LA CORTE DI APPELLO
Nella causa civile n. 122 del ruolo generale dell'anno 2001
promossa dal comune di Parma, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Orfeo n. 22, presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines;
Contro Rubaldo Giancarlo, elettivamente domiciliato in Bologna,
via Marconi n. 36, presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani;
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale della tabella A allegata alla legge regionale (Emilia
Romagna) n. 12/1984, nella parte in cui non prevede che il requisito
di rendita catastale di cui alla lettera c) non si applichi anche
alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni
contermini, trattandosi pur sempre di indice di ricchezza, onde
situazioni analoghe vengono diversamente trattate dalla legge,
potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unita'
immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza
dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in
altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune
contermine.
Ritenuto che dalla soluzione di tale questione dipenda la
definizione della controversia in quanto il comune di Parma ha
dichiarato la decadenza dell'assegnatario in conseguenza
dell'acquisto di un immobile da parte di un componente del nucleo
familiare dell'assegnatario con rendita superiore a quella prevista
dalla legge, sito nello stesso comune.