ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione  e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il
10 aprile  1999  dal  tribunale  di  Milano  nel  procedimento civile
vertente  tra  la Cover S.r.l, e il Ministero delle finanze ed altra,
iscritta  al  n. 387  del  registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 28,  1a  serie  speciale,
dell'anno 1999.
    Visti  l'atto  di costituzione della Cover S.r.l., nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio deiministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2001  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Aldo  Bozzi  per  la Cover S.r.1. e l'avvocato
dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il  Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale
di  Milano,  ha  proposto - in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e
104  della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 11,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e lo sviluppo), nella
parte  in  cui  si  pone  come  norma interpretativa dell'art. 61 del
decreto-legge   30   agosto   1993,   n. 331   (Armonizzazione  delle
disposizioni  in  materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
sulle  bevande  alcoliche,  sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con  quelle  recate  da  direttive  CEE e modificazioni conseguenti a
detta  armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina
dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le  procedure dei
rimborsi  di  imposta,  l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa
fino  all'ammontare  corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione  per  il  1993  di un'imposta erariale straordinaria su
taluni  beni  ed  altre  disposizioni  tributarie),  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427;
        che  l'ordinanza e' stata pronunciata in un giudizio promosso
dalla  Cover  S.r.l.  contro  l'Amministrazione  delle  finanze  e la
Repubblica  italiana, per ottenere la loro condanna alla restituzione
delle  somme  indebitamente  versate come tassa annuale di iscrizione
nel registro delle imprese dal 1988 al 1992;
        che  il tribunale, "richiamata l'ordinanza di rimessione alla
Corte  di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Goria S.r.l.",
rileva   che   la   tassa   citata  -  istituita  dall'art. 3,  commi
diciottesimo  e  diciannovesimo,  del  d.l.  19 dicembre 1984, n. 853
(Disposizioni  in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria),
convertito  in  legge  17  febbraio  1985,  n. 17  -  e' risultata in
contrasto   con   l'art. 10   della   direttiva   del  Consiglio  CEE
n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969, cosi' come interpretato dalla Corte
di  giustizia delle Comunita' europee, nella sentenza 20 aprile 1993,
resa  nelle cause n. 71/1991 e 178/1991, ed e' stata conseguentemente
soppressa dall'art. 61, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito
in  legge  n. 427 del 1993), che ha pero' istituito una tassa annuale
per  l'iscrizione  degli atti sociali, diversi da quello costitutivo,
soggetti ad iscrizione in base al codice civile;
        che  - come riferisce il rimettente - l'Amministrazione delle
finanze  si  e'  costituita  eccependo  che la domanda avrebbe potuto
essere  accolta  solo  in  parte, in base all'art. 11, comma 1, della
legge  n. 448  del  1998,  il quale dispone che il citato art. 61 del
d.l.  n. 331 del 1993 deve essere interpretato nel senso che la tassa
annuale  per  l'iscrizione  degli atti sociali, da esso istituita, e'
dovuta, nelle misure forfettarie specificamente previste, per ciascun
anno dal 1985 al 1992;
        che  il  rimettente  ritiene  tale  norma  in  contrasto  con
l'art. 3  della  Costituzione (perche', pur recando l'interpretazione
autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, ha in effetti natura
innovativa  e  mira  al  solo  scopo  di  imporre  retroattivamente e
irragionevolmente  il  pagamento della tassa annuale per l'iscrizione
degli  atti  sociali  anche  per  gli  anni  1985-1992),  nonche' con
l'art. 24  della  Costituzione  (perche'  pregiudica  il  diritto  di
difesa)  e  con  gli  articoli 101  e  104  della  Costituzione ("per
prevaricamento  del  potere precipuo della Magistratura che e' quello
di interpretare le leggi");
        che - ad avviso del rimettente - la questione di legittimita'
costituzionale   cosi'  prospettata  sarebbe  rilevante,  perche'  la
societa'  (avendo  chiesto  la restituzione delle somme indebitamente
pagate,  dal  1988  al 1992, a titolo di tassa annuale di iscrizione)
avrebbe   avuto  diritto,  prima  dell'introduzione  della  norma  in
questione,   all'integrale  rimborso  di  quanto  versato,  senza  la
detrazione  degli importi dovuti "per l'iscrizione degli atti sociali
soggetti ad iscrizione in base al codice civile";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
sostenendo  che  la  norma  impugnata mira allo scopo di chiarire una
materia  contrassegnata  da notevole incertezza e non lede i principi
costituzionali citati;
        che si e' costituita la S.r.l. Cover, sostenendo che la norma
denunciata  crea  un'ingiustificata  disparita' di trattamento fra le
societa'  che  avevano  gia'  ottenuto l'integrale rimborso di quanto
pagato  a titolo di tassa annuale di iscrizione e quelle che, dopo la
sua  entrata  in vigore, possono ottenere solo la differenza rispetto
all'importo  dovuto  per la nuova tassa annuale di iscrizione di atti
sociali;
        che, nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio
e   la  parte  privata  hanno  depositato  memorie  integrative,  per
illustrare le rispettive difese.
    Considerato  che  il rimettente non spiega perche', a suo avviso,
nel  giudizio  a  quo  - relativo ad una domanda di rimborso di somme
indebitamente  pagate  da  una  societa', tra il 1988 ed il 1992, per
tassa annuale di iscrizione nel registro delle imprese - debba essere
applicato  l'art. 11,  comma  1,  della legge n. 448 del 1998, che fa
decorrere  dal  1985  la  tassa annuale di iscrizione di atti sociali
diversi  da  quello  costitutivo (con la conseguente detrazione dalla
somma  chiesta  a  rimborso dell'importo dovuto dalla societa' per la
tassa  appena  indicata,  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 11,
peraltro dal rimettente non impugnato);
        che,  in  particolare,  il  giudice  non  tiene  conto  della
giurisprudenza,   che   dell'art. 11   ha   fornito   interpretazioni
discordanti  (onde  non  puo' parlarsi di "diritto vivente"), proprio
sul tema delle detrazioni da apportare alle somme di cui si chieda il
rimborso per il titolo e per il periodo cui si riferisce la domanda;
        che,  infatti,  secondo  un  certo  orientamento, la somma da
rimborsare deve essere sempre decurtata degli importi dovuti (in base
al primo comma) per iscrizione di atti sociali nel periodo 1985-1992,
indipendentemente dall'accertamento che in quel periodo iscrizioni di
singoli  atti  siano  state  in  concreto  eseguite,  mentre un altro
orientamento  ritiene  che questa lettura dell'art. 11 lo porrebbe in
irrimediabile  contrasto  con  l'art. 10  della direttiva, rendendolo
conseguentemente "non applicabile", e interpreta la norma interna nel
senso  che la somma da rimborsare puo' essere decurtata degli importi
dovuti  nel periodo indicato per tassa di iscrizione di atti sociali,
solo  in  caso  di effettiva iscrizione, provata dall'Amministrazione
finanziaria;
        che  -  a fronte di tali irrisolti contrasti (non ignoti alla
dottrina, che propone anche ulteriori ricostruzioni della norma) - il
rimettente   avrebbe  dovuto  motivare  la  sua  adesione  all'uno  o
all'altro indirizzo, traendone le conseguenze ai fini del giudizio di
rilevanza;
        che,  in  particolare  -  qualora, avuto riguardo alla difesa
dell'Amministrazione  costituita,  avesse  optato  per  il  secondo -
avrebbe  dovuto  precisare  se, nella specie, la prova dell'effettiva
iscrizione  di atti sociali era stata fornita, posto che, altrimenti,
la   domanda   di   rimborso   avrebbe   ben  potuto  essere  accolta
integralmente,    senza    la    detrazione    di   cui   all'art. 11
(sostanzialmente integrante un'eccezione di compensazione), e, ancora
una volta, la questione di costituzionalita' di tale articolo sarebbe
stata irrilevante;
        che,  d'altra  parte,  il rimettente non considera che alcuni
giudici  italiani  -  dubitando della conformita' della disciplina in
esame  all'ordinamento  comunitario  -  hanno  chiesto  alla Corte di
giustizia  di  stabilire  se l'art. 10 della ricordata direttiva (che
vieta  di  imporre tributi annuali per l'iscrizione delle societa' di
capitali in un registro, anche se il relativo gettito contribuisca al
finanziamento  del  servizio)  e  l'art. 12,  1/2  1, lettera e) (che
ammette  "diritti di carattere remunerativo", di importo correlato al
costo dell'operazione, anche in via forfetaria purche' con criteri di
ragionevolezza)  possano essere interpretati nel senso di ritenere ad
essi  conforme la normativa interna sulla tassa annuale forfetaria di
iscrizione di atti sociali;
        che  anche  il giudice rimettente (in base a quanto emerge da
un'ordinanza  prodotta  dall'Avvocatura  dello  Stato,  cui  potrebbe
riferirsi il generico accenno contenuto nella premessa dell'ordinanza
di  rimessione) risulta avere gia' chiesto alla Corte di giustizia di
stabilire  se  i  citati  articoli  della  direttiva  possano  essere
interpretati  nel  senso  che  non  consentano  l'introduzione di una
normativa  nazionale  -  come quella di cui all'art. 11. commi 1 e 2,
della  legge  n. 448  del  1998 - che retroattivamente assoggetti gli
importi   da   rimborsare,   perche'  indebitamente  pagati,  ad  una
detrazione  forfetaria  ed  arbitraria  per l'iscrizione nel registro
delle  imprese  di  atti  sociali,  per  ciascuno  dei quali la legge
nazionale gia' prevedeva un corrispettivo;
        che  tale  richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di
giustizia  ha  fatto  sorgere  nel  giudizio a quo una "pregiudiziale
comunitaria",  circa  la  compatibilita'  con  il diritto comunitario
della  stessa  norma sospettata di contrasto con la Costituzione, con
conseguente incidenza sulla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale;
        che  questa  Corte  - in ipotesi in cui il giudice rimettente
non  aveva  motivato, ai fini dell'operativita' e dell'applicabilita'
della  norma  impugnata,  sul  profilo  della  sua compatibilita' con
direttive  comunitarie  -  ha  ritenuto la manifesta inammissibilita'
della questione (ordinanze n. 38 del 1995 e n. 244 del 1994);
        che,  in  conclusione  -  emergendo dai rilievi che precedono
come  l'ordinanza  in  epigrafe  presenti,  sotto plurimi profili, un
palese  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  - la questione di
legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
inammissibile.