IL TRIBUNALE Nel procedimento civile iscritto al n. 2390 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 1995 trattenuto in decisione all'udienza del 1o dicembre 1999 e vertente tra: Sistema Impianti s.a.s., Grandis Angelo, Ventura Franca Maria, attori - opponenti e CA.RI.PE. e L.A. S.p.a., convenuta - opposta; Premesso che gli attori, con atto di citazione notificato il 20 giugno 1995, proponevano opposizione avverso il decreto monitorio emesso dal Presidente del tribunale di Pescara del 23 maggio 1995 in favore della CA.RI.PE. con cui venivano ingiunti, in via solidale, al pagamento della somma di L. 47.778.657 (costituita per L. 26.503.058 dal saldo passivo del contratto di conto corrente n. 45657 e per L. 21.273.599 per n. 4 effetti insoluti, comprese le spese di protesto) alla data dell'11 aprile 1995, oltre gli interessi dal 12 aprile 1995 al tasso del 17,75% e delle spese della procedura monitoria. E che gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto perche' nullo, la dichiarazione della nullita' della clausola relativa agli interessi, nonche' l'inapplicabilita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'inapplicabilita' degli interessi convenzionali alle operazioni di sconto, l'illegittimita' del recesso della Banca e la nullita' delle prestate fideiussioni da parte di Grandis e Ventura. Atteso che la Banca opposta, nel costituirsi in giudizio, contestava punto per punto i diversi motivi di opposizione deducendo, in merito alla clausola della capitalizzazione degli interessi, che la stessa fosse legittima in quanto derivante dagli usi bancari. Rilevato che, nel corso del giudizio veniva ammessa e disposta consulenza tecnica d'ufficio nonche' un'integrazione di consulenza e che, all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 1o dicembre 1999, questo giudicante tratteneva la causa a decisione a norma dell'art. 190-bis c.p.c. Rilevato, infine, che nella specie e per cio' che qui rileva, gli opponenti eccepivano, ma solo nella comparsa conclusionale, la nullita' della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi richiesta dalla Banca opposta richiamando, da un lato, il recente orientamento della suprema Corte al riguardo (Cass. 16 marzo 1999, n. 274 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096) e dall'altro, il dettato dell'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Tanto premesso, ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione - sollevata dagli opponenti tardivamente, ma rilevabile d'ufficio - di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, cpv. del d.lgs. n. 342 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Carta Costituzionale. La norma richiamata, infatti, prevede sino all'emanazione della delibera del CICR, la salvezza delle clausole contrattuali sull'anatocismo contenuta nei contratti stipulati anteriormente ed, in altri termini, attribuisce alla norma una funzione di sanatoria delle clausole in questione - clausola, come detto, oggetto della presente controversia - attraverso un'implicita interpretazione autentica della normativa vigente. Deve rilevarsi che il menzionato decreto legislativo e' stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998 che delegava al Governo il compito di emanare "disposizioni integrativa e correttive del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge n. 142/1992". Ma quest'ultima norma nulla prevedeva quanto a principi e criteri direttivi in materia di anatocismo. Tanto rilevato e tenuto conto del dettato restrittivo di cui all'art. 76 della Costituzione, deve sottolinearsi come la norma oggetto d'esame era delegata al Governo per le sole scelte riguardanti la c.d. discrezionalita' tecnica e cioe' l'individuazione delle scelte di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge delega e riservate esclusivamente al Parlamento. Il richiamato art. 25, invece, operando una scelta tra due o piu' norme ed operando una scelta tra due o piu' prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, mediante la riferita interpretazione autentica, travalica l'ambito dell'esercizio di una discrezionalita' tecnica e comporta scelte politiche e di merito, come tali fuori dei poteri normativi del Governo.