ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e
della  Provincia  autonoma  di  Trento notificati il 13 ottobre 2000,
depositati   in  cancelleria  il  26  successivo,  per  conflitti  di
attribuzione  sorti  a  seguito  dei  decreti della Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento
-  n. 127/2000  e n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000, con i quali e'
stato  prescritto  all'agente  contabile  del Consiglio della Regione
Trentino-Alto  Adige  e  all'agente  contabile  del  Consiglio  della
Provincia  autonoma  di  Trento  il  deposito  dei  conti  giudiziali
relativi  alle  gestioni degli anni 1996, 1997 e 1998, ed iscritti ai
nn. 49 e 50 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19 giugno  2001  il  giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi   l'avvocato   Fabio   Roversi   Monaco   per   la  Regione
Trentino-Alto   Adige  e  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e
l'avvocato  dello  Stato  Francesco  Sclafani  per  il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  due  ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati
il  13 ottobre  2000  e  depositati  nella cancelleria della Corte il
successivo  26 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia
autonoma  di  Trento  hanno  sollevato  conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri in relazione a
paralleli  decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
il  Trentino-Alto  Adige  con  sede  in Trento (decreto n. 127/2000 e
decreto  n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000), che - su richiesta del
procuratore   regionale   -   hanno   fissato  all'agente  contabile,
rispettivamente,  del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale
(la  Cassa  di  Risparmio  di  Trento e Rovereto) un termine entro il
quale  depositare  i  conti giudiziali relativi alle gestioni per gli
anni  1996-1998,  cosi'  instaurando  il  giudizio  di conto ai sensi
dell'art. 45  del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La regione e
la  provincia autonoma chiedono dichiararsi che non spetta alla Corte
dei  conti  richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei
conti  giudiziali  del  Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
del  Consiglio  della  Provincia  autonoma di Trento, con particolare
riferimento  a  quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998,
instando   per   il   conseguente  annullamento,  previa  sospensione
dell'efficacia, dei decreti impugnati.
    Nel  descrivere  la  vicenda  che  ha  dato  luogo al sorgere del
conflitto,   le  ricorrenti  premettono  che  da  anni  non  venivano
richiesti  ai consigli regionale e provinciale i conti concernenti le
relative   gestioni   e  che  quindi  gli  atti  impugnati  sarebbero
innovativi  rispetto  al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti
dalla Corte dei conti.
    A  sostegno  dell'ammissibilita'  del  conflitto,  nei ricorsi si
richiama  l'orientamento  della  Corte  costituzionale secondo cui e'
idoneo  a  produrre  un conflitto di attribuzione tra Stato e regioni
qualsiasi  atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o
alla  regione,  purche' sia dotato di efficacia o rilevanza esterna e
sia  diretto  in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa di
esercitare  una  determinata  competenza,  il  cui  svolgimento possa
determinare  un'invasione  attuale  della  sfera  di  attribuzioni o,
comunque,  una  menomazione altrettanto attuale della possibilita' di
esercizio  della  medesima.  E  la  lesione  dei  poteri spettanti ai
rappresentanti  di  un  ente  fornito di autonomia costituzionalmente
protetta  offenderebbe  anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo
cosi'  insorgere  per esso l'interesse a tutelare con il conflitto le
proprie attribuzioni.
    Nella  specie  si  sostiene  che  i  decreti  impugnati avrebbero
travalicato  i  confini assegnati dall'ordinamento alla giurisdizione
della  Corte  dei  conti.  In  particolare  l'iniziativa  assunta dal
procuratore regionale della Corte dei conti, confermata dalla sezione
giurisdizionale  regionale  per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo
ad  un  errore  sui confini stessi della giurisdizione spettante alla
Corte dei conti nei confronti dei consigli regionale e provinciale, e
non  sul  concreto  esercizio  di  essa,  e  realizzerebbe un tipo di
comportamento  lesivo  degli  artt. 5,  116, 122, quarto comma, della
Costituzione  e  degli  artt. 4,  28,  31, primo comma, (nonche', per
quanto  riguarda  la  provincia,  8,  9  e 49), 83 e 84 dello statuto
speciale,  approvato  con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione
anche  a  quanto  previsto  dal  d.P.R.  15 luglio  1988,  n. 305,  e
successive   modificazioni   e  integrazioni,  concernente  norme  di
attuazione  dello  statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto Adige per
l'istituzione  delle  sezioni  di  controllo della Corte dei conti di
Trento  e  di  Bolzano  e per il personale ad esse addetto. Sarebbero
altresi' violati l'art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e l'art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
    La  tesi  dalla quale muovono le ricorrenti e' che il giudizio di
conto  non  sarebbe  circoscritto  al controllo della regolarita' dei
conti  del  tesoriere  e  al  profilo  esecutivo  della  gestione, ma
investirebbe  la  gestione,  comprensiva  degli atti di indirizzo, di
programmazione,  di  impegno politico-amministrativo e finanziario; e
sarebbe   rivolto   a  verificare  il  positivo  perseguimento  degli
obiettivi  posti  dalle  norme dell'agire amministrativo, l'efficacia
dell'azione  amministrativa,  l'economicita' dei risultati conseguiti
nel   rapporto  costi-ricavi-benefici,  la  stessa  efficienza  delle
strutture  e  delle  procedure  dell'amministrazione.  Come  tale, il
giudizio di conto non potrebbe aver luogo nei riguardi dell'attivita'
di gestione dei fondi assegnati al Consiglio regionale e al Consiglio
provinciale  per  le esigenze funzionali degli stessi, ma si potrebbe
riferire  soltanto alla gestione di competenza della Giunta regionale
e provinciale.
    Si  argomenta  nei  ricorsi  che l'estensione della giurisdizione
della  Corte dei conti non puo' essere illimitata, in quanto l'ambito
di  essa  risulta  delimitato  da  altri  valori  protetti  a livello
costituzionale. Limitazioni e deroghe possono essere cioe' desunte in
via  interpretativa  da  altre  norme di rango costituzionale diverse
dall'art. 103  della  Costituzione:  e  al  riguardo  le  ricorrenti,
sebbene   ammettano   che  la  posizione  dei  consigli  regionali  e
provinciali non sia identica a quella delle Camere (nei cui confronti
si  ritiene  escluso il giudizio di conto), affermano che sarebbe ben
possibile,  ed  anzi  doveroso,  un  parallelismo  tra le guarentigie
assicurate  ai  membri  del Parlamento ex art. 68, primo comma, della
Costituzione  e  il  regime  di  immunita'  dei consiglieri regionali
individuato dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, per il
Trentino-Alto   Adige,   dall'art. 28   dello  statuto  speciale.  La
guarentigia della insindacabilita' delle opinioni e dei voti espressi
dai  consiglieri  regionali  e  provinciali nell'esercizio delle loro
funzioni,   si  sostiene,  sarebbe  da  porsi  in  relazione  con  la
particolare natura delle attribuzioni dei consigli, che costituiscono
esplicazione  di  autonomia  costituzionalmente  riconosciuta;  e  si
estenderebbe  non  solo  all'esercizio  di  funzioni  legislative, di
indirizzo   politico   e   di   controllo,   ma  anche  a  quelle  di
autoorganizzazione  dei  consigli.  A  tale proposito si ricordano la
legge  6 dicembre  1973, n. 853, che sancisce l'autonomia contabile e
funzionale  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto ordinario, e la
sentenza di questa Corte n. 392 del 1999, la quale avrebbe escluso la
possibilita'    per    la    Corte    dei    conti    di    ingerirsi
nell'autoorganizzazione del Consiglio regionale.
    Pertanto, gli atti di gestione dei fondi messi a disposizione per
soddisfare   le  esigenze  funzionali  del  Consiglio  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  e  del  Consiglio  della  Provincia autonoma di
Trento  apparterrebbero  alla categoria delle attivita' coperte dalla
insindacabilita'.
    I  documenti  contabili  del  Consiglio  regionale  e  di  quello
provinciale  sarebbero  sottratti  al  giudizio  di  conto  anche  in
funzione    di    garanzia    dell'autonomia    contabile   ad   essi
costituzionalmente   garantita.   L'art. 83  dello  statuto  speciale
stabilisce  che la regione e la provincia hanno un proprio bilancio e
un  proprio  esercizio finanziario annuale. Ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, alla Regione Trentino-Alto
Adige  e  alla provincia e' attribuita autonomia normativa in materia
contabile,  nel  senso  che  ad esse spetta disciplinare con norme di
rango  primario  l'ordinamento della propria contabilita' nell'ambito
della  piu' generale competenza relativa all'ordinamento degli uffici
che,  ai  sensi dell'art. 4, numero 1, e dell'art. 8, numero 1, dello
statuto,  e'  riservata esclusivamente alla regione e alla provincia.
Inoltre   (art. 31,   primo   comma,  dello  statuto)  le  norme  che
disciplinano   l'attivita'   del  Consiglio  regionale  e  di  quello
provinciale  sono  stabilite  da  un  regolamento interno approvato a
maggioranza assoluta. Le ricorrenti sottolineano che tale regolamento
presenta  un  carattere  del  tutto peculiare rispetto ai regolamenti
della  Giunta  e  alle leggi regionali, in quanto costituisce l'unica
fonte cui e' rimessa la disciplina concreta delle funzioni attribuite
ai  consigli  regionale e provinciale dallo statuto, rappresentandone
lo strumento primario di svolgimento. Tale carattere ne consentirebbe
l'assimilazione  ai  regolamenti  parlamentari,  fonti  cui l'art. 64
della  Costituzione  riserva  la disciplina dell'organizzazione delle
Camere  al  fine  di  garantirne l'autonomia politico-costituzionale.
Significativa,    in   questo   contesto,   sarebbe   la   previsione
dell'approvazione   a   maggioranza   assoluta   rispettivamente  del
regolamento interno del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
della provincia autonoma e del regolamento di ciascuna Camera.
    Premesso che il bilancio e la contabilita' dei consigli regionale
e  provinciale  rappresentano  i  mezzi  e  gli  strumenti  giuridici
indispensabili  perche'  essi  possano  effettivamente  esercitare in
piena autonomia e senza indebite interferenze di altri organi statali
o  regionali  le  proprie  funzioni  (legislative, di nomina e revoca
della  Giunta regionale e provinciale, di approvazione del bilancio),
le  ricorrenti  sostengono  che  all'autonomia  contabile, funzionale
all'esercizio  delle  funzioni  assegnate  ai  consigli  regionale  e
provinciale,  sarebbe  da  correlare  la  non  sottoponibilita' della
relativa gestione alla giurisdizione della Corte dei conti.
    A  sostegno  di  questa  conclusione  la regione indica ulteriori
ragioni.
    Ai  sensi  dell'art. l  del  decreto  legislativo 2 ottobre 1997,
n. 385,  che  sostituisce  l'art. 7  del  d.P.R.  n. 305 del 1988, il
controllo  di legittimita' sugli atti della regione e della provincia
si  esercita  esclusivamente  sui regolamenti per la esecuzione delle
leggi  approvate  dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale
nonche'  sui regolamenti inerenti alle materie che sono devolute alla
potesta'   regolamentare   delle  province.  Tra  essi  non  potrebbe
ricomprendersi  il  regolamento  interno  dei  Consigli  regionale  e
provinciale,  che  costituisce  la  fonte  di  carattere  primario di
disciplina del bilancio e del conto consuntivo dei consigli stessi.
    In  secondo  luogo,  il controllo sulla gestione esercitato dalle
sezioni  di  controllo  della  Corte  dei  conti  di  Trento ai sensi
dell'art. 4  del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concerne
solamente  il  perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di
principio  e  di  programma regionali, provinciali ovvero statali, in
quanto  applicabili,  ed  e' dunque riferibile soltanto alla gestione
del  bilancio  e del patrimonio della regione e della provincia. Come
tale,  esso  riguarda  solamente  gli  atti  della Giunta regionale e
provinciale,  allo  scopo  di  verificare  la  loro  conformita' alle
disposizioni   legislative  vigenti.  Il  progetto  di  bilancio,  le
eventuali  variazioni e il conto consuntivo del Consiglio regionale e
del  Consiglio  provinciale  sono,  invece, approvati dall'Ufficio di
Presidenza  con  una  deliberazione  che  sarebbe  esplicazione di un
potere  di  autoorganizzazione  (art. 84  dello  statuto  regionale).
L'approvazione  dei  bilanci  e  dei rendiconti, nel cui ambito vanno
inseriti  anche  i  fondi messi a disposizione del Consiglio, avviene
dunque  con  atto legislativo del Consiglio stesso, che costituirebbe
l'unica  forma  di  controllo,  di  natura  politica,  sulla gestione
contabile consiliare.
    2. - In  entrambi  i  giudizi  si  e'  costituito, con memorie di
identico   contenuto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
concludendo perche' i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili
e  comunque  siano  respinti  nel merito, con rigetto dell'istanza di
sospensione.
    Quanto  all'ammissibilita',  l'Avvocatura  osserva che taluni dei
parametri  invocati nei ricorsi sono solo menzionati, senza poi farne
seguire doglianze ad essi specificamente riferite.
    Nel  merito,  il  resistente  esclude  la  rilevanza  delle norme
sull'insindacabilita';  e  ricorda  la  sentenza  n. 110  del 1970 di
questa  Corte,  con  cui  e'  stata affermata la sottoposizione degli
agenti  contabili del Consiglio della Regione Sardegna al giudizio di
conto.
    Quanto,  infine, all'istanza di sospensione, l'Avvocatura ritiene
che    nessun    pregiudizio    puo'    derivare    alle   ricorrenti
dall'ottemperanza al decreto della sezione giurisdizionale nelle more
del processo costituzionale.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza,  sia la Regione Trentino-Alto
Adige  che  la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie,
di  identico  contenuto,  per ribadire le conclusioni di accoglimento
dei conflitti sollevati.
    In  replica  alle  osservazioni della difesa erariale, si osserva
che le assemblee della Regione e della Provincia autonoma sono organi
politico-amministrativi   cui   va   riconosciuta  una  posizione  di
indipendenza connaturata alle loro attribuzioni.
    L'autonomia  contabile, funzionale ed organizzativa del Consiglio
regionale  e  del Consiglio provinciale costituisce, si osserva nelle
memorie,  un  principio irrinunciabile dell'ordinamento, la cui ratio
risiede nella necessita' di preservare l'organo da indebite pressioni
esterne  e  di  creare  le condizioni per un suo agile funzionamento.
Tali  consigli  possono  infatti  essere dotati di servizi propri, di
personale proprio, nonche' di un proprio bilancio consiliare. Come la
Corte  ha  gia'  affermato  nella sentenza n. 143 del 1968, "le somme
impegnate  in  bilancio  per  le spese di funzionamento del Consiglio
regionale,   appena   pervenutegli,  possono  essere  spese  dal  suo
Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo
Consiglio".  In  questa  direzione  si  inserisce la legge n. 853 del
1973,  la  quale,  proprio  a salvaguardia dell'autonomia contabile e
funzionale  degli organi in questione, ha istituito una rubrica negli
stati di previsione di spesa delle regioni recante il titolo "servizi
degli  organi  statutari",  intestata  alla  Presidenza del Consiglio
regionale,  nella  quale  vengono  iscritti  i fondi per le spese del
Consiglio  regionale medesimo, escludendo che gli atti amministrativi
e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della
Costituzione (cfr. sentenza n. 289 del 1997).
    L'autonomia  contabile  e  funzionale  dei  consigli  regionali e
l'insindacabilita'   delle   opinioni   espresse   e  dei  voti  dati
nell'espletamento  delle  funzioni  (anche di amministrazione attiva,
quando  assegnate in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato:
(cfr.   sentenza   n. 392  del  1999)  dei  consiglieri  regionali  e
provinciali  sarebbero  violate,  si  ribadisce  nelle memorie, dalla
pretesa  di  ottenere  il deposito dei conti consuntivi del Consiglio
regionale e del Consiglio provinciale.
    4. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha depositato
documentazione   nel   giudizio   promosso   dalla  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige iscritto al n. 49 del registro conflitti del 1999
(in  particolare,  copia della sentenza n. 461 del 1999 delle sezioni
unite della Corte di cassazione).
    Nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento iscritto
al  n. 50 del registro conflitti del 1999 il Presidente del Consiglio
ha  depositato  una  memoria integrativa. Si osserva che il Consiglio
provinciale  di  Trento  e'  anche  e  prevalentemente  un  organo di
amministrazione,  posto  che, oltre alle funzioni legislative, svolge
in  linea di principio anche le funzioni amministrative attribuite ai
consigli  provinciali,  sicche'  non sarebbe esatto raffigurarlo come
una  sorta  di  "mini-Parlamento".  Richiamando la sentenza di questa
Corte  n. 66  del  1964,  secondo  cui  le  controversie  relative ai
rapporti  di  lavoro con i dipendenti dei consigli regionali non sono
sottratte  alle  normali  giurisdizioni  statali,  la difesa erariale
sostiene   che   l'esercizio  da  parte  di  un  organo  di  funzioni
legislative  di  per se' non comporterebbe l'estensione delle norme e
dei   principi   posti   dall'ordinamento   per   i   massimi  organi
costituzionali  dello  Stato  e  non legittimerebbe una "zona franca"
sottratta  al  giudizio  di conto. Inoltre, nel condividere e nel far
proprie  le argomentazioni alla base della citata sentenza n. 461 del
1999  delle  sezioni  unite  della  Corte di cassazione, l'Avvocatura
dubita   dell'esistenza   di   un  reale  interesse  della  provincia
ricorrente  ad  impedire lo svolgimento di un'attivita', quale quella
della   Corte  dei  conti  nel  giudizio  di  conto,  che  si  svolge
nell'interesse   dell'ente,   dell'organo   e   della   collettivita'
rappresentata  e  dalla quale possono venire indicazioni utili per il
corretto esercizio delle pubbliche funzioni.
    Alla  memoria  la  difesa  erariale allega una nota della procura
regionale  presso  la  sezione  giurisdizionale  per il Trentino-Alto
Adige  della  Corte  dei conti, sede di Trento (n. 5571 del 16 maggio
2001),  dalla  quale  si  desumerebbe  che il tesoriere non ha ancora
ottemperato ai decreti qui impugnati.

                       Considerato in diritto

    1. - Con   due   ricorsi   di   contenuto   analogo,  la  Regione
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato
conflitto  di  attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione ai
decreti  con i quali la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per  il  Trentino-Alto  Adige, su richiesta del procuratore regionale
della  stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge
le  funzioni di agente contabile sia del Consiglio regionale, sia del
Consiglio  provinciale di Trento, un termine per la presentazione dei
conti relativi alle proprie gestioni per gli anni 1996, 1997 e 1998.
    Secondo  le  ricorrenti - le quali muovono dalla premessa per cui
il  giudizio di conto non sarebbe circoscritto ai conti del tesoriere
e  al  profilo  esecutivo  della  gestione,  ma  si estenderebbe alla
gestione   dei   fondi  in  vista  della  verifica  sui  risultati  e
sull'efficacia  dell'azione  amministrativa  -  non  spetterebbe alla
Corte  dei  conti  il  potere  di avviare d'ufficio e di espletare il
giudizio di conto con riferimento ai conti relativi alla gestione dei
fondi   posti   a   disposizione   degli  organi  consiliari  per  la
organizzazione  e  per  lo  svolgimento delle attivita' dei consigli.
Questi  ultimi  godrebbero  della garanzia di una specifica autonomia
costituzionale,  che  risulterebbe lesa se fosse ammesso il controllo
successivo   sulla   gestione  dei  bilanci  consiliari  mediante  il
riscontro  del  conto dei rispettivi agenti contabili. L'esenzione di
dette gestioni dal giudizio di conto discenderebbe sia dall'autonomia
funzionale  e  contabile  dei  consigli,  riconosciuta  per garantire
l'assenza   di  indebite  interferenze  di  altri  organi  statali  o
regionali  nelle  funzioni  legislative e politiche dei consigli, sia
specificamente    dal   riconoscimento   costituzionale,   ad   opera
dell'art. 122,  quarto  comma,  della  Costituzione  e  dell'art. 28,
secondo  comma,  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige,
dell'insindacabilita'   delle   opinioni  e  dei  voti  espressi  dai
consiglieri   regionali   e  provinciali  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.
    2. - I  due giudizi, data l'identita' dell'oggetto, devono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
    3. - I ricorsi sono infondati.
    Nemmeno  le  ricorrenti  contestano  l'estensione del giudizio di
conto e della relativa disciplina alle gestioni della regione e delle
province  autonome.  Se,  del  resto,  in  assenza  di  una specifica
legislazione  si  poteva  dubitare di una siffatta estensione fondata
esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione (ancorche' tali dubbi
siano  stati risolti da una risalente giurisprudenza di questa Corte:
sentenze  n. 110  del 1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129
del  1981), oggi il problema e' superato dall'esistenza di specifiche
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto
Adige,  che  esplicitamente  fanno  menzione dell'esercizio, da parte
delle sezioni della Corte dei conti istituite nella regione, non solo
del  controllo  sulla  gestione  del  bilancio e del patrimonio della
regione  e  della  provincia  (art. 2,  comma 1, del d.P.R. 15 luglio
1988,  n. 305, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999,
n. 212),  ma  anche  dell'attivita'  giurisdizionale, in applicazione
delle  leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti
medesima   (art. 10-bis   del   d.P.R.   n. 305  del  1988,  aggiunto
dall'art. 5 del d.lgs. n. 212 del 1999).
    4. - Una  volta affermata la piena estensione della giurisdizione
contabile  nei  confronti degli apparati regionali e provinciali, una
esenzione  da  questa  in  favore di specifici organi della regione e
delle   province,   vale  a  dire  dei  consigli,  costituirebbe  una
eccezione,   la   quale   dovrebbe   trovare   fondamento   in  norme
costituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.
    Non e' possibile, come questa Corte ha gia' piu' volte affermato,
considerare  estesa  ai  consigli  regionali la deroga, rispetto alla
generale  sottoposizione  alla  giurisdizione  contabile,  che  si e'
ritenuto  operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena
autonomia  costituzionale  degli  organi supremi, nei confronti delle
Camere  parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte
costituzionale  (sentenze  n. 110  del  1970,  n. 129  del  1981). Le
assemblee  elettive  delle regioni non sono infatti parificabili alle
assemblee  parlamentari;  i consigli regionali godono bensi', in base
alla  Costituzione  (art. 122,  quarto  comma), di talune prerogative
analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al
di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati
ad  esso,  quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che
si  presenta  essa  stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche
sentenza n. 81 del 1975).
    Non  e'  qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile
di  cui  i  consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e
che  si  manifesta  nella  loro potesta' regolamentare interna, nella
separazione  dell'amministrazione  dei consigli, affidata agli organi
interni  di  questi,  dall'amministrazione  dipendente dall'esecutivo
regionale,  e  nella potesta' di utilizzare autonomamente, attraverso
il  bilancio  del  Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione
dal   bilancio   regionale.  Ma  tutto  cio'  riguarda  la  posizione
particolare   del  Consiglio  all'interno  dell'organizzazione  della
regione,  e  non  puo'  implicare  di  per  se' che l'amministrazione
consiliare  sfugga  alla  disciplina  generale,  prevista dalle leggi
dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.
    5. - La   regione   ricorrente  argomenta  tale  incompatibilita'
invocando  la  prerogativa  della  insindacabilita'  dei voti e delle
opinioni  espresse dai componenti del consiglio regionale e di quelli
delle  province  autonome  nell'esercizio  delle  loro funzioni, e la
estensione  di  tale insindacabilita', come ritenuto da questa Corte,
anche  alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione
di  autoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289
del 1997 e n. 392 del 1999).
    Ma,  a  togliere  pregio  a  questo  argomento, basta il decisivo
rilievo che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una
procedura  giudiziale,  a carattere necessario, volta a verificare se
chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico
risorse  finanziarie  provenienti da bilanci pubblici, e' in grado di
rendere  conto  del  modo  legale  in  cui  lo ha speso, e dunque non
risulta  gravato da obbligazioni di restituzione (in cio' consiste la
pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come
destinatari  non  gia'  gli ordinatori della spesa, bensi' gli agenti
contabili  che  riscuotono  le  entrate  ed  eseguono  le spese. Ora,
nell'ambito    dell'organizzazione    amministrativa   dei   consigli
regionali,  l'agente contabile, che e' di norma - come nel caso delle
ricorrenti  -  un  istituto  di  credito,  e'  soggetto  distinto dai
componenti  del  Consiglio  e  dei  suoi  organi  interni,  e affatto
estraneo  alle  prerogative che assistono costoro. E altrettanto e' a
dirsi  di  altri  soggetti,  come  ad  esempio  taluni funzionari del
Consiglio,  che  possono  a  loro  volta  avere maneggio di denaro ed
essere  percio'  soggetti  al  giudizio  di conto. Dal punto di vista
oggettivo,   poi,   l'obbligo  di  resa  del  conto  e  le  eventuali
responsabilita'   per   mancata  o  irregolare  resa  del  conto  non
concernono  necessariamente  attivita'  deliberative,  come talune di
quelle   compiute  dagli  organi  cui  sono  attribuite  funzioni  di
ordinatori   della   spesa,  ma  semplici  operazioni  finanziarie  e
contabili  che  non  si  sostanziano  nell'espressione  di  voti e di
opinioni,  e  quindi,  anche  se  facessero  capo  a  componenti  del
Consiglio,   non   ricadrebbero   nell'ambito  della  prerogativa  di
insindacabilita'.
        Che,  poi,  il  giudizio  di  conto  possa essere a sua volta
occasione,   per  l'organo  di  giustizia  contabile,  per  venire  a
conoscenza  di  atti  o  di procedimenti relativi alle entrate e alle
spese  dell'ente,  in  ordine  ai  quali  possano  essersi  esplicate
competenze deliberative dello stesso Consiglio o di organi interni di
esso,  e  che  nei  giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle
risultanze   di   essi   prendere   spunto,   eventuali   giudizi  di
responsabilita'  amministrativa, e' evenienza ulteriore ed eventuale.
Solo  nel  momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilita' in
sede giudiziale, si porrebbe il problema di distinguere fra atti che,
per  essere  frutto  di  voti ed opinioni espresse dai componenti del
Consiglio  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  possano  risultare
coperti  dalla  insindacabilita',  nei limiti oggettivi in cui questa
assiste  le  attivita'  dei  consigli regionali (cfr. ad es. sentenze
n. 69  del  1985,  n. 289  del  1997  e n. 392 del 1999), ed atti (od
omissioni)  invece  estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili
di dare luogo a chiamata in responsabilita'.
    Tutto  cio'  resta, comunque, estraneo al tema, cui unicamente ha
riguardo  il  presente giudizio, della spettanza alla Corte dei conti
del  potere  di  sottoporre  gli  agenti  contabili  dei  consigli al
giudizio  di conto: spettanza che, in base alle considerazioni finora
svolte, deve in definitiva affermarsi.
    6. - La   presente  pronuncia  di  merito  assorbe  la  decisione
sull'istanza di sospensione degli atti impugnati.