ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),   come   modificato   dall'art. 19,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge25 giugno  1999,  n. 205),  e  dell'art. 214,  commi  1 e 6, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  promossi  con ordinanze emesse il 7 giugno 2000 dal giudice
di  pace di Torino, il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Gorizia,
l'8 agosto  2000  dal  giudice di pace di Bologna e il 1o agosto 2000
dal  giudice di pace di Caldaro, rispettivamente iscritte ai nn. 544,
588,  635  e  669  del  registro  ordinanze  2000  e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 41, 43, 45 e 46, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 marzo 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Torino, il giudice di pace di
Bologna  ed  il  giudice  di  pace  di  Caldaro, con ordinanze emesse
rispettivamente  il  7 giugno  2000,  l'8 agosto  2000 e il 1o agosto
2000,   hanno  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 126,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3,
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio  ai sensi
dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999, n. 205), per la violazione
dell'art. 3 della Costituzione e, il solo giudice di pace di Bologna,
anche dell'art. 76 Cost;
        che anche il giudice di pace di Gorizia, con ordinanza emessa
il   24 luglio   2000,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
costituzionale  del  medesimo  art. 126,  comma  7,  del codice della
strada  e  dell'art. 214,  commi  1  e  6,  dello  stesso codice, per
violazione degli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;
        che  i  giudici a quibus sono tutti investiti della decisione
di  ricorsi  presentati  da proprietari di autoveicoli che sono stati
sottoposti  alla sanzione accessoria del fermo amministrativo perche'
condotti da persone munite di patente scaduta di validita';
        che  ad  avviso  del giudice di pace di Torino l'art. 126 del
d.lgs.  n. 285  del  1992  viola  l'art. 3 della Costituzione perche'
introduce  una  sanzione  accessoria  irragionevole, sproporzionata e
inadeguata,  prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura
fissa,  senza  considerare  il  comportamento tenuto dal trasgressore
dopo   la  contestazione  della  violazione  e  senza  consentire  la
restituzione  del  veicolo  non  appena venga sanata la situazione di
illegalita';
        che  ad avviso del giudice di pace di Gorizia la disposizione
di  cui  all'art. 126  citato  e' illogica, in quanto si determina un
contrasto  tra  la maggior afflittivita' delle sanzioni, principale e
accessoria, previste per un fatto "quasi certamente colposo" quale e'
la  circolazione  con patente scaduta e altre sanzioni previste dallo
stesso codice per comportamenti coscienti;
        che,  secondo  questo  rimettente, nel caso in cui il veicolo
assoggettato a fermo amministrativo sia di proprieta' di un terzo, la
sanzione  accessoria  rappresenta  per  il  proprietario una "pesante
restrizione  della  propria liberta' e diritto di attendere ai propri
bisogni    di    lavoro,    di    spostamento",    con    conseguente
violazionedell'art. 13 Cost;
        che,   sempre   secondo   il  giudice  di  pace  di  Gorizia,
l'art. 214,  comma  6,  del  codice della strada, se interpretato nel
senso  che  non  attribuisce  al giudice il potere di disporre, nelle
more  del  giudizio,  la  sospensione  del  fermo  amministrativo del
veicolo,   violerebbe   l'art. 24   Cost.,   creando   un  deterrente
all'impugnazione  del  provvedimento  sanzionatorio a causa dei tempi
per  l'opposizione  che non consentono un'utile pronuncia del giudice
prima dello scadere del fermo;
        che  il  giudice  di  pace di Bologna, rilevato che l'art. 5,
lettera  d),  della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205 prevedeva,
per la violazione di cui all'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del
1992  citato, la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del
mezzo, osserva che il legislatore delegato ha introdotto la diversa e
piu'  afflittiva  sanzione  del fermo amministrativo, con conseguente
violazione dell'art. 76 Cost;
        che,  sempre  secondo  questo  rimettente, la norma impugnata
viola  anche "il canone generale di ragionevolezza e proporzionalita'
delle misure sanzionatorie", dal momento che la sanzione e' stabilita
in  misura  fissa  e  non  graduabile  in  base  alla  gravita' della
violazione;  che  e'  irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria  principale; che e' impossibile valutare, nell'irrogare la
sanzione, il danno economico che la stessa arreca al proprietario del
veicolo  ed  ai  suoi  familiari; che nessuna distinzione viene dalla
legge  fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed
al tempo trascorso dalla avvenuta scadenza della patente di guida del
conducente  e  che,  contrariamente a quanto previsto per la guida in
stato  di  ebbrezza  o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il
fermo  viene  eseguito  immediatamente,  senza  che  il veicolo possa
essere affidato per la guida ad altra persona idonea;
        che,  come  osserva questo giudice, la sanzione accessoria e'
una  misura  della  quale il legislatore ha fatto un uso "improprio e
per  fini distorti" rispetto alle finalita' del fermo amministrativo,
che  avrebbe  sempre  conservato  la  sua originale caratteristica di
strumento cautelare, senza una diretta finalita' afflittiva;
        che,   sempre   secondo   il  giudice  di  pace  di  Bologna,
l'introduzione  del  fermo  quale  sanzione accessoria sarebbe quindi
censurabile  perche'  si  tratta  di  uno  strumento non previsto ne'
dall'ordinamento  penale ne' da quello amministrativo ed inflitto "in
via anticipata";
        che,  rileva  infine il rimettente, la disposizione impugnata
sarebbe  "irragionevole  e  profondamente  ingiusta" perche' il fermo
verrebbe  scontato  anche  nel  caso  in  cui  la sanzione pecuniaria
principale fosse estinta per avvenuto pagamento, cio' che si porrebbe
in  contrasto  con un principio generale desumibile dall'art. 162 del
codice  penale  in  caso  di  estinzione  del  reato  per intervenuta
oblazione;
        che  anche  secondo  il giudice di pace di Caldaro l'art. 126
del  codice della strada viola l'art. 3 della Costituzione perche' la
disciplina  sanzionatoria  prevista  per  la  guida di un veicolo con
patente  scaduta di validita', raffrontata con quella prevista per la
guida   senza  patente  di  cui  all'art. 116  dello  stesso  codice,
evidenzia  "uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore" ed ha
conseguenze  "oltremodo  pesanti"  per  fatti  che  solitamente  sono
imputabili a distrazione;
        che  la  disposizione,  ad  avviso  di questo rimettente, non
distingue  ne' i casi nei quali la patente e' scaduta da pochi giorni
ne'  quelli  in cui il mancato rinnovo dipende dall'impossibilita' di
ottenerne  la  conferma per difetto dei necessari requisiti, cio' che
rende  illogica  la  disciplina  legale  e  crea  una  ingiustificata
disparita' di trattamento tra condotte punite "in modo sperequato";
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni
sollevate dai rimettenti inammissibili o infondate;
        che  secondo  l'Avvocatura le questioni sollevate dal giudice
di  pace  di Gorizia sono inammissibili poiche' esse sono irrilevanti
nel giudizio a quo essendo ampiamente decorso il periodo nel quale il
veicolo  e'  stato sottoposto al fermo amministrativo e non avendo il
rimettente  sospeso  l'efficacia della sanzione accessoria, mentre il
profilo   sollevato   riguardo   alla   sanzione  irrogata  al  terzo
proprietario  non  ricorre  nel caso all'esame del giudice di pace di
Gorizia  e  le  censure  relative  alla violazione dell'art. 24 della
Costituzione sarebbero formulate in forma perplessa;
        che  secondo la difesa erariale il proprietario di un veicolo
che  ne  consente  l'uso  a persona sprovvista di patente in corso di
validita'  pone  in  essere  un comportamento che, in quanto dovuto a
negligenza   e   violazione   dell'obbligo   di   vigilanza,  non  e'
indifferente  per  l'ordinamento, mentre la scelta del legislatore di
fissare la durata della sanzione accessoria nella misura fissa di due
mesi,  prescindendo  dalla  condotta successiva del trasgressore, non
appare  irragionevole  poiche'  il  terzo  proprietario  del  veicolo
risponde  dell'illecito  per  fatto  proprio  e non esiste una regola
generale relativa alla graduazione delle sanzioni;
        che,  quanto  alla violazione dell'art. 76 della Costituzione
prospettata  dal giudice di pace di Bologna, l'Avvocatura osserva che
il  legislatore  delegante,  nel  formulare  i  principi ed i criteri
direttivi  per  la  modifica  dell'art. 126  del codice della strada,
avrebbe   utilizzato   in   modo  atecnico  il  termine  "sequestro",
intendendo  indicare  non  gia' una misura cautelare, ma una sanzione
accessoria    consistente    nella   temporanea   sottrazione   della
disponibilita'  del  veicolo  e  che  il legislatore delegato avrebbe
percio' dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro
sanzionatorio complessivo del codice della strada;
        che  l'Avvocatura  infine  ricorda  che in base all'art. 202,
comma  1,  del  codice  della  strada,  il trasgressore e' ammesso al
pagamento  in  misura  ridotta  "fermo  restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie", che si devono percio' applicare anche
in caso di estinzione della sanzione principale;
        che  secondo  l'Avvocatura  non  sarebbe  possibile indicare,
quale  utile tertium comparationis la disciplina legislativa prevista
per la guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per
mancanza  dei  requisiti richiesti, non essendo il legislatore tenuto
ad  una  scelta  obbligata  per  le  sanzioni  conseguenti ai diversi
illeciti amministrativi.
    Considerato  che i quattro giudizi, in quanto sollevano questioni
analoghe riguardo alla stessa disposizione - l'art. 126, comma 7, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),   come   modificato   dall'art. 19,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge  25 giugno  1999,  n. 205)  -  o  di altre disposizioni ad essa
collegate  -  l'art. 214,  commi  1  e 6 dello stesso codice - devono
essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
        che  le questioni sollevate dal giudice di pace di Gorizia in
ordine  sia all'art. 126, comma 7, che all'art. 214, commi 1 e 6, del
codice della strada non sono rilevanti nel giudizio a quo;
        che,  infatti,  come risulta dall'ordinanza di rimessione, il
veicolo   sottoposto  alla  sanzione  accessoria  risulta  essere  di
proprieta' dello stesso conducente e non ricorre percio' l'ipotesi di
fermo di un automezzo di proprieta' di un terzo;
        che,   inoltre,   lo   stesso   rimettente   non  esclude  la
possibilita'  di  una  interpretazione dell'art. 214 del codice della
strada  diversa  da  quella  da  lui  censurata,  cosi' da rendere la
sollevata questione come meramente interpretativa, tanto piu' che non
viene  neppure  precisato  se  sia  stata  tempestivamente presentata
richiesta di sospensione cautelare del fermo;
        che tali questioni sono percio' manifestamente inammissibili;
        che  gli altri giudici rimettenti dubitano della legittimita'
costituzionale  dell'art. 126,  comma 7, del codice della strada, nel
testo modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1999 citato
-  che  ha introdotto la sanzione amministrativa accessoria del fermo
del veicolo per la durata di mesi due - ritenendo che la disposizione
sia   irragionevole   e   sproporzionata   rispetto   alla   gravita'
dell'illecito, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
        che,   come  questa  Corte  ha  costantemente  affermato,  la
determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni,
siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu'  ampia
discrezionalita' legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare le
scelte  punitive  del  legislatore  ne'  stabilire la quantificazione
delle  sanzioni"  (sentenze  n. 217  del  1996  e  n. 313  del  1995,
ordinanza n. 190 del 1997 e, da ultimo, ordinanza n. 33 del 2001) che
ben  possono  essere  previste  anche in misura fissa, ove questa sia
contenuta entro limiti di congruita' e ragionevolezza;
        che, come questa Corte ha stabilito con l'ordinanza da ultimo
citata,  la  sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
condotto  da  persona la cui patente di guida sia scaduta risulta non
essere   sproporzionata   ne'  irragionevole,  essendo  al  contrario
coerente  con  la  finalita',  perseguita  in  generale  dal  sistema
sanzionatorio  del  codice  della  strada,  di  contrastare  in  modo
effettivo  ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose e ancora
che  l'ininfluenza  dell'estinzione  per  intervenuto pagamento della
sanzione   pecuniaria   principale   sul   permanere  delle  sanzioni
accessorie,  prevista  in via generale dall'art. 202 del codice della
strada, tende a perseguire il predetto scopo;
        che non e' fondata neppure la questione sollevata dal giudice
di  pace  di  Bologna  in  relazione  all'art. 76  della Costituzione
poiche',  come  questa  Corte  ha gia' affermato (ordinanza n. 33 del
2001),    il   legislatore   delegato,   nell'introdurre   il   fermo
amministrativo  del  veicolo,  ha  provveduto  senza  discostarsi dal
sistema  generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e
dai   principi   e   criteri   direttivi   fissati   dalla  legge  di
delega25 giugno  1999,  n. 205  ed ha usato il termine "sequestro" in
senso  generico,  da intendere come sanzione accessoria implicante la
non disponibilita' del veicolo;
        che  non  sussiste la violazione del principio costituzionale
di  eguaglianza  dedotta  dal  giudice di pace di Caldaro, essendo la
sanzione  pecuniaria prevista per la guida senza patente ben maggiore
di  quella stabilita per la guida con patente scaduta di validita' ed
essendo  inoltre,  anche  per  quella  ipotesi,  prevista la sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo, per la durata di
mesi tre anziche' due;
        che  quindi  le  questioni  sollevate  dai giudici di pace di
Torino,  Bologna  e  Caldaro sono manifestamente infondate sotto ogni
profilo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.