ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera dei deputati del 15
settembre 1998, relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso  con  ricorso  del  giudice  per le indagini preliminari del
tribunale  di  Caltanissetta, notificato il 3 luglio 2000, depositato
in cancelleria il 26 settembre 2000 ed iscritto al n. 43 del registro
conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile;

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel  corso  di  un procedimento penale a carico del deputato
Vittorio  Sgarbi,  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000,
ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti  della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione
- adottata il 15 settembre 1998 - con la quale era stata approvata la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
che i fatti, per i quali il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato
querela,  -  in  data  26  ottobre  1995  - nei riguardi del suddetto
deputato,  riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio
delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione.
    In  ordine  allo  svolgimento  della  vicenda  che  ha  provocato
l'adozione  del  provvedimento  impugnato, il ricorso espone che, con
atto  del  26  ottobre  1995,  il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca
Procuratore  della  Repubblica  presso il tribunale di Palermo, aveva
presentato  querela  per il reato di diffamazione aggravata, commesso
con  il  mezzo  della  stampa,  nei  riguardi del deputato Sgarbi, il
quale,  in  data  26  luglio 1995, come conduttore della trasmissione
televisiva  "Fatti  e  misfatti", trasmessa dall'emittente televisiva
"Italia  1",  aveva  gravemente  offeso  la  sua  reputazione  con la
seguente  affermazione: "la situazione dei pentiti mette grande paura
in  uomini  come  ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine della
loro  azione  puramente  politica e quindi criminale contro Andreotti
...  loro  in realta' andrebbero arrestati perche' hanno scambiato la
lotta politica con una questione giudiziaria ... non e' Andreotti che
aggiusta  i  processi  con  Carnevale  ma  e'  Caselli che aggiusta i
pentiti".
    Instauratosi  il  procedimento a seguito della querela, nel corso
della  fase  delle  indagini preliminari, il deputato Sgarbi eccepiva
l'applicabilita'  dell'art. 68,  primo comma, dell Costituzione ed il
giudice  per  le  indagini preliminari sospendeva il procedimento, ai
sensi   dell'art. 2   del  decreto-legge  6  settembre  1996,  n. 466
(Disposizioni    urgenti    per   l'attuazione   dell'art. 68   della
Costituzione),  allora  vigente,  disponendo la trasmissione di copia
degli  atti  alla  Camera  dei  deputati,  che  adottava  l'impugnata
deliberazione,  a seguito della quale il pubblico ministero formulava
richiesta  di  archiviazione,  mentre  il  querelante parte offesa si
opponeva.
    Il  giudice  per  le  indagini  preliminari - dopo avere rilevato
l'inammissibilita' dell'opposizione all'archiviazione, in quanto essa
prospettava  solo  la richiesta di elevazione di conflitto fra poteri
dello  Stato,  -  si e' ritenuto legittimato a sollevare il conflitto
quale  organo  competente  a  dichiarare,  nell'ambito delle funzioni
esercitate,  la  volonta' del potere di appartenenza, ed ha sostenuto
che  la  deliberazione  della Camera inibirebbe l'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la definitiva
archiviazione del procedimento contro il deputato.
    Secondo  il  ricorrente,  la  deliberazione  della Camera sarebbe
espressione di un'erronea valutazione dei presupposti di operativita'
della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 Cost, e di
un  uso non corretto del potere di decidere in ordine alla ricorrenza
dei  presupposti  di  applicabilita'  di  tale norma, onde ne sarebbe
conseguita una menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria.
    2. - Il  conflitto  e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 218 del 19 giugno 2000 di questa Corte.
    L'autorita'  giudiziaria  ricorrente  ha  provveduto a notificare
alla  Camera  dei deputati il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita'
in   data   3   luglio   2000,  osservando  il  termine  indicato  in
quest'ultima.  Ha,  quindi,  provveduto a depositare tali atti con la
prova   dell'avvenuta   notifica,   nella  cancelleria  della  Corte\
costituzionale in data 26 settembre 2000.
    3. - La  Camera  dei  deputati  si e' tempestivamente costituita,
svolgendo   difese  sul  merito  del  conflitto  e,  successivamente,
nell'imminenza  della camera di consiglio, ha depositato - in data 21
marzo   2001   -   memoria   integrativa,  nella  quale  ha  eccepito
l'improcedibilita' del giudizio per il tardivo deposito del ricorso e
dell'ordinanza   dichiarativa   di   ammissibilita'   da   parte  del
ricorrente.

                       Considerato in diritto

    1. - E'  stato  sollevato  conflitto  di  attribuzione tra poteri
dello  Stato, da parte del giudice per le indagini preliminari presso
il  tribunale  di  Caltanissetta,  nei  confronti  della  Camera  dei
deputati,  in ordine alla deliberazione con cui la Camera ha ritenuto
che  le  opinioni, per l'espressione delle quali il deputato Vittorio
Sgarbi e' sottoposto a procedimento penale a seguito di presentazione
di  querela  per il delitto di diffamazione aggravata commesso con il
mezzo   della  stampa,  costituiscono  esercizio  delle  funzioni  di
parlamentare e sono quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma,   della   Costituzione.  Secondo  il  giudice  ricorrente,  la
deliberazione  della  Camera sarebbe viziata dall'erronea valutazione
dei   presupposti  di  operativita'  della  garanzia  costituzionale,
rivelando  un  uso non corretto del potere di decidere in ordine alla
ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilita', e cosi' avrebbe
menomato la sfera di attribuzioni dell `autorita' giudiziaria.
    2. - Preliminarmente,    va   rilevata   l'improcedibilita'   del
giudizio,   eccepita   dalla   Camera   dei  deputati  nella  memoria
integrativa.
    Il  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione si articola in due
fasi,  rimesse entrambe all'iniziativa della parte interessata. Nella
specie,  esauritasi la prima fase, relativa alla sommaria delibazione
dell'ammissibilita'   del   giudizio,   l'iniziativa   dell'autorita'
giudiziaria  ricorrente  si e' articolata in modo intempestivo: essa,
infatti  -  dopo aver provveduto (a norma dell'art. 37, quarto comma,
della  legge  n. 87  del 1953, richiamato dall'art. 26, quarto comma,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale)  alla tempestiva notifica, in data 3 luglio 2000, del
ricorso  e  dell'ordinanza  di  ammissibilita'  del  conflitto  -  ha
eseguito  il  deposito  di  tali  atti,  con  la  prova dell'avvenuta
notificazione,  soltanto il successivo 26 settembre e, quindi, quando
era  da  tempo  decorso il termine di venti giorni dall'ultima (ed in
questo caso unica) notificazione, previsto dal terzo comma del citato
art. 26.
    Secondo   la   consolidata   giurisprudenza   di   questa  Corte,
l'osservanza di questo termine, attesa l'autonomia delle due fasi del
giudizio  per  conflitto di attribuzione e la sussistenza rispetto ad
entrambe   dell'iniziativa   di  parte,  costituisce  un  adempimento
necessario per l'apertura della seconda fase, relativa alla decisione
sul merito delconflitto.
    Conseguentemente,  il  suddetto  termine e' da ritenere di natura
perentoria  (cfr., ex multis, sentenze numeri 203 e 50 del 1999) e la
sua  inosservanza  determina  il difetto di un adempimento necessario
per il prosieguo delgiudizio.
    Non  avendo  l'autorita'  giudiziaria  ricorrente  rispettato  il
termine,  il  presente  giudizio  per  conflitto  deve,dunque, essere
dichiarato improcedibile.