IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  civile  iscritto al n. 2390 del ruolo generale
degli   affari   civili   dell'anno   1995  trattenuto  in  decisione
all'udienza del 1o dicembre 1999 e vertente tra:
        Sistema  Impianti  s.a.s.,  Grandis  Angelo,  Ventura  Franca
Maria,  attori  -  opponenti  e  CA.RI.PE. e L.A. S.p.a., convenuta -
opposta;
    Premesso  che  gli attori, con atto di citazione notificato il 20
giugno  1995,  proponevano  opposizione  avverso il decreto monitorio
emesso  dal Presidente del tribunale di Pescara del 23 maggio 1995 in
favore della CA.RI.PE. con cui venivano ingiunti, in via solidale, al
pagamento  della somma di L. 47.778.657 (costituita per L. 26.503.058
dal  saldo  passivo del contratto di conto corrente n. 45657 e per L.
21.273.599  per n. 4 effetti insoluti, comprese le spese di protesto)
alla data dell'11 aprile 1995, oltre gli interessi dal 12 aprile 1995
al  tasso  del  17,75% e delle spese della procedura monitoria. E che
gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto perche' nullo,
la   dichiarazione   della  nullita'  della  clausola  relativa  agli
interessi,    nonche'   l'inapplicabilita'   della   capitalizzazione
trimestrale   degli  interessi,  l'inapplicabilita'  degli  interessi
convenzionali alle operazioni di sconto, l'illegittimita' del recesso
della  Banca  e  la  nullita' delle prestate fideiussioni da parte di
Grandis e Ventura.
    Atteso  che  la  Banca  opposta,  nel  costituirsi  in  giudizio,
contestava punto per punto i diversi motivi di opposizione deducendo,
in  merito  alla clausola della capitalizzazione degli interessi, che
la stessa fosse legittima in quanto derivante dagli usi bancari.
    Rilevato  che,  nel  corso del giudizio veniva ammessa e disposta
consulenza  tecnica d'ufficio nonche' un'integrazione di consulenza e
che,  all'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  in  data  1o
dicembre  1999,  questo  giudicante tratteneva la causa a decisione a
norma dell'art. 190-bis c.p.c.
    Rilevato, infine, che nella specie e per cio' che qui rileva, gli
opponenti  eccepivano,  ma  solo  nella  comparsa  conclusionale,  la
nullita'   della   clausola  di  capitalizzazione  trimestrale  degli
interessi  richiesta  dalla Banca opposta richiamando, da un lato, il
recente  orientamento della suprema Corte al riguardo (Cass. 16 marzo
1999, n. 274 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096) e dall'altro, il dettato
dell'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
    Tanto   premesso,   ritiene   questo   giudice  rilevante  e  non
manifestamente  infondata  l'eccezione  -  sollevata  dagli opponenti
tardivamente,   ma   rilevabile   d'ufficio   -   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 25,  cpv.  del  d.lgs.  n. 342 del 1999 per
violazione dell'art. 76 della Carta Costituzionale.
    La  norma  richiamata, infatti, prevede sino all'emanazione della
delibera   del   CICR,   la   salvezza  delle  clausole  contrattuali
sull'anatocismo  contenuta  nei contratti stipulati anteriormente ed,
in  altri  termini,  attribuisce alla norma una funzione di sanatoria
delle  clausole  in  questione  - clausola, come detto, oggetto della
presente   controversia  -  attraverso  un'implicita  interpretazione
autentica della normativa vigente.
    Deve  rilevarsi  che  il  menzionato decreto legislativo e' stato
emanato  in  attuazione  dell'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del
1998  che  delegava  al  Governo  il compito di emanare "disposizioni
integrativa   e   correttive  del  d.lgs.  n. 385/1993  e  successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi e con
l'osservanza   della  procedura  indicati  nell'art. 25  della  legge
n. 142/1992". Ma quest'ultima norma nulla prevedeva quanto a principi
e criteri direttivi in materia di anatocismo.
    Tanto  rilevato  e  tenuto  conto  del dettato restrittivo di cui
all'art. 76  della  Costituzione,  deve  sottolinearsi  come la norma
oggetto   d'esame   era  delegata  al  Governo  per  le  sole  scelte
riguardanti la c.d. discrezionalita' tecnica e cioe' l'individuazione
delle  scelte  di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la
realizzazione  delle scelte di merito risultanti dalla legge delega e
riservate   esclusivamente  al  Parlamento.  Il  richiamato  art. 25,
invece,  operando  una  scelta  tra  due o piu' norme ed operando una
scelta  tra  due  o  piu' prospettazioni egualmente possibili, ma tra
loro  contrapposte,  mediante  la riferita interpretazione autentica,
travalica  l'ambito  dell'esercizio di una discrezionalita' tecnica e
comporta  scelte  politiche  e  di merito, come tali fuori dei poteri
normativi del Governo.