ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 4,
della legge regionale della Liguria, riapprovata il 12 dicembre 1999,
recante  "Modifiche  agli  artt. 54,  55  e  56 della legge regionale
4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e contabilita) e
successive  modifiche  e  integrazioni",  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 30 dicembre
1999, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2
del registro ricorsi 2000.
    Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  10 luglio  2001  il  giudice
relatore Massimo Vari;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione
Liguria.
    Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, della
delibera legislativa della regione Liguria riapprovata il 14 dicembre
1999  recante  "Modifiche  agli  articoli  54,  55  e  56 della legge
regionale  4 novembre  1977,  n. 42  (Norme  in materia di bilancio e
contabilita) e successive modificazioni", nella parte in cui aggiunge
all'art. 54  della  predetta  legge regionale n. 42 del 1977 il comma
4-bis  il  quale  stabilisce  che  i prestiti obbligazionari non sono
soggetti  alle  disposizioni  sulla tesoreria unica di cui alla legge
29 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica
per gli enti e gli organismi pubblici);
        che la menzionata disposizione viene denunciata per contrasto
con  gli  artt. 117  e 119, primo comma, della Costituzione e con "le
disposizioni  interposte  in  tema  di  "tesoreria  unica" contenute"
nell'art. 40  della  legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato, legge
finanziaria  1981) come modificato dall'art. 21 del d.l. 12 settembre
1983,  n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983,  n. 638),  dall'art. 35  della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e
dall'art. 3  della  legge  29 ottobre  1984,  n. 720  "e  richiamate"
nell'art. 2   della   legge  29 ottobre  1984,  n. 720,  "ed  inoltre
contenute"  negli  artt. 7,  8  e  9 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n. 279  (Individuazione  delle unita' previsionali di base del
bilancio  dello  Stato,  riordino  del  sistema  di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);
        che si e' costituita la regione Liguria, la quale ha concluso
per  l'inammissibilita'  e, comunque, per l'infondatezza del ricorso,
osservando,  anzitutto,  che lo scopo della disposizione censurata e'
quello  "di  eliminare  ogni  residuo  dubbio  in  ordine  al  regime
applicabile"  alle somme di danaro di cui la regione abbia conseguito
la  disponibilita'  in  virtu'  di  prestiti obbligazionari, in vista
della   loro   utilizzazione   come   fonte  di  finanziamento  degli
investimenti regionali;
        che,  ad avviso della regione, l'obbligo di utilizzazione del
sistema  di  tesoreria  unica,  relativamente alle somme conseguite a
titolo  di  prestito,  sarebbe stato escluso prima dall'art. 40 della
legge  n. 119  del  1981,  poi  dall'art. 4 del d.l. n. 688 del 1985,
successivamente  dall'art. 14-bis  del  d.l. n. 151 del 1991 il quale
deve  ritenersi  applicabile  anche  nei  confronti  delle regioni e,
infine,  dall'art. 7  del  decreto  legislativo  n. 279  del 1997, il
quale,  ponendosi l'obiettivo del superamento del regime di tesoreria
unica,  include,  tra le entrate per le quali il predetto regime deve
continuare  ad avere applicazione nei confronti delle regioni e degli
enti  locali,  solo  quelle  relative  ad operazioni di indebitamento
provenienti,  in  tutto  o  in  parte, da interventi finanziari dello
Stato;
        che,  in prossimita' dell'udienza pubblica, sia il Presidente
del  Consiglio  dei ministri, che la regione Liguria hanno depositato
memorie illustrative;
        che,   nella   propria  memoria,  il  ricorrente  segnala  la
sopravvenienza,  in  materia  di  tesoreria unica, dell'art. 66 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001),
mentre la regione, oltre a ribadire le argomentazioni gia' svolte nel
senso   dell'infondatezza  della  proposta  questione,  ha  anch'essa
richiamato  il  predetto  art. 66,  osservando,  in particolare, che,
dalla  disposizione  di  cui  al  comma  5, si evince il principio di
esclusione  dall'obbligo  di  versamento  in  tesoreria  unica  delle
risorse  il  cui  procacciamento non incida sul bilancio dello Stato,
espressamente  previsto,  per  gli  enti locali, dall'art. 14-bis del
d.l. n. 151 del 1991;
        che,  in  sede  di  discussione orale in udienza pubblica, il
ricorrente  Presidente  del Consiglio dei Ministri ha chiesto che sia
dichiarata  la  cessazione della materia del contendere ed a siffatta
richiesta ha aderito la difesa della regie Liguria.
    Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione  di costituzionalita', e' entrato in vigore l'art. 66 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388,  che  ha  dettato,  in  materia di
tesoreria  unica,  una  articolata disciplina, la quale, tra l'altro,
prevede che:
        "a decorrere dal 1o marzo 2001, le regioni sono incluse nella
tabella  A  annessa  alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni" (comma 5);
        "le   entrate   costituite   da   assegnazioni,   contributi,
devoluzioni  o  compartecipazioni  di  tributi erariali e quant'altro
proveniente  dal  bilancio  dello Stato a favore delle regioni devono
essere  versate  nelle  contabilita' speciali infruttifere che devono
essere  aperte  presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato",  essendo  incluse,  tra  le  predette entrate, "quelle
provenienti  da  operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in
parte, da interventi finanziari dello Stato" (comma 6);
        "si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" (comma 7);
        che  quanto  evidenziato  integra  un  mutamento  del  quadro
normativo,  attinente proprio alle disposizioni statali in materia di
tesoreria   unica  -  nelle  quali  il  ricorso  individua  le  norme
interposte  che,  unitamente agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
sarebbero   asseritamente   vulnerate  dalla  disposizione  regionale
denunciata  -  che ha inciso radicalmente sui termini della sollevata
questione,  si'  da  far venir meno, oggettivamente, la necessita' di
una  pronunzia della Corte (vedi, sentenza n. 84 del 1988), come, del
resto,  hanno  sostenuto  le  stesse  parti  del  presente  giudizio,
assumendo cessata la materia del contendere;
        che,  pertanto,  deve  essere  dichiarata la cessazione della
materia del contendere.