane  nei  ruoli  del personale dell'Ente Parco
delle   Madonie,   promosso  con  ricorso  della  regione  Siciliana,
notificato  il  30  gennaio  1999,  depositato  in  cancelleria  il 9
febbraio 1999 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1999.
    Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
    Uditi  gli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone per la
regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 gennaio
1999  e  depositato  il  9  febbraio  1999, ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
ed  ha  chiesto  l'annullamento  del  decreto  emesso  dal  Dirigente
generale  della  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  - di concerto con il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, in data 23 giugno
1998,   con   cui  e'  stato  disposto  il  trasferimento,  ai  sensi
dell'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  12  maggio  1995, n. 163
(Misure    urgenti    per   la   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni),  convertito  nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di
tre  dipendenti  dell'Ente  Poste italiane (Farinella Lucia, Librizzi
Venera e Sanfratello Carmelo) nei ruoli del personale dell'Ente Parco
delle Madonie, presso il quale risultavano in posizione di comando.
    Il ricorso si fonda sul rilievo, secondo cui il decreto impugnato
e'  stato  emanato  senza  che in merito al trasferimento fosse stato
acquisito   il  consenso  della  regione  Siciliana,  titolare  della
potesta'  di  ordinamento  degli  enti  parco regionali, sui quali la
regione  esercita  un potere di vigilanza e di controllo accompagnato
da  un  onere finanziario, trattandosi di enti completamente a carico
del bilancio regionale. Inoltre il decreto impugnato si fonderebbe su
una richiesta dell'Ente Parco delle Madonie - in realta' richiesta di
autorizzazione e nulla osta al trasferimento - in data 10 marzo 1998,
sulla  base  delle  deliberazioni n. 10 del 6 marzo 1998, e n. 43 del
10 marzo 1998, rispettivamente, del Presidente del Comitato esecutivo
e  del  Comitato  esecutivo  dell'Ente  Parco  delleMadonie,  assente
esecutive  e  non  sottoposte  a controllo preventivo di legittimita'
dell'Assessorato  regionale competente ed anzi annullate dallo stesso
Assessorato  (comunicazione  prot.  n. 6888 del 6 aprile 1998), prima
del decreto impugnato.
    La  ricorrente  regione premette che gli enti parco della regione
Siciliana  costituiscono enti strumentali della medesima, finalizzati
ad  una  gestione ottimale ed unitaria di aree di rilevante interesse
generale,  sui  quali, tuttavia, la regione stessa mantiene il potere
organizzatorio.  Ed  infatti,  vige sempre, sulle deliberazioni degli
organi dell'ente parco relativi a fatti organizzativi o pianificatori
o    finanziari,    il    preventivo    riscontro   di   legittimita'
dell'Assessorato  regionale  del territorio e dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 9  della  legge  regionale 6 maggio 1981, n. 98, sostituito
dall'art. 8  della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e modificato
dall'art. 10 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
    2.  -  La regione deduce i seguenti motivi (oltre i profili sopra
esposti):
        a) violazione dell'art. 43 dello statuto regionale, in quanto
l'atto impugnato e' stato adottato senza la preventiva determinazione
della commissione paritetica, ancorche' si tratti di trasferimento di
personale senza il corrispondente trasferimento di funzioni;
        b)   violazione  dell'art. 14  dello  statuto  regionale,  in
particolare  delle  lettere  p)  e  q),  in  quanto  l'atto impugnato
interferisce  direttamente nell'esercizio delle potesta' regionali, e
si  pone  in  contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale.
Infatti,  la  regione  Siciliana  aveva  gia'  disposto  in ordine al
passaggio   nei   ruoli  degli  enti  parco  regionali  di  personale
proveniente  da  altre  amministrazioni, in servizio alla data del 31
marzo  1995  (art. 7 della legge regionale n. 76 del 1995, modificato
dall'art. 8  della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7). Inoltre, con
l'art. 31  della  legge  regionale  22  gennaio  1997, n. 6, e' stata
consentita  e  limitata  la  mobilita'  volontaria soltanto tra enti,
aziende  ed  istituti sottoposti a vigilanza e tutela della regione e
con spese di funzionamento a carico della regione stessa.
    Infine,  il  decreto  impugnato,  disponendo  le  modalita'  ed i
risvolti  giuridici  ed  economici dell'inquadramento, si appalesa in
contrasto  con  il  sistema  dell'ordinamento regionale, il quale, ad
esempio,  non  consente,  se  non  per  limitate fattispecie previste
dall'art. 7  della  legge  regionale  n. 76  del  1995  e  successive
modificazioni, la conservazione dell'anzianita' di provenienza;
        c)   violazione  dell'art. 36  dello  statuto  della  regione
Siciliana   e   delle   correlate  norme  di  attuazione  in  materia
finanziaria;  violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione,
in  quanto  l'atto  de  quo, determinando un aggravio per il bilancio
dell'ente parco, viola l'autonomia finanziaria regionale;
        d)  violazione,  sotto  ulteriore  profilo,  delle competenze
regionali  di  cui  alle  norme  costituzionali  indicate,  anche  in
relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
    In  via  subordinata deduce la regione ricorrente che, qualora si
ritenessero  legittimi  i  trasferimenti  in  questione e le connesse
modalita'  di  inquadramento,  tuttavia  il  Dipartimento non avrebbe
potuto  disporre  i  predetti  trasferimenti  senza  il  rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e regione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  ricorso  per  conflitto di attribuzione proposto dalla
regione  Siciliana  nei  confronti  del  Presidente del Consiglio dei
ministri ha per oggetto il decreto dirigenziale emanato dal Dirigente
generale  della  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  - di concerto con il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, in data 23 giugno
1998,   con   cui  e'  stato  disposto  il  trasferimento,  ai  sensi
dell'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  12  maggio  1995, n. 163
(Misure    urgenti    per   la   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni),  convertito  nella legge 11 luglio 1995, n. 273, di
dipendenti  dell'Ente  Poste  italiane  nei  ruoli del personale Ente
Parco  delle  Madonie.  In ricorso viene dedotto che l'atto impugnato
sarebbe  stato  adottato  senza  l'assenso  regionale e sulla base di
richiesta  dell'Ente  Parco  delle Madonie priva di efficacia perche'
annullata   dalla   regione   ed,   infine,   senza   la   preventiva
determinazione della Commissione paritetica.
    Il  provvedimento statale impugnato interferirebbe nell'esercizio
delle potesta' regionali e si porrebbe in contrasto con le previsioni
dell'ordinamento  regionale,  in  violazione  degli  articoli 43, 14,
lettere  p)  e  q), 36 dello statuto della regione Siciliana, e della
correlata norma di attuazione, nonche' degli articoli 116 e 119 della
Costituzione.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Giova preliminarmente chiarire che il trasferimento del personale
in  contestazione non e' collegato al trasferimento di funzioni e dei
relativi  mezzi  finanziari da Stato a regioni, ma opera in un quadro
generale  di  mobilita'  e  di  trasferimento  di dipendenti pubblici
eccedenti,  ai  cui principi non si sottraggono le regioni, in quanto
diretti  -  in  una manovra complessiva di riduzione delle assunzioni
con riassorbimento di personale superfluo in talune amministrazioni -
all'efficienza ed allo snellimento dell'apparato pubblico.
    Di  conseguenza  e' del tutto estraneo alla presente tipologia di
trasferimenti  per  mobilita'  il richiamo, effettuato dalla regione,
alla  previsione  dell'art. 43  dello statuto della regione Siciliana
approvato  con  regio  decreto  legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e
convertito  in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto
questa  disposizione  si  riferisce  al  passaggio di personale dallo
Stato  alla  regione collegato al contemporaneo passaggio di uffici e
di funzioni.
    Il  profilo,  invece,  per cui il ricorso deve essere accolto, e'
quello   secondo   cui   lo   Stato  non  puo'  procedere  a  singoli
trasferimenti  alle  regioni  ed  agli  enti  regionali  di personale
appartenente  ad  amministrazioni  statali in senso allargato, se non
con  il  consenso  dell'ente  regionale,  espresso in conformita' con
l'ordinamento   regionale:   nella  specie,  in  conformita'  con  il
controllo della regione in ordine alle assunzioni di personale, anche
in  relazione  al bilancio dell'ente, dipendente esclusivamente dalla
finanza regionale.
    Nella  specie  la  richiesta-consenso dell'Ente (regionale) Parco
delle Madonie e' stata dichiarata illegittima dalla regione Siciliana
nell'esercizio di poteri di controllo, anteriormente al provvedimento
impugnato. Di conseguenza l'impugnato provvedimento di trasferimento,
che,  tra  l'altro,  dispone  non  solo  il  collocamento  nei  ruoli
dell'Ente parco, ma anche la conservazione dell'anzianita' maturata e
del  trattamento  economico  ove  piu'  favorevole, viene ad incidere
sulla   sfera   di  competenze  regionali,  disconoscendo  l'avvenuto
esercizio   dei   poteri   regionali   di  controllo  e  le  potesta'
ordinamentali  relative  al  personale  della  regione,  con riflessi
negativi,  anche finanziari, per il richiamato carattere del bilancio
dell'ente parco dipendente esclusivamente dalla finanza regionale.
    Pertanto, sussiste la lesione della sfera di competenza regionale
costituzionalmente    garantita   a   causa   delle   modalita'   del
trasferimento  di  personale  di  amministrazione  pubblica nei ruoli
dell'ente  strumentale  Parco  delle Madonie della regione Siciliana,
deciso  dallo  Stato  senza  aver  ottenuto  l'assenso  della regione
nell'esercizio   del   potere  di  controllo  sull'atto  di  consenso
dell'ente  parco;  di conseguenza deve essere disposto l'annullamento
del decreto impugnato.