IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4795 del 1997
proposto da Ferruzzi Sabatino, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Maria  Montaldo  ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via degli Scipioni n. 232;
    Contro  la  Regione  Lazio, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta  comunale,  rappresentata  e  difesa dall'avv. Giuseppe
Bottino dell'Avvocatura regionale;
    Per l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dei
benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della
Regione  Lazio,  ai  sensi  della  legge  regionale 12 settembre 1994
n. 39,  previo,  ove  occorra, l'annullamento degli atti presupposti,
connessi  e  conseguenziali,  ivi  compresa  la determinazione n. 25,
datata  21  ottobre  1996, del dirigente dell'uff. III, Settore Stato
Giuridico  dell'assessorato  Risorse  e  Sistemi della Regione Lazio,
nella  parte  in cui fissa la decorrenza dell'inquadramento economico
al 5 ottobre 1994, data di entrata in vigore di detta legge, anziche'
al  10  febbraio 1981, nonche' di ogni altro atto denegatorio del suo
diritto.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica udienza del 7 dicembre 2000 l'avv. Montaldo
per   il   ricorrente;  nessuno  e'  comparso  per  l'amministrazione
resistente;
    Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o

    Il  ricorrente  -  dipendente  dell'I.Di.S.U.  (Istituto  per  il
Diritto   allo  Studio  Universitario)  e  destinatario  della  legge
regionale  12  settembre  1994  n. 39,  concernente la determinazione
dell'ordinamento   della  struttura,  della  consistenza  dei  quadri
organici  e  dei  profili professionali per il personale del predetto
Istituto  -  chiede  il  riconoscimento del suo diritto a percepire i
benefici  economici  derivanti  dal  reinquadramento  nei ruoli della
Regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1o febbraio
1981,  con  interessi e rivalutazione monetaria, previo, ove occorra,
l'annullamento   della  determinazione  dirigenziale  specificata  in
epigrafe,  nella  parte in cui fissa la decorrenza dell'inquadramento
economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi.
    In  particolare,  l'interessato rappresenta che, poiche' l'art. 8
della   citata   legge  consente  di  applicare  anche  al  personale
dell'Istituto  suindicato  che  ne  faccia  domanda  il meccanismo di
reinquadramento   introdotto   a  suo  tempo  dalla  legge  regionale
n. 15/1988  per  il personale gia' inquadrato nei ruoli della Regione
Lazio  per  effetto  delle  leggi  regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio
1983,  aveva  presentato  nei termini - essendo in possesso di titoli
culturali  e  professionali  utili  alla  applicazione della predetta
legge  -  apposita  istanza  di  reinquadramento  e che, con gli atti
indicati  in epigrafe, la Regione Lazio aveva accolto la sua istanza,
fissando  la  decorrenza giuridica del reinquadramento al 1o febbraio
1981,  la  medesima data, cioe', in cui era stato disposto quello del
personale  contemplato  dalle  suddette  leggi regionali n. 2 e 3 del
1983, mentre, al contrario, gli effetti economici del reinquadramento
del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al 5 ottobre 1994,
cioe'   alla   data  di  entrata  in  vigore  della  legge  regionale
n. 39/1994.
    L'istante  assume,  quindi, che tale determinazione ha dato luogo
ad  una  evidente  sperequazione rispetto alle categorie di personale
originariamente  destinatarie  della  legge  regionale n. 15/1988 con
conseguenti gravi lesioni del suo diritto.
    Tanto  premesso,  deduce  i seguenti motivi di diritto a sostegno
del gravame proposto:
    1.  -  Violazione  legge  regionale  n. 15/1988,  art. 10;  legge
regionale  n. 39/94,  art. 8;  artt. 3,  36  e  97  Cost.  a principi
generali.  Eccesso  di  potere.  In  via  subordinata: illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994
in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
    Il  diritto  rivendicato  (decorrenza  dei  benefici economici ex
legge  regionale  n. 15/1988  dal  1o  febbraio  1981)  e' negato dal
provvedimento indicato in epigrafe; tale determinazione sembra essere
stata  adottata,  tuttavia,  in  applicazione del comma 5 dell'art. 8
della legge n. 39/1994.
    Deve,  quindi,  prevedersi,  ad  avviso  dell'interessato, che la
illegittimita'  dell'atto impugnato rispetto a norme fondamentali del
nostro  ordinamento  potrebbe  essere rimossa previa dichiarazione di
incostituzionalita' della citata disposizione di legge.
    Secondo il ricorrente, la scelta di far decorrere la attribuzione
dei   benefici  economici  del  reinquadramento  ex  legge  regionale
n. 39/1994  al momento della data di entrata in vigore di questultima
anziche'  dal  1o  febbraio  1981  (data  di decorrenza giuridica) e'
illegittima,  con  particolare  riferimento  alle  finalita'  che  si
intendevano perseguire con la legge suddetta.
    Deve  ritenersi,  in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre
1994  la  decorrenza economica dell'inquadramento, sia illegittimo in
relazione a varie norme costituzionali; e cio' con riferimento sia al
provvedimento  della  regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5,
della  legge  regionale n. 39/1994, la cui costituzionalita' e' posta
in dubbio sotto i seguenti profili.
    a)    Secondo   il   ricorrente   appare   palesemente   violato,
innanzitutto,  il  principio  di  eguaglianza e perequazione che pure
aveva  indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della
legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U.
    Ed  invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del
1994   non   e'  idonea  ad  eliminare  pienamente  la  sperequazione
esistente;   viene   infatti   fissata   come   decorrenza  economica
dell'inquadramento   una  data  diversa  e  meno  vantaggiosa  per  i
dipendenti  delle  ex  Opere  Universitarie  rispetto  agli originari
destinatari della legge regionale n. 15/1988.
    Di  conseguenza  e'  da  ritenersi  violato  il  principio di cui
all'art.  3  della  Costituzione,  giacche' situazioni uguali vengono
diversamente trattate.
    b)  Anche  il  principio  di adeguatezza e proporzionalita' della
retribuzione  di  cui all'art. 36 della Costituzione appare - secondo
l'istante - nella specie violato.
    Ed  invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa
dalla   legge  regionale  n. 39  del  1994  al  personale  del  ruolo
I.Di.S.U.,   ha   consentito   di   far   collimare  inquadramento  e
professionalita'  attraverso  una  accurata  valutazione  dei  titoli
culturali,  professionali  e di carriera. Di tale professionalita' si
e'  evidentemente  riconosciuta  la  sussistenza dal 1o febbraio 1981
data di decorrenza giuridica.
    Conseguentemente  dalla  stessa  data  deve  farsi  decorrere  la
maggiore    retribuzione,    proporzionale    alla   professionalita'
riconosciuta  al  dipendente,  cosi'  come,  d'altra  parte,  si  era
disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale
n. 15/1988.
    La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi,
"in  una  palese  violazione  dell'art. 36, dal momento che non viene
fatta corrispondere la retribuzione alla qualita' professionale".
    c)  Appare  violato, infine - ad avviso del ricorrente - anche il
principio  di  cui  all'art. 97 della Costituzione, atteso che non e'
segno ne' di imparzialita' ne' di buona amministrazione il fatto che,
dopo  aver  ritenuto la arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza
di  una  precedente  situazione discriminatoria, la Regione Lazio non
abbia  operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata
ed iniqua differenza di trattamento economico.
    L'istante  chiede,  pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni
conseguenza   di   legge  anche  in  ordine  alle  spese  e,  in  via
subordinata,  che venga ritenuta come non manifestamente infondata la
questione  di  incostituzionalita'  sollevata e, sospeso il giudizio,
che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.
    L'ammistrazione  regionale  intimata,  costituitasi  in giudizio,
controdeduce  al  ricorso  con  un'ampia  ed articolata memoria nella
quale  contesta  le argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per
la reiezione dell'impugnativa.
    Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   prd.
n. 602/2001).
01C0839