IL GIUDICE DI PACE

    Premesso che nel ricorso che precede era stata fissata udienza di
comparizione, denegando la sospensione del provvedimento impugnato;
    Vista  l'eccezione di incostituzionalita' dedotta dal ricorrente,
che reitera l'istanza di sospensione;
    Preso  atto che il rilievo di costituzionalita' e' diretto contro
l'art. 126,  comma  7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
variazioni  (art. 19,  comma  3, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507)
con  riferimento  alla  fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma
13,  c.d.s.  ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto
detta  norma  non  tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza
dato  che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che
non  possiedono  i requisiti per la guida dei veicoli, sia coloro che
hanno   il   documento  di  guida  e  tutti  i  requisiti,  ma  hanno
semplicemente omesso un atto formale di rinnovo;
    Considerato  che  pende  presso  la  Corte  cost.  altro  analogo
procedimento  sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace
di  Caldaro  dott. Francesco  Negliocchi  con ordinanza del 1o agosto
2000;