IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Bonifacino Aldo, elettivamente domiciliato in Cengio (Savona), presso lo studio del difensore avv. Carla Giuliani, in via Padre Garello, n. 5/3, con ricorso avverso verbale di accertamento di infrazione redatto da una pattuglia della Regione Carabinieri Liguria, stazione di Cengio con il quale veniva contestata al sig. Bonifacino Paolo - conducente del veicolo Opel Corsa targato AM666ZB, di proprieta' dell'opponente, e per la quale violazione era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 254.030, oltre a quelle accessorie del ritiro della patente a carico del conducente e del fermo del veicolo per mesi due, a carico del proprietario; Premesso in fatto Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio, Bonifacino Aldo impugnava il sopradescritto verbale, limitatamente alla sanzione accessoria del fermo del veicolo (soddisfatte le altre sanzioni dall'autore della violazione), lamentando l'ingiustizia della suddetta sanzione accessoria irrogata dalla stazione Carabinieri di Cengio a seguito di un comportamento del tutto incolpevole, facendo rilevare la sua convinzione della illegittimita' costituzionale della norma regolatrice del fatto. Chiedeva, quindi, previa sospensione del provvedimento, l'annullamento del verbale nella parte che disponeva il fermo del veicolo per due mesi. Con proprio decreto del 20 febbraio 2001 questo giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' per il giorno 5 maggio 2001, ordinava alla stazione Carabinieri di Cengio di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione del provvedimento limitatamente a quanto opposto. In data 24 febbraio 2001, la stazione Carabinieri di Cengio depositava in cancelleria quanto richiesto. All'udienza del 5 maggio 2001 si presentavano all'udienza il ricorrente assistito dal suo procuratore ed il maresciallo comandante la stazione Carabinieri sopra nominata. Il procuratore del ricorrente si rifaceva ai motivi del ricorso, insistendo in particolare sulla illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 126 c.d.s. nella parte in cui, in seguito a successiva modifica, prevedendo come ulteriore sanzione accessoria il fermo del veicolo per mesi due per chi viene scoperto a guidare con patente scaduta, non esclude l'applicazione di detta sanzione accessoria anche nel caso in cui il trasgressore sia persona diversa dal proprietario del veicolo medesimo. Il maresciallo dei Carabinieri si limitava a dichiarare dovuta l'attivita' della pattuglia ai suoi ordini. Sulla base di quanto esposto, il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione. D i r i t t o Il rispetto dell'ecc.ma Corte ed il desiderio di non tediare inutilmente ci impone la massima concentrazione espositiva, anche perche' la materia e' gia' oggetto di numerosi rinvii. La norma di cui viene denunciata l'illegittimita' appare in evidente contrasto con il dettato dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione: viene sostanzialmente comminata una sanzione ad un soggetto che non potrebbe venir punito perche' la sua ipotizzabile omissione di diligenza non e' considerata un illecito da alcuna disposizione legislativa che sia entrata in vigore prima del fatto attribuito. L'art. 126 c.d.s. prevede la sanzione principale, per chi guida con la patente scaduta, individuata in una punizione di carattere pecuniario ed una sanzione accessoria del ritiro della patente che viene restituita non appena esperite le pratiche sanitarie di rinnovo. Infine una seconda sanzione accessoria sulla quale nulla vi sarebbe da ridire se fosse limitata a punire il contravventore nella qualita' di proprietario dell'autovettura. Quando quest'ultima figura, invece, non coincide con il conducente, ci troviamo ad applicare una sanzione accessoria vincolata ad un comportamento che trova il sanzionato completamente estraneo al fatto che da' origine alla procedura sanzionatoria. A completamento del dubbio di illegittimita' della norma presa in considerazione si ipotizza il contrasto con l'art. 27 primo comma della Costituzione. E' ovvio che, sia pure con la graduazione voluta da tutta la normativa sulla depenalizzazione di una cospicua quota di reati considerati minori, i principi generali sulla attribuzione delle responsabilita' per illecito e sulla assegnazione delle conseguenti pene-sanzioni, non possono essere stravolti. Orbene, il primo comma dell'articolo che si reputa non rispettato, prevede appunto che la responsabilita' penale e' personale. Orbene nessuno, ai sensi di tale norma puo' essere ritenuto responsabile e, come tale, punibile, per un fatto attribuito alla responsabilita' di un terzo soggetto. Quindi se il proprietario del veicolo non puo' essere chiamato a rispondere della sanzione principale in via solidale con il conducente se questi guida con la patente scaduta, non puo' essere altresi' chiamato a rispondere di una derivata e non autonoma sanzione accessoria che dovrebbe, nel caso, venir normativamente sanzionata in via principale per l'illecito - attualmente non previsto - di affidamento del veicolo a conducente con documento non valido perche' scaduto. Si ritengono manifestamente infondate le questioni di illegittimita' prospettate in ordine agli artt. 3, 16, 23 e 76 della Costituzione. Una brevissima considerazione, infine, sulla ritenuta irragionevolezza della norma contenuta nell'art. 126 c.d.s. ove la si rapporti con quella contenuta nel precedente art. 116 al comma 12. Qui si prevede che colui che, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo - quindi anche il proprietario - lo affida ad un conducente sprovvisto di patente - sia perche' non l'ha mai conseguita, sia perche' non la porti con se', sia infine perche' possa essergli stata ritirata - viene assoggettato ad una sola pena pecuniaria che, per quanto pesante, non lo puo' mai essere come il fermo del veicolo che puo' essere adibito non solo a svago e diporto, ma anche ad attivita' lavorative o ad inderogabili esigenze di altra natura. (Si pensi al conducente volontario di una autoambulanza che, sorpreso con la patente scaduta provoca il fermo dell'ambulanza per due mesi). Appare, quindi non infondato, l'ipotizzato contrasto del contenuto dell'art. 126, comma 7, c.d.s. nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi nel caso in cui lo stesso veicolo non appartenga al trasgressore, con l'art. 25, secondo comma, e con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.