ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale15 luglio 1999,
n. 306  (Regolamento  recante  disposizioni  per  gli  assegni per il
nucleo  familiare  e  di  maternita',  a norma degli articoli 65 e 66
della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio   1999,  n. 144),  promosso  con  ricorso  della  Provincia
autonoma  di  Trento,  notificato  il  5 novembre 1999, depositato in
Cancelleria  il  10  successivo  ed  iscritto  al  n. 35 del registro
conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi l'avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento
e  l'avvocato  dello  Stato  Giuseppe  Stipo  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  la
Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione
al  decreto  del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999,
n. 306  (Regolamento  recante  disposizioni  per  gli  assegni per il
nucleo  familiare  e  di  maternita',  a norma degli articoli 65 e 66
della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio  1999,  n. 144),  chiedendo  alla  Corte  costituzionale di
dichiarare  che "non spetta allo Stato di disciplinare l'erogazione e
i  correlati rimborsi statali per gli assegni per il nucleo familiare
e di maternita', di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998,  n. 448  (come  modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144),
prevedendo  anche per il territorio della Provincia di Trento che sia
l'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale (INPS), anziche' la
Provincia  autonoma  di  Trento,  da  un  lato ad erogare gli assegni
dall'altro   a  percepire  i  rimborsi  da  parte  dello  Stato".  La
ricorrente   ha   altresi'   chiesto   l'annullamento  del  censurato
regolamento ministeriale.
    La provincia autonoma, dopo aver premesso di disporre di potesta'
legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica,
nonche'   della   relativa   competenza   amministrativa   (a  norma,
rispettivamente,  degli  artt. 8,  n. 25,  e  16 dello statuto per il
Trentino  Alto-Adige),  richiama  la disciplina - ritenuta di per se'
non lesiva delle attribuzioni provinciali - introdotta dagli articoli
65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, i quali prevedono che gli
assegni  per  il  nucleo  familiare e di maternita' sono concessi dai
comuni e che gli importi concessi dai comuni sono erogati dall'INPS e
posti  a  carico di uno speciale fondo istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  attraverso il quale lo Stato rimborsa
all'INPS gli importi erogati.
    La  successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 agosto
1999,  n. 7  -  si rammenta nel ricorso - dispone all'art. 16 che "le
prestazioni  di  cui  agli  articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre
1998,  n. 448  e  successive  modifiche, sono erogate dalla Provincia
autonoma   di   Bolzano  secondo  criteri  e  modalita'  fissati  nel
regolamento  di  esecuzione,  nel  rispetto del livello di intervento
previsto dalle predette disposizioni statali".
    La  stessa  legge  n. 448  del  1998,  sottolinea  la ricorrente,
prevede  all'art. 82 una generale ed esplicita norma di salvaguardia,
stabilendo  che  le  disposizioni in essa contenute si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province autonome di Trento e
Bolzano "nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione".
    In   contrasto   con   tali   premesse,  l'impugnato  regolamento
ministeriale  lede,  ad  avviso  della  Provincia autonoma di Trento,
l'invocata  disciplina  statutaria  e il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469
(Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di  assistenza e beneficenza pubblica), giacche' - senza
eccettuare la provincia autonoma, nel cui territorio "esso risulta in
effetti  anche  in  pratica  applicato"  - all'art. 7 dispone che "al
pagamento   degli   assegni  concessi  dai  comuni  provvede  l'INPS,
attraverso   le  proprie  strutture"  (alle  quali  i  comuni  stessi
comunicano  gli elenchi dei beneficiari e altri dati) e, all'art. 11,
prevede  che  il provvedimento di revoca degli assegni e' assunto dal
comune,  ma  e'  poi  compito  dell'INPS provvedere "alle conseguenti
azioni di recupero".
    Ad  avviso della ricorrente, la censurata normativa regolamentare
avrebbe  dovuto  "costituire la Provincia autonoma di Trento in luogo
dell'INPS   quale   soggetto  erogatore  dei  benefici  concessi  dai
competenti  enti locali della provincia e quale soggetto destinatario
dei   rimborsi  statali  sull'apposito  Fondo  costituito  presso  la
Presidenza  del Consiglio", anche in conformita' all'art. 5, comma 1,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, che riconosce alla provincia il
diritto   di   partecipare  "alla  ripartizione  dei  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale, secondo i criteri e le
modalita' per gli stessi previsti".
    La  Provincia  autonoma  di Trento lamenta inoltre che il decreto
ministeriale  n. 306  del 1999 "conduce ad una situazione nella quale
funzioni  amministrative  e  di  spesa  nelle  materie  di competenza
provinciale  vengono  direttamente  o indirettamente esercitate dallo
Stato,    in    precisa    violazione    dell'art. 4    del   decreto
legislativo16 marzo 1992, n. 266".
    2.  - Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, si e' costituito il Presidente
del   Consiglio  dei  ministri  per  eccepire,  in  via  preliminare,
l'inammissibilita'  del  ricorso,  "in quanto il decreto impugnato e'
attuativo  dell'art. 65, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
non  piu'  impugnabile  in  via  principale".  Ad avviso della difesa
erariale,  infatti,  il  decreto  ministeriale  impugnato "dispone in
concreto  gli  strumenti  per  realizzare le finalita' previste dalla
legge".
    Nel merito, si legge nell'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio, "il ricorso e' infondato alla stregua della giurisprudenza
costituzionale,  che  ha  ritenuto  legittimi  gli interventi statali
quando  si  tratti di provvidenze che, pur avendo attinenza a materie
di  autonomia  locale,  non  intaccano  provvidenze  stabilite  dalle
regioni  e  province autonome". La difesa erariale deduce inoltre che
il    censurato   intervento   statale   troverebbe   giustificazione
nell'esigenza  di  stabilire "criteri uniformi in tutto il territorio
nazionale per la attuazione delle provvidenze".
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha  depositato  una memoria per chiedere a questa Corte di dichiarare
la  cessazione  della  materia  del  contendere  -  o,  in subordine,
l'improcedibilita' del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse
- essendo stato l'impugnato decreto ministeriale superato dal decreto
del  Ministro  per  la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452,
che  all'art. 24,  comma 1, abroga il decreto ministeriale n. 306 del
1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative delle province autonome,
disponendo  che  gli  assegni per il nucleo familiare e di maternita'
previsti  dagli  artt. 65  e  66  della  legge  n. 448 del 1998 "sono
concessi  ed  erogati,  per  gli  aventi diritto residenti nei comuni
delle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province medesime,
secondo  le  norme  dei  rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione,  nell'ambito  del  livello  e  dei  requisiti  di accesso
previsti  dalle  citate  disposizioni  di  legge  e  dai  regolamenti
attuativi".

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in  relazione  al  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale
15 luglio  1999,  n. 306  (Regolamento  recante  disposizioni per gli
assegni  per  il  nucleo  familiare  e  di  maternita', a norma degli
articoli   65  e  66  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  come
modificati  dalla legge 17 maggio 1999, n. 144), chiedendo alla Corte
costituzionale   di   dichiarare   che  "non  spetta  allo  Stato  di
disciplinare  l'erogazione  e  i  correlati  rimborsi statali per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternita', di cui agli articoli
65  e  66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificati dalla
legge  17 maggio  1999,  n. 144),  prevedendo anche per il territorio
della  Provincia di Trento che sia l'Istituto nazionale di previdenza
sociale  (INPS), anziche' la Provincia autonoma di Trento, da un lato
ad  erogare  gli  assegni  dall'altro a percepire i rimborsi da parte
dello  Stato".  La  ricorrente ha altresi' chiesto l'annullamento del
censurato regolamento ministeriale.
    La  ricorrente  ritiene  l'impugnato  decreto ministeriale lesivo
della  propria  sfera  di  attribuzioni costituzionalmente garantite,
come  definite  dagli  artt. 8,  n. 25,  e  16  dello  statuto per il
Trentino Alto-Adige, che assegnano alla provincia ricorrente potesta'
legislativa  primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica
e  dald.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto
per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  assistenza e
beneficenza  pubblica); dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre
1989,  n. 386, che riconosce alla provincia il diritto di partecipare
"alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli
minimi  di  prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto  il territorio
nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti";
dall'art. 4  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale
preclude,  ad  avviso della provincia, l'emanazione di un regolamento
ministeriale  che  "conduce  ad  una  situazione nella quale funzioni
amministrative  e  di  spesa  nelle materie di competenza provinciale
vengono direttamente o indirettamente esercitate dallo Stato".
    2.  -  Le  censure  formulate  nel  ricorso  non  possono  essere
scrutinate  nel  merito, in conseguenza della sopravvenuta entrata in
vigore   del   decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale
21 dicembre 2000, n. 452.
    3.  -  L'atto all'origine del conflitto sollevato dalla Provincia
autonoma di Trento e' stato infatti superato dal decreto del Ministro
per  la  solidarieta'  sociale  21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento
recante  disposizioni  in  materia  di assegni di maternita' e per il
nucleo  familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre
1999,  n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448),   che  all'art. 24,  comma  1,  abroga  l'impugnato  decreto
ministeriale  n. 306 del 1999 e, all'art. 23, fa salve le prerogative
delle  province  autonome,  disponendo  che gli assegni per il nucleo
familiare  e  di  maternita' previsti dagli artt. 65 e 66 della legge
n. 448  del  1998  "sono  concessi ed erogati, per gli aventi diritto
residenti  nei  comuni  delle  province autonome di Trento e Bolzano,
dalle  province  medesime,  secondo le norme dei rispettivi statuti e
delle  relative  norme  di  attuazione, nell'ambito del livello e dei
requisiti  di  accesso  previsti dalle citate disposizioni di legge e
dai regolamenti attuativi".
    La  sopravvenienza  della  nuova disciplina regolamentare, che ha
abrogato  l'atto all'origine del presente conflitto e ha riconosciuto
la  competenza  provinciale  in  tema di erogazione delle prestazioni
assistenziali  di  cui  si tratta, ha determinato la cessazione della
materia  del  contendere in ordine all'impugnato decreto del Ministro
per  la  solidarieta'  sociale 15 luglio 1999, n. 306, divenuto ormai
inidoneo   a   produrre   effetti,  che  deve  essere  dichiarata  in
conformita'  all'istanza  presentata  dalla  stessa  ricorrente, alla
quale ha in udienza aderito la difesa erariale.