IL GIUDICE DI PACE Premesso che nel ricorso che precede era stata fissata udienza di comparizione, denegando la sospensione del provvedimento impugnato; Vista l'eccezione di incostituzionalita' dedotta dal ricorrente, che reitera l'istanza di sospensione; Preso atto che il rilievo di costituzionalita' e' diretto contro l'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive variazioni (art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507) con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13, c.d.s. ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza dato che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che non possiedono i requisiti per la guida dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti, ma hanno semplicemente omesso un atto formale di rinnovo; Considerato che pende presso la Corte cost. altro analogo procedimento sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro dott. Francesco Negliocchi con ordinanza del 1o agosto 2000;