IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento promosso da
Bonifacino Aldo, elettivamente domiciliato in Cengio (Savona), presso
lo  studio  del  difensore avv. Carla Giuliani, in via Padre Garello,
n. 5/3,  con  ricorso  avverso  verbale di accertamento di infrazione
redatto  da una pattuglia della Regione Carabinieri Liguria, stazione
di  Cengio  con il quale veniva contestata al sig. Bonifacino Paolo -
conducente  del  veicolo  Opel  Corsa  targato AM666ZB, di proprieta'
dell'opponente,  e  per  la  quale  violazione era stata comminata la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  L.  254.030, oltre a quelle
accessorie  del  ritiro  della  patente a carico del conducente e del
fermo del veicolo per mesi due, a carico del proprietario;

                          Premesso in fatto

    Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria
di  questo  ufficio,  Bonifacino  Aldo  impugnava  il  sopradescritto
verbale, limitatamente alla sanzione accessoria del fermo del veicolo
(soddisfatte   le   altre  sanzioni  dall'autore  della  violazione),
lamentando  l'ingiustizia della suddetta sanzione accessoria irrogata
dalla  stazione  Carabinieri  di Cengio a seguito di un comportamento
del  tutto  incolpevole,  facendo  rilevare  la sua convinzione della
illegittimita'  costituzionale  della  norma  regolatrice  del fatto.
Chiedeva,    quindi,    previa    sospensione    del   provvedimento,
l'annullamento  del  verbale  nella  parte che disponeva il fermo del
veicolo per due mesi.
    Con  proprio  decreto del 20 febbraio 2001 questo giudice fissava
l'udienza  di  comparizione  delle parti avanti a se' per il giorno 5
maggio   2001,  ordinava  alla  stazione  Carabinieri  di  Cengio  di
depositare  in  cancelleria  copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento   e   disponeva  la  sospensione  del  provvedimento
limitatamente a quanto opposto.
    In  data  24  febbraio  2001,  la  stazione Carabinieri di Cengio
depositava  in cancelleria quanto richiesto. All'udienza del 5 maggio
2001  si  presentavano  all'udienza  il  ricorrente assistito dal suo
procuratore  ed  il  maresciallo  comandante  la stazione Carabinieri
sopra nominata.
    Il  procuratore del ricorrente si rifaceva ai motivi del ricorso,
insistendo  in  particolare sulla illegittimita' costituzionale della
norma contenuta nell'art. 126 c.d.s. nella parte in cui, in seguito a
successiva modifica, prevedendo come ulteriore sanzione accessoria il
fermo  del  veicolo per mesi due per chi viene scoperto a guidare con
patente   scaduta,  non  esclude  l'applicazione  di  detta  sanzione
accessoria  anche nel caso in cui il trasgressore sia persona diversa
dal proprietario del veicolo medesimo. Il maresciallo dei Carabinieri
si  limitava  a dichiarare dovuta l'attivita' della pattuglia ai suoi
ordini.  Sulla base di quanto esposto, il giudice ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la sollevata questione.

                            D i r i t t o

    Il  rispetto  dell'ecc.ma  Corte  ed  il desiderio di non tediare
inutilmente  ci  impone  la  massima concentrazione espositiva, anche
perche' la materia e' gia' oggetto di numerosi rinvii.
    La  norma  di  cui  viene  denunciata  l'illegittimita' appare in
evidente  contrasto con il dettato dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione:  viene  sostanzialmente  comminata  una  sanzione ad un
soggetto  che  non  potrebbe venir punito perche' la sua ipotizzabile
omissione  di  diligenza  non  e'  considerata  un illecito da alcuna
disposizione  legislativa  che  sia entrata in vigore prima del fatto
attribuito.
    L'art. 126  c.d.s.  prevede la sanzione principale, per chi guida
con  la  patente  scaduta,  individuata in una punizione di carattere
pecuniario  ed  una  sanzione accessoria del ritiro della patente che
viene  restituita  non  appena  esperite  le  pratiche  sanitarie  di
rinnovo.
    Infine  una  seconda  sanzione  accessoria  sulla  quale nulla vi
sarebbe  da ridire se fosse limitata a punire il contravventore nella
qualita' di proprietario dell'autovettura.
    Quando   quest'ultima   figura,   invece,  non  coincide  con  il
conducente,   ci   troviamo  ad  applicare  una  sanzione  accessoria
vincolata  ad  un comportamento che trova il sanzionato completamente
estraneo al fatto che da' origine alla procedura sanzionatoria.
    A completamento del dubbio di illegittimita' della norma presa in
considerazione  si  ipotizza  il  contrasto con l'art. 27 primo comma
della Costituzione.
    E'  ovvio  che,  sia  pure  con la graduazione voluta da tutta la
normativa  sulla  depenalizzazione  di  una  cospicua  quota di reati
considerati  minori,  i  principi  generali  sulla attribuzione delle
responsabilita'  per  illecito e sulla assegnazione delle conseguenti
pene-sanzioni, non possono essere stravolti.
    Orbene,   il   primo   comma   dell'articolo che  si  reputa  non
rispettato,   prevede   appunto  che  la  responsabilita'  penale  e'
personale.  Orbene  nessuno,  ai  sensi  di  tale  norma  puo' essere
ritenuto responsabile e, come tale, punibile, per un fatto attribuito
alla  responsabilita' di un terzo soggetto. Quindi se il proprietario
del  veicolo  non  puo'  essere  chiamato a rispondere della sanzione
principale  in  via solidale con il conducente se questi guida con la
patente  scaduta,  non  puo' essere altresi' chiamato a rispondere di
una  derivata  e  non  autonoma sanzione accessoria che dovrebbe, nel
caso,   venir   normativamente   sanzionata  in  via  principale  per
l'illecito  - attualmente non previsto - di affidamento del veicolo a
conducente con documento non valido perche' scaduto.
    Si   ritengono   manifestamente   infondate   le   questioni   di
illegittimita'  prospettate in ordine agli artt. 3, 16, 23 e 76 della
Costituzione.
    Una    brevissima    considerazione,   infine,   sulla   ritenuta
irragionevolezza della norma contenuta nell'art. 126 c.d.s. ove la si
rapporti con quella contenuta nel precedente art. 116 al comma 12.
    Qui  si prevede che colui che, avendo la materiale disponibilita'
di  un  veicolo  -  quindi  anche  il  proprietario - lo affida ad un
conducente   sprovvisto  di  patente  -  sia  perche'  non  l'ha  mai
conseguita,  sia  perche'  non  la  porti con se', sia infine perche'
possa  essergli  stata ritirata - viene assoggettato ad una sola pena
pecuniaria  che,  per  quanto pesante, non lo puo' mai essere come il
fermo del veicolo che puo' essere adibito non solo a svago e diporto,
ma  anche ad attivita' lavorative o ad inderogabili esigenze di altra
natura.  (Si pensi al conducente volontario di una autoambulanza che,
sorpreso  con  la patente scaduta provoca il fermo dell'ambulanza per
due mesi).
    Appare,   quindi   non   infondato,  l'ipotizzato  contrasto  del
contenuto  dell'art. 126,  comma  7,  c.d.s.  nella  parte in cui non
esclude  l'applicazione  della sanzione amministrativa accessoria del
fermo  amministrativo  del  veicolo  per  due mesi nel caso in cui lo
stesso veicolo non appartenga al trasgressore, con l'art. 25, secondo
comma, e con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.