ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge
della  Regione  Marche  5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina  dell'attivita'  venatoria), promosso con ordinanza emessa
il 14 aprile 2000 dal giudice di pace di Jesi nel procedimento civile
Arcicaccia  Federazione  provinciale  di  Ancona  contro ATC - Ambito
territoriale  di  caccia  - Ancona 2 ed altra, iscritta al n. 437 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  l'atto  di costituzione dell'Ambito territoriale di caccia
Ancona 2 nonche' l'atto di intervento della Regione Marche;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19 giugno  2001  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Jesi, con ordinanza emessa il
14 aprile  2000,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 117 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 18
della  legge  della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina  dell'attivita'  venatoria), "in quanto non
tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 157",  ai  fini  della composizione dei comitati di gestione degli
Ambiti territoriali di caccia;
        che  il  giudizio  principale ha ad oggetto la condanna di un
Ambito  territoriale  di  caccia  al risarcimento dei danni subiti da
un'associazione  venatoria  esclusa, in base alla relativa disciplina
statutaria,   peraltro  del  tutto  conforme  sul  punto  alla  norma
regionale  impugnata, dalla rappresentanza all'interno del rispettivo
comitato di gestione;
        che,  ad  avviso  del giudice rimettente, la norma impugnata,
nella  parte  in  cui  quantifica  in  undici  il  numero  dei membri
dell'organo  direttivo, non rispetterebbe il criterio inderogabile di
composizione stabilito dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del
1992,  che  impone  la  presenza  paritaria  dei rappresentanti delle
organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative e
delle associazioni venatorie in misura corrispondente al sessanta per
cento   dei  componenti  l'organo,  e  non  assicurerebbe  quindi  la
rappresentanza  di  associazioni  venatorie  riconosciute  a  livello
nazionale che, come l'attrice, risultano presenti sul territorio;
        che,  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte,  e' intervenuta la
Regione   Marche,   sostenendo  preliminarmente  l'irrilevanza  della
questione in quanto il relativo "sindacato di costituzionalita' (...)
e'   del  tutto  ininfluente  ai  fini  della  soluzione  della  lite
pendente",  ed osservando nel merito che la norma impugnata riconosce
alle   organizzazioni   agricole   e   venatorie  una  rappresentanza
paritetica  e nel complesso maggioritaria all'interno del comitato di
gestione  e prevede un meccanismo di designazione dei componenti tale
da  soddisfare  i  criteri  di  rappresentativita'  e radicamento nel
territorio previsti dalla legge n. 157 del 1992;
        che  si e' inoltre costituito l'Ambito territoriale di caccia
Ancona  2,  sostenendo  anch'esso  l'irrilevanza  della questione, ed
affermando  nel  merito  che  la  legge  n. 157  del 1992 si limita a
fornire   indicazioni   in  ordine  alla  proporzione  delle  diverse
componenti  in  seno agli organi direttivi degli Ambiti territoriali,
senza specificare il numero complessivo dei componenti ne' quello dei
rappresentanti  di  ciascuna organizzazione, la cui determinazione e'
demandata  al  legislatore regionale, in base alla considerazione del
contesto in cui esso si trova ad operare;
        che,   in   prossimita'   dell'udienza   pubblica,  le  parti
costituite  hanno  depositato  memorie,  nelle  quali  ribadiscono le
proprie difese.
    Considerato   che   la   norma   impugnata  viene  censurata,  in
riferimento   all'art. 117   della   Costituzione,   in   quanto  non
rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge
n. 157  del  1992,  il quale prevede che negli organi direttivi degli
Ambiti  territoriali  di  caccia  deve  essere assicurata la presenza
paritaria,  in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei
componenti,    dei   rappresentanti   di   strutture   locali   delle
organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello   nazionale   e   delle   associazioni   venatorie  nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
        che   va  preliminarmente  disattesa  la  proposta  eccezione
d'irrilevanza  della questione, essendo il giudice rimettente tenuto,
nell'iter   logico  di  accertamento  del  fondamento  della  pretesa
risarcitoria, a fare applicazione della norma impugnata ai fini della
necessaria  valutazione  della  condotta  dell'Ambito territoriale di
cacciaconvenuto;
        che in particolare la legge n. 157 del 1992 tende ad inserire
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria in un regime di programmazione
incentrato  sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad
attuare  un  bilanciamento  di  interessi  nell'ambito  del  quale le
esigenze  dei  cacciatori  trovano considerazione accanto a quelle di
protezione  della  fauna  selvatica  ed  a  quelle  produttive  degli
agricoltori  (cfr.  sentenze  n. 169 del 1999, n. 448 del 1997, n. 35
del 1995);
        che,  in  funzione  del  contemperamento di tali esigenze, e'
prevista   l'istituzione   degli   Ambiti   territoriali  di  caccia,
ripartizioni  del territorio provinciale rette da organi attraverso i
quali  si  realizza  la  partecipazione della comunita', insediata in
quel   territorio,  al  monitoraggio  delle  risorse  faunistiche  ed
ambientali  ed  all'attuazione del regime di caccia programmata (cfr.
sentenza n. 4 del 2000);
        che  in  questo  quadro  la  norma regionale impugnata appare
rispettosa,  sotto il profilo qualitativo, del principio inderogabile
di  rappresentativita' introdotto dall'art. 14, comma 10, della legge
n. 157  del  1992, in quanto prevede che i comitati di gestione degli
Ambiti  territoriali  di caccia sono composti da rappresentanti degli
enti    locali,    delle   organizzazioni   protezionistiche,   delle
organizzazioni   professionali   agricole   e   delle  organizzazioni
venatorie,  assegnando  a  queste ultime due categorie tre componenti
per ciascuna;
        che  anche  sotto  il  profilo  quantitativo e' rispettato il
predetto  principio di rappresentativita', poiche' la norma regionale
censurata  assicura  comunque,  in modo paritetico, ai rappresentanti
delle  organizzazioni agricole e venatorie la maggioranza all'interno
del comitato di gestione, in conformita' appunto al medesimo art. 14,
che fissa a tal fine la misura del sessanta per cento dei componenti,
senza  peraltro esigere la presenza di un rappresentante per ciascuna
associazione operante in forma organizzata sul territorio;
        che  va  pertanto  dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale.