ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n. 507  (Revisione  ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421,  concernente  il  riordino  della  finanza
locale),  promossi  con  le ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 (n. 2
ordinanze)  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Ancona e il
5 giugno   2000   dalla   Commissione   tributaria   provinciale   di
Alessandria,  rispettivamente  iscritte ai nn. 838 e 839 del registro
ordinanze  2000 ed al n. 170 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 3  e  11, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  provincia  di Alessandria
nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con due distinte ordinanze analogamente motivate in
punto  di  diritto  (r.o.  n. 838  e  n. 839  del  2000),  emesse  il
21 ottobre  1999  (e  pervenute  alla  Corte il 20 dicembre 2000), la
Commissione  tributaria  provinciale di Ancona - nel corso di giudizi
promossi  dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi
dal comune di Osimo, con i quali e' stata rideterminata, per gli anni
1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche
(cd.  TOSAP)  del predetto comune - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 76   e   23   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 47,  commi  1  e 2, del decreto legislativo
15 novembre  1993,  n. 507  (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale  sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle  province  nonche'  della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani  a  norma  dell'art. 4  della  legge  23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza locale);
        che  il  rimettente,  nell'escludere  che  la rilevanza delle
questioni   sia  venuta  meno  per  effetto  dello  jus  superveniens
costituito  dall'art. 31,  comma  27,  della  legge  n. 448 del 1998,
osserva,  nel  merito,  che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,  di  previdenza  e  di  finanza territoriale) ha delegato il
Governo  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi diretti alla
revisione  ed  armonizzazione,  con  effetto  dal 1o gennaio 1994, di
tributi  locali  vigenti,  stabilendo,  segnatamente  alla lettera b)
della  citata  disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di
spazi  ed  aree  pubbliche  dei  comuni  e delle province, i seguenti
principi e criteri direttivi:
          "1)  rideterminazione  delle  tariffe  al  fine di una piu'
adeguata  rispondenza  al  beneficio economico ritraibile, nonche' in
relazione  alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente;
          2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della
tassa  per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
        che,  al  riguardo,  il  rimettente rileva che il legislatore
delegato  si  e' conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato
art. 4,  comma  4,  lettera b), della legge n. 421 del 1992, soltanto
per  la  determinazione  delle  tariffe concernenti le occupazioni di
spazi  ed aree pubbliche permanenti o temporanee (art. 38 del decreto
legislativo  n. 507  del 1993); mentre, in relazione alle occupazioni
del  soprassuolo  e  del  sottosuolo  con  cavi  e  condutture,  "ha,
inspiegabilmente  ed  immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare
la  fattispecie in assoluta liberta'", omettendo, negli artt. 46 e 47
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 507  del 1993, "di dividere i
comuni  in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e
di  rispettare  il limite massimo della variazione in aumento del 50%
rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";
        che,   pertanto,   nel   ritenere   che  i  predetti  criteri
individuano "principi di carattere generale, applicabili in ogni caso
e  per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio
integrativo (ovvero quello dei "parametri significativi") l'esclusivo
fine   di   specificare,  in  particolare,  per  le  occupazioni  del
soprassuolo   e   del   sottosuolo  la  modalita',  che  deve  essere
forfetaria,  di  determinazione,  sempre  nell'ambito  e nel rispetto
degli  esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione", le
ordinanze  reputano  le  disposizioni  denunciate  in  contrasto  con
l'art. 76 della Costituzione;
        che, inoltre, il giudice a quo assume violato anche l'art. 23
della Costituzione, in virtu' del quale "condizione essenziale per la
legittimita'   costituzionale  dell'imposizione  di  una  prestazione
patrimoniale e' che la stessa sia imposta in base alla legge", si' da
non  consentire  alla  "legge che attribuisca ad un ente il potere di
imporre  una  prestazione  patrimoniale"  di  "lasciare  all'arbitrio
dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione";
        che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 838 del
registro  ordinanze  2000, e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale,  con argomenti sviluppati piu' diffusamente con la
memoria   illustrativa  depositata  nell'imminenza  della  camera  di
consiglio,  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza,
ovvero,  da  ultimo,  per  la  manifesta infondatezza della sollevata
questione;
        che, con ordinanza del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte il
19 febbraio 2001 ed iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2001) -
emessa  nel  corso  del  giudizio  promosso  dall'ENEL S.p.A. avverso
l'avviso  di accertamento con il quale veniva determinata, per l'anno
1997,  la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche della
provincia   di   Alessandria   -   anche  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Alessandria  ha  sollevato questione di legittimita'
dell'art. 47,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507,    "per   violazione   dell'art. 76,   primo   comma,   della
Costituzione,  con  riferimento  alla  legge  delega 23 ottobre 1992,
n. 421, art. 4, comma 4" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero
1);
        che  il  rimettente  -  affermata la rilevanza della proposta
questione, da reputare non venuta meno per effetto dell'art. 31 della
legge  n. 448  del  1998  -  lamenta il mancato rispetto da parte del
legislatore delegato dei criteri fissati, per la determinazione della
tassa   per   le   occupazioni  del  soprassuolo  e  del  sottosuolo,
dall'art. 4,  comma  4,  sopra  citato,  posto che il medesimo "si e'
attenuto  unicamente  al  criterio  forfetario  ed  ha  aumentato  la
tassazione ben oltre il 50%, come appare dal confronto fra le attuali
misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore";
        che  si  e'  costituita  la  provincia  di Alessandria, parte
convenuta    nel   giudizio   a   quo   -   per   sentir   dichiarare
l'inammissibilita'  ovvero  la  manifesta infondatezza della proposta
questione, rilevando, con la memoria successivamente depositata, che,
con  la  sentenza n. 96 del 2001 della Corte costituzionale, e' stata
gia'   dichiarata   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 47,  commi  1  e 2, del decreto legislativo
n. 507   del   1993,   per  asserita  violazione  dell'art. 76  della
Costituzione;
        che e' intervenuto, altresi', il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,    concludendo,    anche    con    successiva   memoria,   per
l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione.
    Considerato,  in  via preliminare, che le ordinanze denunciano le
medesime  disposizioni  sotto  profili in parte analoghi o, comunque,
connessi,  sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con un'unica pronuncia;
        che,  quanto  alle  censure  di violazione dell'art. 76 della
Costituzione,  sollevate  da  tutte  le ordinanze, va rilevato che le
medesime  sono  prospettate  negli  stessi  termini gia' esaminati da
questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001;
        che,  in  quell'occasione,  si  e'  esclusa  detta violazione
reputando  erroneo  l'assunto  interpretativo  -  seguito anche dagli
attuali rimettenti - secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992
avrebbe  dettato,  anche perle occupazioni degli "spazi soprastanti e
sottostanti  il  suolo  con  linee  elettriche,  cavi,  condutture  e
simili",  imedesimi  criteri  di  disciplina  della generalita' delle
fattispecie  impositive,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera b),
numero 1;
        che, difatti, rispetto alla menzionata peculiare tipologia di
occupazione,   la  stessa  legge  delega  "ha  ritenuto,  invece,  di
riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b),
ponendo,  come  riferimento  per l'opera del legislatore delegato, il
criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire
attraverso  parametri  significativi" (cosi' la citata sentenza n. 96
del 2001);
        che,  pertanto,  non  adducendo  i giudici a quibus profili o
argomenti  di  doglianza  nuovi  rispetto a quelli gia' scrutinati, o
comunque  tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni
medesime vanno dichiarate manifestamente infondate;
        che,  quanto  alla  censura  di violazione dell'art. 23 della
Costituzione,  ulteriormente  prospettata  dalle due ordinanze emesse
dalla  commissione  tributaria  provinciale  di Ancona, va rammentato
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio
della  riserva  di  legge,  di cui al predetto articolo, va inteso in
senso  relativo,  ponendo  al  legislatore  l'obbligo  di determinare
preventivamente  e sufficientemente criteri direttivi di base e linee
generali  di disciplina della discrezionalita' amministrativa (cosi',
da ultimo, ordinanza n. 7 del 2001);
        che  il  rimettente, nell'assumere in modo del tutto generico
l'esistenza  di un "arbitrio dell'ente impositore" nello stabilire la
misura  della  tassa,  non  considera che il denunciato art. 47 detta
specifici  criteri  per  l'imposizione,  disponendo che la TOSAP vada
determinata  forfetariamente  in base alla lunghezza delle strade per
la  parte  di  esse  effettivamente  occupate, secondo precisi limiti
minimi  e  massimi  di tassazione, e cio' in armonia con il criterio,
dettato  dalla  legge delega, della commisurazione secondo "parametri
significativi",  da  intendersi, secondo quanto rilevato ancora nella
menzionata  sentenza n. 96 del 2001, come "espressivi della peculiare
natura  dell'occupazione",  si'  da  richiedere un metodo "ispirato a
regole  di sinteticita' e di omnicomprensivita', alternative rispetto
agli  altri  criteri  formulati  in  via  generale,  connotati  dalla
pluralita' e dalla analiticita' degli elementi presi a riferimento";
        che,  in  virtu' di quanto evidenziato, la proposta questione
va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.